CASS
Sentenza 22 dicembre 2021
Sentenza 22 dicembre 2021
Massime • 1
La recidiva non può essere desunta dal giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2021, n. 46804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46804 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
n lette/sentite le conclusioni del PG ( udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 46804 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 14/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 36103 del 10.12.2020, ha annullato con rinvio l' ordinanza emessa in data 5 marzo 2020 dalla Corte di appello di ET, in funzione di giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza presentata nell'interesse di IN ER, volta alla dichiarazione della prescrizione della pena inflittagli con sentenza del G.i.p. del Tribunale militare di Palermo in data 16 ottobre 2006, divenuta irrevocabile in data 23.11.1996. 1.1. Con tale sentenza di annullamento è stato ribadito il principio di diritto, al quale non si era attenuto il provvedimento impugnato, secondo cui il giudice dell'esecuzione deve verificare se alla data di proposizione della domanda (di estradizione o, nel caso in esame, di emissione del MAE), fosse o meno decorso il periodo di prescrizione decennale, avuto riguardo alla decorrenza dal momento in cui si erano verificati i presupposti della revoca della condizione cui era subordinata l'esecuzione della pena, sicchè una volta escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue. Inoltre, è stato affermato il principio, secondo il quale, nel caso di revoca di un beneficio comportante l'esecuzione di una pena, suscettibile di estinzione per prescrizione, il giudice deve attentamente vagliare l'eventuale concreta sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen. e se sia interamente decorso il termine di prescrizione al momento nel quale è stata formulata la richiesta di consegna del condannato al paese estero ove lo stesso si trovava. 2. In sede di rinvio, la Corte di appello di ET, con ordinanza del 10 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di dichiarazione della prescrizione della pena anzidetta, essendo ostativa a tale dichiarazione, ex art. 172, comma 7, parte prima, c.p., la circostanza che durante il decorso del termine di prescrizione l'IN abbia riportato altre condanne per reati aggravati dalla recidiva nella forma reiterata. 3. Avverso la predetta ordinanza, con atto a firma dell'Avv. Walter De Agostino, ha proposto ricorso per cassazione l'IN, esponendo un unico motivo di censura, con il quale lamenta la violazione di legge, in relazione agli artt. 99, 72, comma 7, c.p. e 125, comma 3, c.p.p., nonché il vizio di motivazione, perché la Corte di appello, nel valutare la causa ostativa di cui all'art. 172, comma 7, c.p. ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente il dato formale del riconoscimento della recidiva reiterata con condanna intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione;
in particolare il provvedimento impugnato ha contravvenuto all'orientamento di legittimità, che richiede anche un accertamento sostanziale sul fatto che la recidiva dichiarata sia espressiva di un maggiore pericolosità sociale in relazione al reato precedentemente commesso, in relazione al quale si chiede la dichiarazione di estinzione della pena, così come avviene per la seconda causa ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Orsi, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Ed invero, la Corte territoriale è stata chiamata a valutare quale giudice del rinvio, se alla data della proposizione della domanda di estradizione (o di emissione del MAE) fosse o meno decorso il periodo di prescrizione decennale della pena di mesi due e giorni venti di reclusione ex art. 172 c.p. - inflitta al ricorrente con sentenza del G.i.p. del Tribunale militare di Palermo in data 16 ottobre 2006, divenuta irrevocabile in data 23.11.1996 - periodo rispetto al quale la sentenza di annullamento, ha individuato come dies a quo il momento in cui si sono verificati i presupposti della revoca della condizione cui era subordinata l'esecuzione della pena. 1.1.La Corte di appello di ET all'uopo, dopo aver premesso che l'irrevocabilità della sentenza che ha definito i presupposti per la revoca dalle sospensione condizionale concessa al condannato con la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale militare di Palermo è intervenuta in data 15.2.2002 e che, dunque, l'ordine di esecuzione per la carcerazione - cui ebbe a conseguire il del 20 aprile 2017- risulta emesso dalla Procura della Repubblica di Imperia in data 20 gennaio 2017, decorsi i dieci anni di cui all'art. 172, comma 1 °, c.p., ha rilevato che nella fattispecie non ricorre la condizione ostativa di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p.- in quanto dal casellario giudiziale risulta che il ricorrente non ha riportato nei 10 anni decorrenti dal 15 febbraio 2002 (data di irrevocabilità della sentenza che ha costituito presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena) condanne ulteriori per reati della stessa indole- ma ha rilevato che entro il termine prescrizione è sopravvenuta la condizione ostativa ex art. 172 comma 7 c.p., prima parte, essendo il ricorrente divenuto nelle more recidivo di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p.. 1.1.1. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato come l'IN abbia riportato condanna irrevocabile per reati aggravati: dalla recidiva reiterata infraquinquennale commessi in data 21 novembre 2006 (sentenza resa dal Tribunale di Agrigento in data 12.7. 2011, irrevocabile il 22 maggio 2012); dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale commessi in data 17 febbraio 2011 e 12 maggio 2011 ( sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 30 maggio 2012, irrevocabile il 3 aprile 2013); dalla recidiva specifica reiterata commessi in data 3 e 24 giugno 2008 (sentenza resa L dalla Corte d'appello di Palermo il 16 aprile 2013, irrevocabile il 1 ° luglio 2014) dalla recidiva reiteata, specifica e infraquinquennale commessi nel giugno-luglio 2007 (sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 20 novembre 2014, irrevocabile il 26 maggio 2015); la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale commessi in data anteriore al 26 novembre 2011 (sentenza resa dal Tribunale di Agrigento il 7 aprile 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015); dalla recidiva reiterata e infraquinquennale commessi in data 10 settembre 2009 (sentenza resa dalla Corte d'appello di Torino il 10 aprile 2015, irrevocabile il 6 agosto 2015); dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale commessi fino al 22 febbraio 2011 (sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 28 settembre 2015, irrevocabile il 3 novembre 2015). 2. Tale valutazione, ancorata ad una mera elencazione di condanne riportate da ER per le quali risulta annotata nel certificato del casellario giudiziale la contestazione della recidiva ritenute in sé ostative, ai sensi dell'art. 172/7 prima parte, alla prescrizione, non tiene conto, tuttavia, dell'indirizzo di questa Corte- che in questa sede deve essere ribadito- secondo cui la recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013 Rv. 256021). Tale verifica risulta del tutto assente nella fattispecie in esame. 2.1. Peraltro, la Corte territoriale non pare abbia tenuto conto del dato che la prima sentenza indicata come ostativa alla concessione della prescrizione, siccome rappresentativa della recidivanza del ricorrente, sarebbe divenuta irrevocabile in data 22.5.2012, quando già era decorso il termine di prescrizione decennale dal 15.2.2002 (data, come già evidenziato, di irrevocabilità della sentenza che ha costituito presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena). 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di ET.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di ET Così deciso il 14.10.2021
n lette/sentite le conclusioni del PG ( udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 46804 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 14/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 36103 del 10.12.2020, ha annullato con rinvio l' ordinanza emessa in data 5 marzo 2020 dalla Corte di appello di ET, in funzione di giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza presentata nell'interesse di IN ER, volta alla dichiarazione della prescrizione della pena inflittagli con sentenza del G.i.p. del Tribunale militare di Palermo in data 16 ottobre 2006, divenuta irrevocabile in data 23.11.1996. 1.1. Con tale sentenza di annullamento è stato ribadito il principio di diritto, al quale non si era attenuto il provvedimento impugnato, secondo cui il giudice dell'esecuzione deve verificare se alla data di proposizione della domanda (di estradizione o, nel caso in esame, di emissione del MAE), fosse o meno decorso il periodo di prescrizione decennale, avuto riguardo alla decorrenza dal momento in cui si erano verificati i presupposti della revoca della condizione cui era subordinata l'esecuzione della pena, sicchè una volta escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue. Inoltre, è stato affermato il principio, secondo il quale, nel caso di revoca di un beneficio comportante l'esecuzione di una pena, suscettibile di estinzione per prescrizione, il giudice deve attentamente vagliare l'eventuale concreta sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen. e se sia interamente decorso il termine di prescrizione al momento nel quale è stata formulata la richiesta di consegna del condannato al paese estero ove lo stesso si trovava. 2. In sede di rinvio, la Corte di appello di ET, con ordinanza del 10 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di dichiarazione della prescrizione della pena anzidetta, essendo ostativa a tale dichiarazione, ex art. 172, comma 7, parte prima, c.p., la circostanza che durante il decorso del termine di prescrizione l'IN abbia riportato altre condanne per reati aggravati dalla recidiva nella forma reiterata. 3. Avverso la predetta ordinanza, con atto a firma dell'Avv. Walter De Agostino, ha proposto ricorso per cassazione l'IN, esponendo un unico motivo di censura, con il quale lamenta la violazione di legge, in relazione agli artt. 99, 72, comma 7, c.p. e 125, comma 3, c.p.p., nonché il vizio di motivazione, perché la Corte di appello, nel valutare la causa ostativa di cui all'art. 172, comma 7, c.p. ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente il dato formale del riconoscimento della recidiva reiterata con condanna intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione;
in particolare il provvedimento impugnato ha contravvenuto all'orientamento di legittimità, che richiede anche un accertamento sostanziale sul fatto che la recidiva dichiarata sia espressiva di un maggiore pericolosità sociale in relazione al reato precedentemente commesso, in relazione al quale si chiede la dichiarazione di estinzione della pena, così come avviene per la seconda causa ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p. 4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Orsi, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Ed invero, la Corte territoriale è stata chiamata a valutare quale giudice del rinvio, se alla data della proposizione della domanda di estradizione (o di emissione del MAE) fosse o meno decorso il periodo di prescrizione decennale della pena di mesi due e giorni venti di reclusione ex art. 172 c.p. - inflitta al ricorrente con sentenza del G.i.p. del Tribunale militare di Palermo in data 16 ottobre 2006, divenuta irrevocabile in data 23.11.1996 - periodo rispetto al quale la sentenza di annullamento, ha individuato come dies a quo il momento in cui si sono verificati i presupposti della revoca della condizione cui era subordinata l'esecuzione della pena. 1.1.La Corte di appello di ET all'uopo, dopo aver premesso che l'irrevocabilità della sentenza che ha definito i presupposti per la revoca dalle sospensione condizionale concessa al condannato con la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale militare di Palermo è intervenuta in data 15.2.2002 e che, dunque, l'ordine di esecuzione per la carcerazione - cui ebbe a conseguire il del 20 aprile 2017- risulta emesso dalla Procura della Repubblica di Imperia in data 20 gennaio 2017, decorsi i dieci anni di cui all'art. 172, comma 1 °, c.p., ha rilevato che nella fattispecie non ricorre la condizione ostativa di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p.- in quanto dal casellario giudiziale risulta che il ricorrente non ha riportato nei 10 anni decorrenti dal 15 febbraio 2002 (data di irrevocabilità della sentenza che ha costituito presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena) condanne ulteriori per reati della stessa indole- ma ha rilevato che entro il termine prescrizione è sopravvenuta la condizione ostativa ex art. 172 comma 7 c.p., prima parte, essendo il ricorrente divenuto nelle more recidivo di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p.. 1.1.1. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato come l'IN abbia riportato condanna irrevocabile per reati aggravati: dalla recidiva reiterata infraquinquennale commessi in data 21 novembre 2006 (sentenza resa dal Tribunale di Agrigento in data 12.7. 2011, irrevocabile il 22 maggio 2012); dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale commessi in data 17 febbraio 2011 e 12 maggio 2011 ( sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 30 maggio 2012, irrevocabile il 3 aprile 2013); dalla recidiva specifica reiterata commessi in data 3 e 24 giugno 2008 (sentenza resa L dalla Corte d'appello di Palermo il 16 aprile 2013, irrevocabile il 1 ° luglio 2014) dalla recidiva reiteata, specifica e infraquinquennale commessi nel giugno-luglio 2007 (sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 20 novembre 2014, irrevocabile il 26 maggio 2015); la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale commessi in data anteriore al 26 novembre 2011 (sentenza resa dal Tribunale di Agrigento il 7 aprile 2015, irrevocabile il 20 ottobre 2015); dalla recidiva reiterata e infraquinquennale commessi in data 10 settembre 2009 (sentenza resa dalla Corte d'appello di Torino il 10 aprile 2015, irrevocabile il 6 agosto 2015); dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale commessi fino al 22 febbraio 2011 (sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo il 28 settembre 2015, irrevocabile il 3 novembre 2015). 2. Tale valutazione, ancorata ad una mera elencazione di condanne riportate da ER per le quali risulta annotata nel certificato del casellario giudiziale la contestazione della recidiva ritenute in sé ostative, ai sensi dell'art. 172/7 prima parte, alla prescrizione, non tiene conto, tuttavia, dell'indirizzo di questa Corte- che in questa sede deve essere ribadito- secondo cui la recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013 Rv. 256021). Tale verifica risulta del tutto assente nella fattispecie in esame. 2.1. Peraltro, la Corte territoriale non pare abbia tenuto conto del dato che la prima sentenza indicata come ostativa alla concessione della prescrizione, siccome rappresentativa della recidivanza del ricorrente, sarebbe divenuta irrevocabile in data 22.5.2012, quando già era decorso il termine di prescrizione decennale dal 15.2.2002 (data, come già evidenziato, di irrevocabilità della sentenza che ha costituito presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena). 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di ET.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di ET Così deciso il 14.10.2021