Art. 8.
Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' gia' stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera a) e b), dell'articolo 14 e dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' gia' stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera a) e b), dell'articolo 14 e dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .