Art. 46.
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.
Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.