Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
83.6.09/01 REPUBBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto wewe Verarchy SEZIONE SECONDA CIVILE ' Visi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonio IANNOTTA R.G.N. 16093/98 - Cron.7466 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 1137 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 01/12/00 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig H-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 12 MAR. 2001 per diritti L. AMM.NE FALL.RE Calz. CIMOROSI S.r.l. in persona del IL CANCELLIERE Curatore MATTIOLI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.VICO 31, presso lo STUDIO SCOCCINI, LIRE 1500 ELLERIA difeso dall'avvocato EMILIANI FABRIZIO, giusta delega in atti;
ricorrente D523436 contro 0523437 MANIFATTURE VITTORIO DI FA M. SS in persona della titolare Sig.ra FA M. RO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio 2000 dell'avvocato CRISCI FRANCESCO, difeso dall'avvocato SVAMPA ALFONSINA, giusta delega in atti;
1975 • -1- controricorrente avverso la sentenza n. 143/98 del Tribunale di FERMO, depositata il 26/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 01/12/00 dal VELLA;
udito l'Avvocato Alfonsina SVAMPA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 6 settembre 1995 il Pretore di S. Elpidio a Mare ingiunse alla società Calzaturificio Cimorosi di pagare alla ditta Manifatture Vittorio di Fazi Maria Rossella, alcune somme di denaro di cui questa era risultata sua creditrice per forniture di fodere per calzature. La società propose opposizione adducendo che la merce fornita era difettosa ("alla calzata la fodera interna cedeva in prossimità delle cuciture") e che, quindi, doveva pronunciarsi la risoluzione dei contratti di compravendita, ovvero disporsi la riduzione del prezzo. L'opposta, costituitasi in giudizio, replicò eccependo la decadenza della acquirente dal diritto alla garanzia per non avere denunziato nel termine prescritto dall'art. 1495 cod. civ. il vizio della merce, che era stato certamente scoperto durante la lavorazione perché non occulto. Con sentenza del 2 gennaio 1997 il Pretore respinse l'opposizione, avendo ritenuto che il difetto riscontrato era stato determinato da lavorazione erronea delle scarpe. La soccombente propose appello insistendo nel chiedere l'accoglimento dell'opposizione. 3 La controparte resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, ripropose, tra l'altro, l'eccezione di decadenza. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 26 marzo 1998 ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che la società era decaduta dal diritto di "far valere il vizio, perché lo aveva denunziato quando era già scaduto il termine stabilito dall'art. 1495 del codice civile". E, in proposito, ha ritenuto che detto vizio, non essendo occulto, perché consisteva nella scarsa resistenza del tessuto alle sollecitazioni, si era certamente manifestato durante la confezione delle scarpe, come era risultato anche dalla prova per testimoni e confermato dall'assenza del rappresentante della società nell'udienza di comparizione. Quest'ultima ricorre per cassazione con tre motivi. La ditta Manifatture Vittorio resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 116 e 183 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente attribuito 4 valore di prova alla mancata comparizione del rappresentante della società alla prima udienza di trattazione della causa.
2.Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1492 del codice civile, si impugnata per avere il censura la sentenza erroneamente incompatibili Tribunale ritenuto l'azione redibitoria e quella estimatoria in base a un principio applicabile nella diversa ipotesi in cui siano ammissibili entrambe le domande, mentre nella specie la società Cimorosi, avendo modificato e venduto la merce ad essa fornita, era legittimata a promuovere soltanto l'azione di riduzione del prezzo. E, pertanto, nella previsione che fosse dichiarata inammissibile la proposta azione redibitoria, e per evitare la perdita di ogni garanzia, poteva esercitare anche l'azione quanti minoris.
3. Con il terzo motivo si denunzia il vizio di estrapetizione della sentenza impugnata adducendosi che il Tribunale ha dichiarato la decadenza della società Cimarosi dal diritto di denunciare il difetto della merce venduta, perché non ha considerato che l'eccezione con la quale era stata rilevata, essendo stata respinta dal Pretore, 5 formare oggetto d'appello avrebbe dovuto da proporsi ai sensi degli art. 166 incidentale - e 343 cod.proc.civ. nei venti giorni precedenti l'udienza di comparizione, mentre la soccombente si era limitata a riproporre con la comparsa di risposta le domande formulate in primo grado, ai sensi dell'art. 346 del codice di procedura civile. m Si aggiunge che il Tribunale ha motivato la p pronuncia dichiarativa della decadenza in modo e contraddittorio per le seguenti Wsufficiente t e x ragioni: A-ha "ritenuto il vizio della merce palese, pur avendo affermato che era evidenziabile solo in fase di lavorazione"; B-non ha considerato che, secondo la prova per testimoni, l'acquirente aveva avuto certezza dell'esistenza del vizio solo alla fine della lavorazione, quando le calzature venivano estratte dalle forme"; e che, se la lacerazione del tessuto si fosse verificata in un momento anteriore, si dovuta sospendere la lavorazione, sarebbe non possibile operare su merce inidonea essendo all'uso. La censura con la quale si sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la 6 decadenza dell'acquirente dal diritto di denunziare il vizio della merce ad essa fornita è infondata, perché non era necessaria l'impugnazione incidentale per il riesame in sede di gravame dell'eccezione di decadenza che il Pretore aveva implicitamente respinto non accogliendo l'opposizione per ragioni di merito. La venditrice, essendo risultata in primo grado vittoriosa, poteva manifestare in qualsiasi modo la volontà ни l'accoglimento dell'eccezione e,d'insistere per ю quindi, era legittimata, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., а riproporla nella comparsa di risposta del giudizio di gravame (a pag. 2 di essa si legge: "Ammesso e non concesso...., è di tutta evidenza....la conseguente decadenza di controparte da ogni garanzia legalmente prevista"). Delle altre censure sono infondate quelle con le quali si è rilevato il difetto di motivazione, risolvendosi esse in un'inammissibile critica degli insindacabili apprezzamenti di fatto del Giudice d'appello, i quali sono, comunque, sorretti da considerazioni logiche, adeguate ed esenti da errori di diritto, mentre le altre, che si contestazione della ritenuta concretano nella azione redibitoria e azione incompatibilità tra 7 quanti minoris, sono tutte superate dalla dichiarata decadenza dal diritto di denunziare il vizio. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare le spese di questo giudizio alla controparte, ai sensi dell'art. 385 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente. lire 2770700 diLiquida cui dette spese in duemilionicinquecentomila di onorari d'avvocato. Roma 1° dicembre 2000. asus Kuhariellly J IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE Telazico UFFICIO DELLE ENTRATE BOMA 2 250 000 26 NOV. 2001 Registrato in cicta 40000 Sarie 4aln 52237 versale £. 210.000 n. 290000 (lire trecentodiecimila - p. If Dirigente Free Servial (Dott.ssa Mana razie FILIPPO) Il Responsabile Servizo Atti Giudiziari Dr. M. RACCICHINI) 8