CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2024, n. 33812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33812 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO AL nato a [...] il [...] LI AO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/64444a le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33812 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/02/2024 Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. AC IO e NA LO ricorrono avverso l'ordinanza del 4 gennaio 2023 del Tribunale di Venezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha ordinato ex art. 669, comma 8, cod. proc. pen. l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia del 30 novembre 2018, con la quale era stata irrogata nei loro confronti una pena di euro 1.000,00 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la Corte di cassazione, con provvedimento del 18 ottobre 2019, aveva annullato la sentenza di condanna, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e il giudice del rinvio, con sentenza dell'Il gennaio 2021, aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza considerare che, in ordine alla responsabilità penale degli imputati, era intervenuto provvedimento definitivo, non oggetto della sentenza di annullamento. 2. Propongono ricorso per cassazione AC e NA, spiegando tre motivi comuni. 2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la citata norma disciplina l'ipotesi di due diverse sentenze di condanna, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la seconda sentenza era stata emessa nel medesimo procedimento in sede di rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 628 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del rinvio nei termini e modi previsti dal codice di rito e non poteva avanzare istanza al giudice dell'esecuzione. 2.3. Con il terzo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non si sarebbe espresso in ordine alla richiesta del pubblico ministero di Venezia di applicazione il beneficio della sospensione condizionale della pena, previo accertamento dell'inesistenza della sentenza n. 20/21 del Tribunale di Venezia. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, nel primi due motivi, sono manifestamente infondati, mentre deve disporsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di Venezia dell'ordinanza impugnata per decidere sulla citata richiesta di sospensione condizionale della pena. 1.1. I primi due motivi di ricorso, infatti, non possono essere accolti in sede di legittimità, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione la condanna comminata dal Tribunale il 30 novembre 2018 deve considerarsi irrevocabile in punto di responsabilità a seguito dell'annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione, considerando che, in tali casi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Sez. U, n. 3423 del 19/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01). In tema di esecuzione, poi, è necessario considerare che Il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n. 24964 del 05/05/2023, Maisto, Rv. 284830), L'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., infatti, detta una regola di assoluta ragionevolezza per il caso in cui coesistano, in sede esecutiva, due sentenze per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, l'una di proscioglimento per estinzione del reato e l'altra di condanna, ma la prima abbia dichiarato una estinzione intervenuta successivamente all'acquisto della irrevocabilità della pronuncia di condanna. La norma processuale, in deroga al generale principio del favor rei che informa l'Intera disciplina del c.d. conflitto pratico di giudicati, stabilisce che debba disporsi l'esecuzione della sentenza di condanna. La diversa soluzione sarebbe illogica, perché esporrebbe il giudicato di condanna ad una revoca per un fatto estintivo di cui lo stesso giudicato impedisce, per sua tipica funzione, l'utile sopravvenienza: la pronuncia irrevocabile preclude 3 il procedimento di formazione della causa estintiva, perché il reato a cui essa si riferisce è stato definitivamente accertato e non può essere esposto alla incidenza di eventi che ne determinino, appunto, l'estinzione. L'evenienza, strutturalmente patologica, di un procedimento avente ad oggetto lo stesso fatto addebitato nei confronti della stessa persona, che prosegua nonostante l'esistenza di un giudicato e si concluda, come nel caso di specie, con una dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata successivamente al giudicato stesso, non può comportare la prevalenza della pronuncia di proscioglimento. 1.2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. Una volta stabilito che la pronuncia di condanna, in punto di responsabilità, è irrevocabile, la statuizione in merito alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (rimessa dal giudice di legittimità in sede di rinvio a quello di merito) si appalesa ancora non decisa, proprio a causa della suddetta erronea declaratoria di estinzione del reato effettuata dal giudice in sede rescissoria. Occorre pertanto annullare l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio sul punto. 2. In forza di quanto sopra, entrambi i ricorsi devono essere accolti in ordine alla omessa pronuncia sulla istanza di sospensione condizionale della pena e dichiarati nel resto inammissibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 14/02/2024
lette/64444a le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33812 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 14/02/2024 Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. AC IO e NA LO ricorrono avverso l'ordinanza del 4 gennaio 2023 del Tribunale di Venezia che, quale giudice dell'esecuzione, ha ordinato ex art. 669, comma 8, cod. proc. pen. l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia del 30 novembre 2018, con la quale era stata irrogata nei loro confronti una pena di euro 1.000,00 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la Corte di cassazione, con provvedimento del 18 ottobre 2019, aveva annullato la sentenza di condanna, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e il giudice del rinvio, con sentenza dell'Il gennaio 2021, aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza considerare che, in ordine alla responsabilità penale degli imputati, era intervenuto provvedimento definitivo, non oggetto della sentenza di annullamento. 2. Propongono ricorso per cassazione AC e NA, spiegando tre motivi comuni. 2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la citata norma disciplina l'ipotesi di due diverse sentenze di condanna, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la seconda sentenza era stata emessa nel medesimo procedimento in sede di rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 628 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del rinvio nei termini e modi previsti dal codice di rito e non poteva avanzare istanza al giudice dell'esecuzione. 2.3. Con il terzo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non si sarebbe espresso in ordine alla richiesta del pubblico ministero di Venezia di applicazione il beneficio della sospensione condizionale della pena, previo accertamento dell'inesistenza della sentenza n. 20/21 del Tribunale di Venezia. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, nel primi due motivi, sono manifestamente infondati, mentre deve disporsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di Venezia dell'ordinanza impugnata per decidere sulla citata richiesta di sospensione condizionale della pena. 1.1. I primi due motivi di ricorso, infatti, non possono essere accolti in sede di legittimità, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione la condanna comminata dal Tribunale il 30 novembre 2018 deve considerarsi irrevocabile in punto di responsabilità a seguito dell'annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione, considerando che, in tali casi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Sez. U, n. 3423 del 19/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01). In tema di esecuzione, poi, è necessario considerare che Il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n. 24964 del 05/05/2023, Maisto, Rv. 284830), L'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., infatti, detta una regola di assoluta ragionevolezza per il caso in cui coesistano, in sede esecutiva, due sentenze per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, l'una di proscioglimento per estinzione del reato e l'altra di condanna, ma la prima abbia dichiarato una estinzione intervenuta successivamente all'acquisto della irrevocabilità della pronuncia di condanna. La norma processuale, in deroga al generale principio del favor rei che informa l'Intera disciplina del c.d. conflitto pratico di giudicati, stabilisce che debba disporsi l'esecuzione della sentenza di condanna. La diversa soluzione sarebbe illogica, perché esporrebbe il giudicato di condanna ad una revoca per un fatto estintivo di cui lo stesso giudicato impedisce, per sua tipica funzione, l'utile sopravvenienza: la pronuncia irrevocabile preclude 3 il procedimento di formazione della causa estintiva, perché il reato a cui essa si riferisce è stato definitivamente accertato e non può essere esposto alla incidenza di eventi che ne determinino, appunto, l'estinzione. L'evenienza, strutturalmente patologica, di un procedimento avente ad oggetto lo stesso fatto addebitato nei confronti della stessa persona, che prosegua nonostante l'esistenza di un giudicato e si concluda, come nel caso di specie, con una dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata successivamente al giudicato stesso, non può comportare la prevalenza della pronuncia di proscioglimento. 1.2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. Una volta stabilito che la pronuncia di condanna, in punto di responsabilità, è irrevocabile, la statuizione in merito alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (rimessa dal giudice di legittimità in sede di rinvio a quello di merito) si appalesa ancora non decisa, proprio a causa della suddetta erronea declaratoria di estinzione del reato effettuata dal giudice in sede rescissoria. Occorre pertanto annullare l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio sul punto. 2. In forza di quanto sopra, entrambi i ricorsi devono essere accolti in ordine alla omessa pronuncia sulla istanza di sospensione condizionale della pena e dichiarati nel resto inammissibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Venezia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 14/02/2024