Art. 3.
Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro - prevista dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1962, n. 1263 - saranno stabilite le modalita' in base alle quali il detto Istituto dovra' curare la ricerca, il coordinamento ed il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, inerente ai crediti di cui all' articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607 .
Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro - prevista dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1962, n. 1263 - saranno stabilite le modalita' in base alle quali il detto Istituto dovra' curare la ricerca, il coordinamento ed il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, inerente ai crediti di cui all' articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607 .