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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1532/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S. G. Bosco - Ang. G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3247 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Barcellona PG in data 10.02.2025 e depositato telematicamente in data 7.03.2025 LA NZ impugnava l'avviso di accertamento TARI anno 2020 n. 3247 del
23.11.2024 notificato il 27.12.2024 per la somma di €.779,00.
Deduceva di non essere proprietario nè possessore di beni immobili siti in Comune di Barcellona PG da oltre 20 anni e, in subordine, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione (l'avviso non identificava l'immobile di riferimento) e la illegittimità della sottoscrizione apposta in calce.
Il Comune convenuto, nonostante la rituale notifica dell'atto di impugnazione, non si costruiva in giudizio e restava contumace.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza,decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha rilevato di essere residente in [...]e di essere stato in passato proprietario di un immobile ubicato in Barcellona PG ma di avrene dismesso la proprietà da più di vent'anni. Ha aggiunto che l'avviso impugnato, non indicando con esattezza gli estremi identificativi dell'immobile al quale è stata applicata l'imposta in oggetto, potrebbe riferirsi all'immobile in passato a lui riconducibile.
Le deduzioni di parte ricorrente non sono state contestate dalla parte convenuta sulla quale gravava l'onere di dimostrare che il ricorrente avesse mantenuto la disponibilità del'iimobile relativamente al quale
è stato emesso l'avviso oggetto del presente giudizio.
Ne discende che sussiste una situazione di incertezza che solo l'ente impositore avrebbe potuto spiegare dimostrando che l'odierno istante fosse proprietario e/o possessore o detentore dell'immobile al quale è stata applicata il tributo per cui è causa.
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di causa vanno poste a carico dell'ente locale convenuto nella misura indicata in parte dispositiva che è corrispondente al valore economico della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Barcellona PG in persona del
Sindaco p.t. al pagamento delle spese di causa che liquida in €.400,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente. Così deciso in Messina il 13.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1532/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S. G. Bosco - Ang. G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3247 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Barcellona PG in data 10.02.2025 e depositato telematicamente in data 7.03.2025 LA NZ impugnava l'avviso di accertamento TARI anno 2020 n. 3247 del
23.11.2024 notificato il 27.12.2024 per la somma di €.779,00.
Deduceva di non essere proprietario nè possessore di beni immobili siti in Comune di Barcellona PG da oltre 20 anni e, in subordine, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione (l'avviso non identificava l'immobile di riferimento) e la illegittimità della sottoscrizione apposta in calce.
Il Comune convenuto, nonostante la rituale notifica dell'atto di impugnazione, non si costruiva in giudizio e restava contumace.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza,decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha rilevato di essere residente in [...]e di essere stato in passato proprietario di un immobile ubicato in Barcellona PG ma di avrene dismesso la proprietà da più di vent'anni. Ha aggiunto che l'avviso impugnato, non indicando con esattezza gli estremi identificativi dell'immobile al quale è stata applicata l'imposta in oggetto, potrebbe riferirsi all'immobile in passato a lui riconducibile.
Le deduzioni di parte ricorrente non sono state contestate dalla parte convenuta sulla quale gravava l'onere di dimostrare che il ricorrente avesse mantenuto la disponibilità del'iimobile relativamente al quale
è stato emesso l'avviso oggetto del presente giudizio.
Ne discende che sussiste una situazione di incertezza che solo l'ente impositore avrebbe potuto spiegare dimostrando che l'odierno istante fosse proprietario e/o possessore o detentore dell'immobile al quale è stata applicata il tributo per cui è causa.
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di causa vanno poste a carico dell'ente locale convenuto nella misura indicata in parte dispositiva che è corrispondente al valore economico della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Barcellona PG in persona del
Sindaco p.t. al pagamento delle spese di causa che liquida in €.400,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente. Così deciso in Messina il 13.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania