Art. 10.
Il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5000.
Il contributo di lire 3000 e' dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.
Il contributo previsto dall' articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5000.
Il contributo di lire 3000 e' dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all' articolo 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.