Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10792 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
071 07 92 /02 REPUBBLICA IN NOME DEL TOPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 6019/00 Consigliere Cron.20358 Dott. Giovanni LOSAVIO 2264 Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 04/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. S ENT ENZA per diritu il 23 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IK ER AU FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETER 07 L1500 CANCELLERIA P. MARSEILER, giusta procura a margine del secondo foglio del ricorso;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata inNIEDERSTATTER DOROTHEA, ROMA P.LE CLODIO 12, presso l'avvocato GABRIELE unitamentePAFUNDI, che la rappresenta e difende OSVALDO VALENTI, giusta procura a margine2002 all'avvocato 745 del secondo foglio del controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 116/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 15/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito, per il resistente, l'Avvocato Pafundi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 10-1-1994, ST EA conveniva innanzi al Tribunale di Bolzano AC Franz e, premesso che lo stesso Tribunale aveva già dichiarato ammissibile l'azione giudiziale di paternità di essa istante nei confronti di detto AC e che il relativo decreto era stato confermato, in sede di reclamo, dalla Corte d'Appello di Trento, chiedeva dichiararsi il convenuto suo padre naturale. Costituitosi il AC, che eccepiva, tra l'altro, l'improponibilità della domanda per non essersi ancora conclusa la fase preliminare di cui all'art. 274 c.c., a seguito della proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello, l'adito Tribunale, con sentenza n. 143/98, in accoglimento della domanda, dichiarava il AC padre naturale di ST EA, osservando inoltre che il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello doveva considerarsi tamquam non esset, non essendo previsto alcuna forma di impugnazione avverso detto provvedimento ai sensi dell'art. 739 c.p.c.. A seguito dell'impugnazione proposta dal AC, costituitasi l'appellata, la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la decisione in esame, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava “l'improponibilità” della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale in questione;
affermavano, in particolare, i giudici di secondo grado la "spettanza” alla Corte di Cassazione, ex art. 375 c.p.c., del giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e, in ordine alle spese di causa, la sussistenza di giusti motivi di integrale compensazione tra le parti “in relazione alla reciproca soccombenza: del AC nella fase preliminare e della ST nella fase di merito, per altro risoltasi in rito”. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il AC;
resiste con controricorso la ST. Entrambe le parti hanno, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'erroneità dell'impugnata decisione laddove ha pronunciato, con contraddittoria, illogica ed erronea motivazione, l'integrale compensazione delle spese processuali delle parti in causa, nonostante esso AC, quale appellante, fosse la parte totalmente vittoriosa. Il ricorso merita accoglimento. Premesso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in ordine alle spese processuali, il giudice del merito ha un ampio potere discrezionale, nel concedere o meno la compensazione in caso di soccombenza reciproca, deve ritenersi che quest'ultima sussiste allorché, nell'ambito della stessa fase processuale, vi è il rigetto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale;
nella vicenda in esame, in modo illogico, ai fini della disposta compensazione delle spese di appello, la Corte Territoriale ha valutato complessivamente l'esito della controversia, considerando anche il giudizio, ex art. 274 c.c., avente ad oggetto la sola ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, che, se pur funzionalmente collegato al giudizio di merito di cui all'art. 269 c.c., poiché preliminare rispetto ad esso, ha una sua totale autonomia quanto al thema decidendum (esistenza di circostanze tali da rendere giustificata la domanda) ed al rito (procedura camerale). Ne deriva che censurabile è la decisione in oggetto laddove ha inteso, in ordine al giudizio di appello, "cumulare" l'esito della fase di ammissibilità (in cui la domanda della ST era stata ritenuta preliminarmente accoglibile) con l'esito della fase di merito (riguardante la vera e propria cognizione in ordine all'accertamento della paternità in questione), nella quale ultima l'odierno ricorrente era risultato totalmente vittorioso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità alla Corte d'Appello di Trento. ROMA 2 109T129,11 AGENCIA 33111 456T 10,33 In Roma, il 4-4-2002 тота за, ни Il Presidente L'estensore IL ER Mollyun's Maria Di NUzo MA Dr DEPOSITATA IN LEBIA2002 Oggi, IL ER Maria Di NUzo NU