CASS
Sentenza 27 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2023, n. 47430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47430 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento a carico di: SP AL (CUI 020TPVW) nato il [...] GA IL (CUI 061810G) nato il [...] GU EL (CUI 05PK5K5) nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 47430 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa in data 11.8.2023 dal GIP del Tribunale Cuneo, con la quale non è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di RE GA, IE GU e AS NG, in relazione al reato di tentato furto aggravato in concorso, avendo gli indagati cercato di introdursi, ripiegando verso l'esterno un tratto della recinzione, all'interno di una officina sita in Cervasca (CN), non riuscendo nel loro intento a causa dell'intervento del titolare dell'officina (fatto del 9.8.2023). 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il giudice considerato che è in stato di flagranza anche chi è inseguito dilla persona offesa subito dopo il reato, ed in questo caso il IM (titolare dell'officina), prima di fornire informazioni ai verbalizzanti, aveva inseguito alla guida della propria autovettura il furgone condotto da "un uomo di corporatura robusta", fino ad una strada senza uscita, dove il conducente abbandonava velocemente il furgone, dandosi alla fuga. Poco dopo, il personale della polizia rintracciava il soggetto inizialmente inseguito dalla persona offesa, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Ford Fiest tg. Dn619KF, che la persona offesa aveva già visto dopo la mezzanotte di quella stessa notte, a duecento metri dalla propria officina, notando anche altre due persone munite di torcia, successivamente trovate a bordo della suddetta Ford Fiesta. Il tutto in un arco temporale di un'ora e mezza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato. 5. Va osservato che, nel caso, diversamente da quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente, non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, in quanto la valutazione del giudicante si è attenuta ai dettami della giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo al principio per cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda 2 r? all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 2016, Rv. 267591 - 01). In altri termini, l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine, per quanto svolta nell'immediatezza dei fatti, non può integrare la condizione di "quasi flagranza" di cui all'art. 382 cod. proc. pen. In proposito, è stato condivisibilmente affermato che la "eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza. Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione" (così, in 'motivazione, la citata Sez. U, n. 39131/2015). In questa prospettiva, è stato precisato che la c.d. "quasi flagranza" deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (cfr. Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278443 - 01). 6. Nel caso di specie, il Tribunale ha motivatamente riscontrato che le forze dell'ordine avevano proceduto all'arresto degli indagati solo dopo avere assunto informazioni dal IM, il quale aveva indicato agli operanti l'esistenza della Ford Fiesta, vista in occasione del suo primo accesso, quella notte, nei pressi dell'officina; egli aveva quindi fornito agli operanti il numero di targa (DN619KF) che avrebbe, di lì a poco, consentito ad un'altra pattuglia di individuare e fermare la vettura, a bordo della quale venivano rinvenuti i tre indagati, prontamente arrestati. È indubbio, quindi, che nell'immediatezza era mancata, da parte degli operanti, una autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con gli indiziati, al di là delle informazioni apprese dalla persona offesa. 7. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 47430 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa in data 11.8.2023 dal GIP del Tribunale Cuneo, con la quale non è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di RE GA, IE GU e AS NG, in relazione al reato di tentato furto aggravato in concorso, avendo gli indagati cercato di introdursi, ripiegando verso l'esterno un tratto della recinzione, all'interno di una officina sita in Cervasca (CN), non riuscendo nel loro intento a causa dell'intervento del titolare dell'officina (fatto del 9.8.2023). 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il giudice considerato che è in stato di flagranza anche chi è inseguito dilla persona offesa subito dopo il reato, ed in questo caso il IM (titolare dell'officina), prima di fornire informazioni ai verbalizzanti, aveva inseguito alla guida della propria autovettura il furgone condotto da "un uomo di corporatura robusta", fino ad una strada senza uscita, dove il conducente abbandonava velocemente il furgone, dandosi alla fuga. Poco dopo, il personale della polizia rintracciava il soggetto inizialmente inseguito dalla persona offesa, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Ford Fiest tg. Dn619KF, che la persona offesa aveva già visto dopo la mezzanotte di quella stessa notte, a duecento metri dalla propria officina, notando anche altre due persone munite di torcia, successivamente trovate a bordo della suddetta Ford Fiesta. Il tutto in un arco temporale di un'ora e mezza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato. 5. Va osservato che, nel caso, diversamente da quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente, non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, in quanto la valutazione del giudicante si è attenuta ai dettami della giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo al principio per cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda 2 r? all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 2016, Rv. 267591 - 01). In altri termini, l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine, per quanto svolta nell'immediatezza dei fatti, non può integrare la condizione di "quasi flagranza" di cui all'art. 382 cod. proc. pen. In proposito, è stato condivisibilmente affermato che la "eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza. Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione" (così, in 'motivazione, la citata Sez. U, n. 39131/2015). In questa prospettiva, è stato precisato che la c.d. "quasi flagranza" deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (cfr. Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278443 - 01). 6. Nel caso di specie, il Tribunale ha motivatamente riscontrato che le forze dell'ordine avevano proceduto all'arresto degli indagati solo dopo avere assunto informazioni dal IM, il quale aveva indicato agli operanti l'esistenza della Ford Fiesta, vista in occasione del suo primo accesso, quella notte, nei pressi dell'officina; egli aveva quindi fornito agli operanti il numero di targa (DN619KF) che avrebbe, di lì a poco, consentito ad un'altra pattuglia di individuare e fermare la vettura, a bordo della quale venivano rinvenuti i tre indagati, prontamente arrestati. È indubbio, quindi, che nell'immediatezza era mancata, da parte degli operanti, una autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con gli indiziati, al di là delle informazioni apprese dalla persona offesa. 7. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,