CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1472/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
BA AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5254/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli TT LO S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11172/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 23/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624890 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 700/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11172/2025, depositata il 23-6-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
51624, per Imu 2021 notificato da Napoli TT LO s.r.l., Concessionario del Comune di Napoli, eccependo: 1) l'erronea tassazione dell'immobile al n.1 dell'elenco, sito al Indirizzo_1, abitato dal fratello del ricorrente, Nominativo_1; 2) l'erronea valutazione delle conseguenze della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che aveva abrogato l'art13 comma 2 del d.l. 201/2011; 3) l'erroneo calcolo dell'imposta in quanto comprendente anche immobili non appartenenti più al ricorrente;
4) la carenza di legittimazione attiva di N.O.V. s.r.l. , società non iscritta nell'apposito albo del M.E.F..
Aveva, quindi, osservato: -che era legittima la costituzione in giudizio di parte resistente anche oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso, con la sola intervenuta decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non fossero rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, ma senza altro pregiudizio per la sua difesa (Cass. sent. n. 6734/2015); -che il Concessionario Napoli TT LO
s.r.l. aveva legittimamente accertato l'Imu sulle unità immobiliari possedute dal ricorrente nell'anno 2021 secondo le risultanze catastali (art. 1 comma 740 legge 160/2019); -che l'esenzione per abitazione principale
è goduta solamente dal soggetto possessore che nell'unità vi abita personalmente e non dal proprietario, anche per quota, che abita in altro luogo;
il ricorrente che, nell'anno in oggetto, risiedeva in Castelvolturno, non aveva quindi diritto all'esenzione Imu per l'immobile sito al Indirizzo_1 dove risiedeva suo fratello né per alcuno degli altri immobili siti nel Comune di Napoli;
-che era inconferente il richiamo a Corte
Costituzionale n.209/2022 la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 741, lettera b nella parte in cui disponeva che per abitazione principale si debba intendere non la dimora abituale e residenza anagrafica del solo possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare;
la sentenza nulla aveva modificato rispetto alla posizione del ricorrente che poteva usufruire di alcuna esenzione;
-che era infondato il richiamo all'atto di divisione sottoscritto che avrebbe cambiato le intestazioni di alcuni immobili, essendo lo stesso stato redatto solo nel 2023 e perciò ininfluente sulla tassazione per l'anno 2021; - che quanto ai poteri del Concessionario, la legge n.15/2025, di conversione del d.l. n. 202/2024 ha chiarito, all'art.3 co.14 septies, con norma dichiaratamente interpretativa, che la società di scopo, quale è Napoli
TT LO, non è tenuta all'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo, come lo era Municipia
s.p.a., socio unico di N.O.V. s.r.l.; pertanto non si configurava alcuna carenza di legittimazione attiva del
Concessionario notificante. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 eccedendo: a) che la tardiva costituzione della parte resistente impediva qualsiasi attività processuale;
b) che per gli immobili appartenenti al medesimo nucleo familiare l'IMU non va pagata (l'immobile era occupato dal fratello del ricorrente, residente nel comune di Napoli), per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022; c) alcuni immobili indicati nell'atto impugnato non erano intestati al ricorrente;
d) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
e) erronea determinazione dell'imposta dovuta. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
La parte appellata Napoli TT LO non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
1) Il motivo sub a) è palesemente privo di fondamento. Lo stesso ricorrente (appellante in questa sede) aveva richiamato Cass. Sez. 5, Sentenza n.6734 del 02/04/2015 (Rv. 635139 - 01), secondo cui in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24
e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (giurisprudenza, da ultimo confermata, tra le tante, da Sez. 5, Ordinanza n.
12672 del 13/05/2025; Rv. 675044 - 01). Nel caso di specie parte resistente non aveva esercitato alcuna delle facoltà da cui era decaduta, limitandosi a contestare le avverse deduzioni e a depositate documentazione.
2) Il motivo principale di merito (l'immobile era occupato dal fratello del ricorrente e dal suo nucleo familiare e pertanto esso ricorrente in quanto germano dell'occupante non era tenuto al pagamento dell'imposta, ancorché comproprietario dell'immobile) è frutto di una lettura palesemente errata della sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 nella parte in cui stabilivano che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» e della Legge n. 160 del 2019 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.
Il nucleo familiare a cui faceva riferimento la Corte Costituzionale era quello composto da marito e moglie, in relazione alla situazione nella quale ciascuno dei coniugi aveva la residenza e la dimora abituale in immobili diversi di cui erano ciascuno unici proprietari. In questa situazione la disposizione impugnata stabiliva che il diverso immobile di proprietà in cui uno dei coniugi avesse avuto la residenza anagrafica e la dimora abituale non potesse beneficiare dell'esenzione prima casa, potendo l'esenzione in parola essere applicata una sola volta per ciascun nucleo familiare, complessivamente inteso;
l'intervento della Consulta l'aveva censurata concludendo che se ognuno dei coniugi ha la residenza e la dimora abituale in differenti immobili, ciascuno di sua proprietà, l'esenzione si applica a entrambi gli immobili.
La vicenda oggetto del presente giudizio è completamente diversa. Come si è detto in narrativa, l'appellante, residente anagraficamente e dimorante in altro immobile, nell'anno 2021 era proprietario della quota del 50% dell'immobile dove risiedeva anagraficamente e dimorava il fratello Nominativo_1; in buona sostanza l'immobile era per esso Ricorrente_1 una seconda casa da assoggettare al pagamento dell'IMU per la quota di proprietà. In ogni caso, seppure il ricorrente (appellante in questa sede) nell'anno 2021 non fosse stato proprietario di altri immobili oltre quello in comproprietà con i germani, in relazione a detta proprietà non avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione IMU prima casa non risultando (né avendo allegato) di avere presso detto immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.
3) Gli ulteriori motivi di gravame sono assolutamente infondati o inammissibili: il motivo sub c) è infondato in quanto gli immobili indicati nell'atto impugnato, nell'anno 2021, erano in quota parte (e in quella misura era stati assoggettati a imposta) intestati al ricorrente;
i motivi sub d) ed e) sono inammissibili, siccome proposti per la prima volta in questa sede.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituita la parte resistente risultata vincitrice.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
BA AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5254/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli TT LO S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11172/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 23/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624890 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 700/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11172/2025, depositata il 23-6-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
51624, per Imu 2021 notificato da Napoli TT LO s.r.l., Concessionario del Comune di Napoli, eccependo: 1) l'erronea tassazione dell'immobile al n.1 dell'elenco, sito al Indirizzo_1, abitato dal fratello del ricorrente, Nominativo_1; 2) l'erronea valutazione delle conseguenze della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che aveva abrogato l'art13 comma 2 del d.l. 201/2011; 3) l'erroneo calcolo dell'imposta in quanto comprendente anche immobili non appartenenti più al ricorrente;
4) la carenza di legittimazione attiva di N.O.V. s.r.l. , società non iscritta nell'apposito albo del M.E.F..
Aveva, quindi, osservato: -che era legittima la costituzione in giudizio di parte resistente anche oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso, con la sola intervenuta decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non fossero rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, ma senza altro pregiudizio per la sua difesa (Cass. sent. n. 6734/2015); -che il Concessionario Napoli TT LO
s.r.l. aveva legittimamente accertato l'Imu sulle unità immobiliari possedute dal ricorrente nell'anno 2021 secondo le risultanze catastali (art. 1 comma 740 legge 160/2019); -che l'esenzione per abitazione principale
è goduta solamente dal soggetto possessore che nell'unità vi abita personalmente e non dal proprietario, anche per quota, che abita in altro luogo;
il ricorrente che, nell'anno in oggetto, risiedeva in Castelvolturno, non aveva quindi diritto all'esenzione Imu per l'immobile sito al Indirizzo_1 dove risiedeva suo fratello né per alcuno degli altri immobili siti nel Comune di Napoli;
-che era inconferente il richiamo a Corte
Costituzionale n.209/2022 la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 741, lettera b nella parte in cui disponeva che per abitazione principale si debba intendere non la dimora abituale e residenza anagrafica del solo possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare;
la sentenza nulla aveva modificato rispetto alla posizione del ricorrente che poteva usufruire di alcuna esenzione;
-che era infondato il richiamo all'atto di divisione sottoscritto che avrebbe cambiato le intestazioni di alcuni immobili, essendo lo stesso stato redatto solo nel 2023 e perciò ininfluente sulla tassazione per l'anno 2021; - che quanto ai poteri del Concessionario, la legge n.15/2025, di conversione del d.l. n. 202/2024 ha chiarito, all'art.3 co.14 septies, con norma dichiaratamente interpretativa, che la società di scopo, quale è Napoli
TT LO, non è tenuta all'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo, come lo era Municipia
s.p.a., socio unico di N.O.V. s.r.l.; pertanto non si configurava alcuna carenza di legittimazione attiva del
Concessionario notificante. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 eccedendo: a) che la tardiva costituzione della parte resistente impediva qualsiasi attività processuale;
b) che per gli immobili appartenenti al medesimo nucleo familiare l'IMU non va pagata (l'immobile era occupato dal fratello del ricorrente, residente nel comune di Napoli), per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022; c) alcuni immobili indicati nell'atto impugnato non erano intestati al ricorrente;
d) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
e) erronea determinazione dell'imposta dovuta. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
La parte appellata Napoli TT LO non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
1) Il motivo sub a) è palesemente privo di fondamento. Lo stesso ricorrente (appellante in questa sede) aveva richiamato Cass. Sez. 5, Sentenza n.6734 del 02/04/2015 (Rv. 635139 - 01), secondo cui in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24
e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (giurisprudenza, da ultimo confermata, tra le tante, da Sez. 5, Ordinanza n.
12672 del 13/05/2025; Rv. 675044 - 01). Nel caso di specie parte resistente non aveva esercitato alcuna delle facoltà da cui era decaduta, limitandosi a contestare le avverse deduzioni e a depositate documentazione.
2) Il motivo principale di merito (l'immobile era occupato dal fratello del ricorrente e dal suo nucleo familiare e pertanto esso ricorrente in quanto germano dell'occupante non era tenuto al pagamento dell'imposta, ancorché comproprietario dell'immobile) è frutto di una lettura palesemente errata della sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 nella parte in cui stabilivano che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» e della Legge n. 160 del 2019 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.
Il nucleo familiare a cui faceva riferimento la Corte Costituzionale era quello composto da marito e moglie, in relazione alla situazione nella quale ciascuno dei coniugi aveva la residenza e la dimora abituale in immobili diversi di cui erano ciascuno unici proprietari. In questa situazione la disposizione impugnata stabiliva che il diverso immobile di proprietà in cui uno dei coniugi avesse avuto la residenza anagrafica e la dimora abituale non potesse beneficiare dell'esenzione prima casa, potendo l'esenzione in parola essere applicata una sola volta per ciascun nucleo familiare, complessivamente inteso;
l'intervento della Consulta l'aveva censurata concludendo che se ognuno dei coniugi ha la residenza e la dimora abituale in differenti immobili, ciascuno di sua proprietà, l'esenzione si applica a entrambi gli immobili.
La vicenda oggetto del presente giudizio è completamente diversa. Come si è detto in narrativa, l'appellante, residente anagraficamente e dimorante in altro immobile, nell'anno 2021 era proprietario della quota del 50% dell'immobile dove risiedeva anagraficamente e dimorava il fratello Nominativo_1; in buona sostanza l'immobile era per esso Ricorrente_1 una seconda casa da assoggettare al pagamento dell'IMU per la quota di proprietà. In ogni caso, seppure il ricorrente (appellante in questa sede) nell'anno 2021 non fosse stato proprietario di altri immobili oltre quello in comproprietà con i germani, in relazione a detta proprietà non avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione IMU prima casa non risultando (né avendo allegato) di avere presso detto immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.
3) Gli ulteriori motivi di gravame sono assolutamente infondati o inammissibili: il motivo sub c) è infondato in quanto gli immobili indicati nell'atto impugnato, nell'anno 2021, erano in quota parte (e in quella misura era stati assoggettati a imposta) intestati al ricorrente;
i motivi sub d) ed e) sono inammissibili, siccome proposti per la prima volta in questa sede.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituita la parte resistente risultata vincitrice.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.