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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1529/2025
Oggi 29/10/2025 ad ore 9,30 è chiamata la causa ad ore 9,41 sono comparsi:
nessuno per Parte_1
RT SPA, Avv Palmisano in sost. l'avv.to/avv.ta BOCCANERA
[...]
CP_1
Drssa NA UR SI in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei/delle procuratori/procuratrici delle parti e delle parti presenti. I/Le procuratori/procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Palmisano precisa le conclusioni come da note autorizzate, discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi
Il giudice
LO CU
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1529/2025 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore con l'Avv.to DORELLI ALESSANDRO
Parte Convenuta: RT SPA, in persona della o del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.ta BOCCANERA NICOLETTA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 10/2025 con cui il Tribunale di Bologna le Parte_1 ha ingiunto di pagare a RT Spa euro 18.772,59, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività di trasporto. eccepisce: Parte_1
- che RT non effettuava le consegne o le effettuava in ritardo e che alcune merci sono andate perdute o sono state danneggiate;
- a causa dell'inadempimento del corriere, la piattaforma di vendita online NO non ha rinnovato il contratto con l'opponente;
- di essersi avvalsa di altri corrieri per l'attività di trasporto e aver subito un danno alla propria reputazione commerciale.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in via Parte_1 riconvenzionale, chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna di RT Spa al risarcimento del danno.
3 RT Spa, a sostegno della propria pretesa, allega:
- il contratto di trasporto concluso con Controparte_2
- inadempimento di nel pagamento del corrispettivo. Parte_1
Pertanto, RT Spa chiede il rigetto dell'opposizione.
2.
L'opposizione è infondata.
Richiamata l'ordinanza 26 maggio 2025, Il Tribunale osserva:
1) parte opponente non individua le prestazioni che, secondo la sua prospettazione, non sarebbero state eseguite (le consegne effettuate in ritardo, invece, sono pur sempre consegne eseguite) né tramite l'indicazione della merce né tramite il riferimento ai singoli ordini;
2) quindi, l'eccezione ex art. 1460 cc, per la sua genericità, non è in grado di ribaltare l'onere probatorio (in questo caso) in capo a RT;
3) per quanto riguarda la merce che sarebbe arrivata danneggiata, questi danni non sono specificamente individuati dall'opponente e, in ogni caso, mancano di riscontro istruttorio;
4) dalla mail allegata dall'opponente con NO si evince che il recesso di quest'ultima dipende da una valutazione negativa del servizio fornito dall'opponente agli utenti della piattaforma, ma non ci sono elementi per desumere che tale valutazione negativa sia dipesa dagli inadempimenti che ascrive a RT;
Parte_1
5) le spese sostenute che avrebbe sostenuto per essersi dovuta rivolgere Parte_1 ad altri corrieri non sono documentate e il danno da perdita di affidabilità/danno reputazionale manca di riscontro istruttorio, sotto il profilo della modifica in peius della sua considerazione presso i consociati (o, comunque, presso la clientela) in ipotesi eziologicamente derivante dal rapporto intrattenuto con RT;
6) pertanto, l'unico inadempimento accertabile nel presente giudizio è quello di
, che non ha dimostrato il fatto estintivo del pagamento. Parte_1
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna a rifondere a RT Spa le spese di lite, liquidate in Parte_1 euro 3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 29/10/2025
Il giudice
LO CU
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1529/2025
Oggi 29/10/2025 ad ore 9,30 è chiamata la causa ad ore 9,41 sono comparsi:
nessuno per Parte_1
RT SPA, Avv Palmisano in sost. l'avv.to/avv.ta BOCCANERA
[...]
CP_1
Drssa NA UR SI in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei/delle procuratori/procuratrici delle parti e delle parti presenti. I/Le procuratori/procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Palmisano precisa le conclusioni come da note autorizzate, discute la causa riportandosi ai propri scritti. Rinuncia alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi
Il giudice
LO CU
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1529/2025 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore con l'Avv.to DORELLI ALESSANDRO
Parte Convenuta: RT SPA, in persona della o del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.ta BOCCANERA NICOLETTA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 10/2025 con cui il Tribunale di Bologna le Parte_1 ha ingiunto di pagare a RT Spa euro 18.772,59, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'attività di trasporto. eccepisce: Parte_1
- che RT non effettuava le consegne o le effettuava in ritardo e che alcune merci sono andate perdute o sono state danneggiate;
- a causa dell'inadempimento del corriere, la piattaforma di vendita online NO non ha rinnovato il contratto con l'opponente;
- di essersi avvalsa di altri corrieri per l'attività di trasporto e aver subito un danno alla propria reputazione commerciale.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in via Parte_1 riconvenzionale, chiede che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna di RT Spa al risarcimento del danno.
3 RT Spa, a sostegno della propria pretesa, allega:
- il contratto di trasporto concluso con Controparte_2
- inadempimento di nel pagamento del corrispettivo. Parte_1
Pertanto, RT Spa chiede il rigetto dell'opposizione.
2.
L'opposizione è infondata.
Richiamata l'ordinanza 26 maggio 2025, Il Tribunale osserva:
1) parte opponente non individua le prestazioni che, secondo la sua prospettazione, non sarebbero state eseguite (le consegne effettuate in ritardo, invece, sono pur sempre consegne eseguite) né tramite l'indicazione della merce né tramite il riferimento ai singoli ordini;
2) quindi, l'eccezione ex art. 1460 cc, per la sua genericità, non è in grado di ribaltare l'onere probatorio (in questo caso) in capo a RT;
3) per quanto riguarda la merce che sarebbe arrivata danneggiata, questi danni non sono specificamente individuati dall'opponente e, in ogni caso, mancano di riscontro istruttorio;
4) dalla mail allegata dall'opponente con NO si evince che il recesso di quest'ultima dipende da una valutazione negativa del servizio fornito dall'opponente agli utenti della piattaforma, ma non ci sono elementi per desumere che tale valutazione negativa sia dipesa dagli inadempimenti che ascrive a RT;
Parte_1
5) le spese sostenute che avrebbe sostenuto per essersi dovuta rivolgere Parte_1 ad altri corrieri non sono documentate e il danno da perdita di affidabilità/danno reputazionale manca di riscontro istruttorio, sotto il profilo della modifica in peius della sua considerazione presso i consociati (o, comunque, presso la clientela) in ipotesi eziologicamente derivante dal rapporto intrattenuto con RT;
6) pertanto, l'unico inadempimento accertabile nel presente giudizio è quello di
, che non ha dimostrato il fatto estintivo del pagamento. Parte_1
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna a rifondere a RT Spa le spese di lite, liquidate in Parte_1 euro 3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 29/10/2025
Il giudice
LO CU
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