Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1735/2024 R.G. promossa da:
, quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 [...]
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. RICCI Persona_1 C.F._1
DOMENICO e , elettivamente domiciliato in VIA TARANTO, 44 00182 ROMA, presso il difensore avv. RICCI DOMENICO
ATTORE
contro
:
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 (C.F. ), CP_1 Parte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARE Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA e DE FINIS OR ( ) VIA OSS MAZZURANA C.F._2
38122 ; elettivamente domiciliato in VIA MESTRINA, 85/6 30172 VENEZIA-MESTRE CP_2 presso lo studio dell'avv. CESARE ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
RICORRENTE: - accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e/o, in subordine, ai sensi dell'art. 2048-2043 c.c. nella causazione del sinistro per cui pagina 1 di 6
Il tutto con vittoria dei compensi lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONVENUTA: Dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo.
NEL MERITO: - respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- con rifusione delle spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1. il giorno 15 settembre 2022 Persona_1 si trovava nel cortile della scuola primaria di Guardolo durante la
[...] Persona_2
ricreazione; 2. , nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al Persona_1
precedente capitolo, mentre correva per recarsi in bagno, si è scontrata con un compagno che usciva dallo stesso;
3. lo spostamento effettuato dalla piccola è avvenuto improvvisamente;
4. l'alunna Per_1
era solita giocare nella ridetta area ogni giorno di frequenza della scuola;
5. durante la ricreazione i bambini sono ed erano anche il giorno del sinistro (15.9.2022) sorvegliati dalle insegnanti ed in particolare dalla maestra 6. la maestra come da prassi, anche quel giorno Testimone_1 Tes_1
(15.9.2022) vigilava sui bambini e raccomandava loro (anche ad di essere prudenti e di evitare Per_1 situazioni di pericolo. Si indicano a testi l'insegnate sig.ra e il dirigente scolastico Testimone_1
prof. . - si insiste per l'ordine di esibizione indicato in narrativa;
Testimone_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024 , quale genitore esercente la potestà Parte_1 Parte_1
sulla figlia minore ha asserito che la minore era alunna della scuola Persona_1
primaria di Gardolo e che il 15.9.2022, alle ore 13.45, mentre si trovava, durante la Per_2
ricreazione, nel cortile della scuola, aveva subito una scontro con un altro bambino che, al di fuori di qualsiasi sorveglianza, era uscito di corsa dal bagno.
Ha asserito che, a causa dell'infortunio, la bambina aveva subito delle lesioni ed ha chiesto, pertanto, che la e l' fossero condannati a risarcire i Controparte_2 Controparte_3
danni.
Con comparsa dd.
7.11.2024 si è costituita la eccependo, Controparte_2
preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo per genericità.
Ha affermato che il corpo docente in loco aveva ottemperato al compito di sorveglianza in modo diligente e che non sussisteva alcuna responsabilità in capo all'istituto scolastico.
pagina 2 di 6 Ha precisato che la minore si era scontrata improvvisamente con un compagno in quanto essa stessa stava correndo e che nulla avrebbero potuto fare gli insegnanti per impedire l'evento.
Ha contestato, in ogni caso, l'entità dei danni esposti.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
Nessuno si costituiva per l'altro convenuto il quale veniva dichiarato contumace.
***
La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che in relazione ai casi di danno cagionato dall'alunno a sé stesso deve trovare applicazione il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. nel senso che il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; sentenza n. 2413 del 04/02/2014).
In particolare (sentenza n. 2114 del 19/01/2024) “La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo grava
l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o
l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”.
Nel caso in esame è pacifico (e risulta anche documentalmente: doc. 1 attrice) che l'incidente è avvenuto durante l'orario scolastico.
Il ricorrente ha dedotto l'assenza di “qualsiasi vigilanza e sorveglianza da parte dell'insegnante
d'istituto”, addebitando ed allegando, pertanto, all'istituto scolastico tale inadempimento.
Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa allo stesso non imputabile).
Tale prova risulta essere stata fornita sulla base delle prove testimoniali assunte.
In ordine alla dedotta incapacità dei testi di parte convenuta, si rileva, preliminarmente, che - anche interpretando l'eccezione di “inammissibilità” (dedotta dal legale attoreo all'udienza del 16.1.2025, prima dell'assunzione dei testi) come una eccezione di incapacità ex art. 246 cpc - la testimonianza è stata ammessa dal Giudice e, al termine della escussione del teste, non ne è stata eccepita formalmente la nullità (Sez. U. sentenza n. 9456 del 06/04/2023: “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla
pagina 3 di 6 sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”).
Anche nelle note difensive finali si è ribadita che tali testimonianze sarebbero “inammissibili e in conferenti in quanto rese apertamente e dichiaratamente de relato”; deduzione che nulla ha a che vedere con l'incapacità ex art. 246 cpc (Sez.U. sentenza n.9456 del 06/04/2023: La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”).
Si ribadisce, in ogni caso, che non sussisteva tale incapacità in quanto l'insegnante (così come il dirigente scolastico) non erano portatori di un interesse che ne giustificasse l'intervento in causa (Sez-.
U. sentenza n.9346 del 27/06/2002 : “In tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art.
61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno
(nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod. civ.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale "ex" art. 1218 cod. civ.), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi”).
Nel caso in esame, i testi assunti hanno confermato che i bambini stavano giocando in cortile e che in quel momento erano presenti quattro insegnanti incaricati di effettuare la sorveglianza, i quali avevano impartito le necessarie istruzioni e regole di comportamento;
risulta che l'incidente è avvenuto in quanto la bambina era improvvisamente entrata, correndo, nell'istituto scolastico e si era scontrata con un altro alunno che in quel momento stava uscendo ( “ Il 15 settembre 2022 eravamo Testimone_1
in cortile durante la ricreazione, dopo la mensa, io e altri insegnati, nel posto dedicato alle classi
pagina 4 di 6 prime. Nel cortile c'erano 4 classi, per complessivi circa 80 alunni. Tra i miei alunni c'era anche la bambina Lei, come tutti i bambini, stava giocando nel cortile. Noi Persona_1
insegnanti non avevamo dei punti fissi di sorveglianza. Quindi io, come gli altri insegnanti, giravo per il cortile, osservando i bambini che giocavano e dando indicazioni ai bambini di giocare in maniera tranquilla, intervenendo in caso di comportamenti inappropriati. Mentre effettuavo la mia attività di sorveglianza in cortile, non vedevo direttamente lo scontro che interessava Persona_1
in quanto non stavo guardando esattamente verso il punto in cui è avvenuto. Di questo ho
[...]
saputo perché mi è stato riferito dalle Colleghe….le mie Colleghe mi hanno riferito che la bambina stava entrando, correndo, nell'edificio scolastico per recarsi in bagno e che, sulla soglia di ingresso, a sinistra, si è scontrata con un altro bambino che usciva verso il cortile. Evidenzio che la prassi è che i bambini possano recarsi in bagno durante la ricreazione, previa richiesta all'insegnante che si trova in cortile ad effettuare la sorveglianza. Questa è una delle regole che vengono insegnate ai bambini, i quali non possono spostarsi dal cortile all'interno dell'edificio scolastico senza l'autorizzazione dell'insegnate che effettua la sorveglianza. Non so se in questo caso la bambina ha chiesto o meno
l'autorizzazione a recarsi in bagno: a me non l'ha chiesta e non mi è stato riferito da altre insegnati che avessero autorizzato la bambina. Preciso che quel giorno, secondo la nostra prassi, ad effettuare
l'attività di sorveglianza, ci sarebbero dovuti essere 4 insegnanti, me compresa…I bambini hanno ricevuto istruzioni di entrare nell'edificio stando a destra, sia quando entrano nell'edificio, sia quando percorrono i corridoi o salgono le scale”; : “In merito allo scontro, quello che so mi è Testimone_2
stato riferito dalla docente che mi rappresentava che la bambina, mentre si recava Testimone_1 all'interno dell'edificio per andare in bagno, si scontrava contro un bambino che invece stava uscendo. Mi riferiva altresì che lo scontro avveniva sulla soglia di ingresso dell'edificio, lato ovest. Mi riferiva anche che la bambina si stava muovendo velocemente e che uno o l'altro dei due bambini che si sono scontrati guardavano altrove e che comunque lo scontro avveniva in maniera improvvisa. La docente mi diceva che lei si trovava all'esterno dell'edificio, vicino alla porta. La stessa mi indicava il punto dello scontro e la dinamica, nei termini che ho riferito prima. Preciso che la scuola quell'anno sarà iniziata il lunedì, 12 settembre, ed era la prima volta che i bambini restavano tanto tempo all'esterno. Tuttavia, già i giorni precedenti i bambini effettuavano una ricreazione più breve nel cortile, dalle 10 alle 10.20. Circa l'attività di sorveglianza dei docenti, ogni classe ha un suo insegnate, che accompagna i bambini in mensa ed effettua la sorveglianza in cortile. Accanto ai docenti vi sono anche i collaboratori scolastici, assegnati alla sorveglianza però degli spazi interni.
Nel caso che interessa, quella parte del cortile era dedicata alle classi prime, che erano 4, composte circa da 17/18 bambini per classe. I docenti in cortile devono verificare che i bambini mantengano un
pagina 5 di 6 comportamento adeguato, devono supportare i bambini qualora ne abbiamo bisogno e strutturare delle attività. Il 15 settembre 2022, oltre in cortile c'erano almeno altri 3 Testimone_1
insegnanti”).
Si deve, pertanto, ritenere che si sia trattato di uno sconto che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificato in maniera fortuita e non prevedibile da parte degli insegnanti, che era pacifico fossero presenti al momento del fatto (tanto che sono immediatamente intervenuti), in adempimento dei propri doveri di sorveglianza e nulla avrebbero potuto fare per evitarlo.
Deve, pertanto, ritenersi che parte convenuta abbia provato l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, ed abbia dimostrato che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola.
Ne consegue che, per tali motivi, la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00 (con riduzione del 50 % in quanto è stata emessa una pronuncia ex art. 281 sexies cpc) = 850,50; totale compensi € 4.226,50, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna , , quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Parte_1 Parte_1
, a rimborsare alla le spese di Persona_1 CP_2 Controparte_2
lite che liquida in € 4.226,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 26/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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