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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/12/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 127 ter
e 429 del c.p.c. nonché ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13461/2025 tra: in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore
(c.f. e p. i.v.a. P.IVA_1 P.IVA_2
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
(c.f. ) Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Brugnatelli del Foro di
Milano nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Milano alla via Lorenzo Mascheroni n. 31 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. P.IVA_3
rappresentato e difeso dalle dipendenti del Ministero dott.ssa Claudia
VA e dott.ssa Daniela Li Vigni quali Funzionarie delegate dalla dott.ssa , Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Torino - CP_2
Aosta, presso i cui Uffici, siti in Torino alla via Grandis n. 14, è domiciliato parte opposta
1 OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; violazione degli artt. 51 comma 1 e 49 comma 5 del D. Lgs n.
231/2007 (omessa segnalazione di assegno postale sovra soglia privo della clausola di non trasferibilità); sanzione amministrativa ex art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto 854221/A/TO;
- nel merito, dichiarare invalido, inefficace o comunque revocare il decreto 854221/A/TO;
- nel merito, in subordine, ridurre l'importo della sanzione per le ragioni in atti;
Contro
- in ogni caso, condannare il a rifondere ai ricorrenti le spese del presente grado di giudizio.”.
Parte opposta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto
Gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno promosso il presente giudizio di opposizione ex Parte_4
art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto sanzionatorio n.
2 854221/A/TO del 6 giugno 2025, notificato a in data 24 Parte_3
giugno 2025, e a , e a Parte_2 Parte_4 Parte_1
in data 6 giugno 2025, dal
[...] [...]
per l'intervenuta Controparte_4
violazione dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 in combinato disposto con l'art. 49 comma 5 del citato D. Lgs n. 231/2007.
In particolare, con tale provvedimento è stata irrogata ad
[...]
, e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tra loro la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 prevista dall'articolo 63 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 per la violazione dell'art. 51 comma 1 in combinato disposto con l'art. 49 comma 5 del citato D.
Lgs n. 231/2007 per aver omesso di segnalare l'operazione di versamento, effettuata dal sig. , dell'assegno postale n. Parte_5
4575537727-07, emesso a Torino in data 14 febbraio 2023, di importo pari ad € 2.844,00, privo della clausola di non trasferibilità.
In particolare, nel decreto n. 854221/A/TO del 6 giugno 2025 qui opposto si legge quanto segue:
3
4
5
(…)
2. I motivi di opposizione.
Gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto e articolato nell'odierno ricorso ex art. 6 Parte_4
del D. Lgs. n. 150/2011 i seguenti motivi di opposizione:
1) violazione del principio del contraddittorio e nullità del procedimento impugnato per difetto di corrispondenza tra il verbale di contestazione e il decreto sanzionatorio successivamente emesso (v. le pagine da 5 a 7 del ricorso in opposizione);
6 2) eccezione di decadenza dai termini per la notificazione della violazione ex art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981 (v. le pagine da 8
a 12 del ricorso in opposizione);
3) assenza dell'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 51 comma
1 del D. Lgs. n. 231/2007 dovendosi individuare la soglia di importo al di sopra della quale si applica l'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007, come risultante dal combinato disposto dell'art. 27 comma 1 ter del D.
Lgs. 141/2010 e dell'art. 49 commi 1 e 5 del D. Lgs. 231/2007 e cioè pari a € 5.000,00 (v. le pagine 12 e 13 del ricorso in opposizione);
4) assenza di responsabilità in capo ai signori , Parte_2 [...]
e in quanto soggetti non rientranti tra gli Pt_3 Parte_4
“obbligati” alla segnalazione ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. 231/2007 (v. le pagine da 14 a 16 del ricorso in opposizione);
5) eccessività della sanzione pecuniaria (v. le pagine 16 e 17 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Con decreto del 23 luglio 2025 ex artt. 415 del c.p.c. e 6 del D. Lgs.
n. 150/2011 di fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione è stata fra l'altro provvisoriamente sospesa l'efficacia esecutiva del decreto n. 854221/A/TO qui opposto.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sul primo motivo di opposizione: l'asserita violazione del principio del contraddittorio e la dedotta nullità del procedimento impugnato per difetto di corrispondenza tra il verbale di contestazione e il decreto sanzionatorio successivamente irrogato.
In ricorso è articolato il seguente primo motivo di opposizione:
“Il decreto sanzionatorio impugnato risulta viziato da un insanabile difetto di corrispondenza tra la contestazione originaria e la motivazione della sanzione successivamente irrogata. Come documentalmente
7 provato (cfr. docc. da 7 a 10), ai ricorrenti è stato inizialmente contestato, nei verbali rispettivamente notificati il 17, 18 e 21 ottobre 2023, l'illecito previsto e punito dall'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, per omessa comunicazione al MEF di un'operazione finanziaria in violazione dell'art. 49, comma 1, dello stesso decreto. Tuttavia, con il decreto sanzionatorio n. 854221/A/TO notificato il 6 Contro giugno 2025 (cfr. doc. 2), il ha fondato la propria decisione su una violazione totalmente diversa, ovvero la violazione dell'art. 49, comma 5 del medesimo decreto legislativo. Si tratta di una modifica sostanziale dell'addebito che non è mai stata previamente contestata e che quindi ha impedito ai ricorrenti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, in violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e del principio del contraddittorio. Per quanto la contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, essa assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare se e come predisporre le proprie difese”
(v. le pagine 5 e 6 del ricorso in opposizione);
Il motivo è infondato e va disatteso.
A ben vedere si tratta di una divergenza di poco momento che non ha inciso in alcun modo sul concreto esercizio dei diritti di difesa degli opponenti.
E invero i verbali di cui trattasi recano la puntuale indicazione della fattispecie fattuale contestata.
La mera errata iniziale indicazione del comma dell'articolo 49
(comma 1 versus comma 5), dovuta evidentemente a un mero refuso materiale, non ha inciso sul concreto esercizio dei diritti di difesa consentendo agli opponenti la piena comprensione e contezza dell'addebito amministrativo loro rivolto così come il pieno dispiegamento delle proprie argomentazioni e tesi difensive.
Va peraltro evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio
8 qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (v., per tutte, Cass., Sez. Lav., sent. n. 24082/2021 e
Cass., Sez. 2, sent. n. 4725/2016).
4.2. Sul secondo motivo di opposizione: l'eccezione di decadenza dai termini per la notificazione della violazione ex art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981. Contro Secondo la Difesa opponente “Il è, in ogni caso, incorso nella decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981”.
In particolare, secondo la Difesa opponente:
“(…) il dies a quo per il computo del termine di decadenza di Contro novanta giorni a carico del non decorre dalla ricezione, il 28 luglio
2023, delle informazioni comunicate da (informazioni, come visto, Pt_1
irrilevanti al fine dell'eventuale incolpazione dell'intermediario per la fattispecie di cui all'art. 51, comma 1 d. lgs. 231/2007, in relazione all'art.
49, comma 5, d. lgs. cit.).
Contro
Tale termine decorre invece dalla ricezione, da parte del della nota in-formativa di (i.e. 23 febbraio 2023) CP_5
(…)
Nel caso di specie, dunque, il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14, l. 689/1981 decorre dal 23 febbraio 2023 ed è scaduto il 24 maggio 2023.
(…) Per cui, la notificazione a del verbale di contestazione in Pt_1
data 17 ottobre 2023 è ampiamente tardiva (considerato anche che la fattispecie oggetto della sanzione pecuniaria opposta è, come già ripetuto, priva di alcuna complessità e non necessita di particolare attività
9 istruttoria, trattandosi soltanto di verificare che sul fronte dell'assegno Contro manca la clausola di intrasferibilità); il è pertanto decaduto dal potere di irrogare la sanzione in discussione nei confronti di ” Pt_1
(v. le pagine da 8 a 12 del ricorso in opposizione).
Il motivo è infondato e va respinto.
I commi 1 e 2 dell'articolo 14 (rubricato come “Contestazione e notificazione”) della legge n. 689 del 1981 così dispongono:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'Autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta Autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove
10 congruamente motivata (v., ex multis, Cass., Sez. II, ord. n. 27702/2019; cfr. anche Cass., Sez. II, ord. n. 27405/2019, Cass. Sez. II, sent. n.
3043/2009 e Cass. Sez. II, sent. n. 12830/2006).
Ciò posto, nel caso in esame, si evidenziano i seguenti dati:
a) l'Ufficio procedente (Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino) è venuto a conoscenza della violazione di cui agli artt. 51 comma 1 e 49 comma 5 del D. Lgs. n.
231/2007 solo a seguito della ricezione della comunicazione di infrazione effettuata da (Prot. Rgs n. 18333 del 23.2.2023) (v. il Controparte_6
doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta); con detta missiva è stato segnalato soltanto il soggetto che aveva emesso l'assegno emesso privo della clausola di non trasferibilità;
2) i dati del soggetto che aveva emesso l'assegno sono gli unici elementi che l'Amministrazione ha ottenuto da detta comunicazione;
3) per avviare il procedimento amministrativo era necessario ottenere le relative informazioni dalla banca che aveva negoziato il titolo, ovverosia Parte_1
4) inoltre, per avviare l'iter amministrativo nei confronti dell'istituto bancario per inadempimento dell'obbligo di Parte_1 segnalazione sanzionato dall'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 231/07, era altresì necessario appurare se l'istituto avesse comunque inviato la comunicazione di infrazione ed eventualmente accertare a chi doveva essere imputata materialmente detta omissione;
5) a tal fine la opposta ha inviato apposita Controparte_4
richiesta scritta (con nota Prot. Rgs n. 45176 del 15.5.2023) all'opponente
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta) la Parte_1 quale ha comunicato i relativi dati solo con succesiva nota Prot. Rgs n.
72506 ricevuta in data 31.7.2023 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta);
11 6) deve pertanto ritenersi che solo a partire da detta data la opposta è stata effettivamente in grado di procedere alla CP_4
contestazione.
Risulta dunque pienamente rispettato il precetto di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 in quanto gli “estremi della violazione”, una volta conosciuti in modo integrale e completo in data 31.7.2023 (o comunque in maniera sufficiente per procedere), sono “stati notificati agli interessati” in data 17.10.2023 e, dunque, nel pieno rispetto del termine di legge di novanta giorni ex art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Il tempo utilizzato dall'Amministrazione in tale fattispecie per acquisire gli estremi della violazione appare del tutto congruo e ragionevole, tenuto anche conto della tipologia degli illeciti di cui trattasi e della natura tecnica di essi, ciò che richiede una necessaria interlocuzione con gli istituti bancari interessati.
Nel caso in esame la P.A. ha dapprima richiesto i dati all'istituto di credito segnalante e successivamente alla banca trattaria.
Si tratta di attività ordinaria, non esorbitante, svoltasi in tempi ragionevoli (da marzo 2023 a ottobre 2023), congrui e non eccessivi.
Va invero ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi evidentemente considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e compiere gli atti preliminari, fra i quali l'attività di acquisizione delle ulteriori informazioni utili e necessarie all'esercizio del potere sanzionatorio (cfr., ex multis,
Cass,. Sez. 2, sent. n. 8456/2006 e Cass., Sez. Lav., sent. n. 7681/2014).
Risulta - dunque - pienamente rispettato il canone normativo di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981.
12
4.3. Sul terzo motivo di opposizione: la dedotta assenza dell'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs.
n. 231/2007 dovendosi individuare la soglia di importo al di sopra della quale si applica l'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007, come risultante dal combinato disposto dell'art. 27 comma 1 ter del D.
Lgs. 141/2010 e dell'art. 49 commi 1 e 5 del D. Lgs. 231/2007 e cioè pari a € 5.000,00.
Il motivo è stato così articolato in atti dalla Difesa opponente:
“(…) al di là del tenore letterale della disposizione di cui sopra, la soglia di importo al di sopra del quale la quale si applica l'art. 49, comma 5 d. lgs. 231/2007, è quella risultante dal combinato disposto dell'art. 27, comma 1 ter d. lgs. 141/2010 e dell'art. 49, commi 1 e 5 d. lgs. 231/2007. Il d. lgs. 231/2007, all'art. 49, ha introdotto le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, quindi negli anni si sono succedute differenti variazioni alla soglia massima di limitazione del contante e dei titoli di credito. Per razionalizzare il sistema, il d. lgs. 169/2012, ha modificato il d. lgs. 141/2010 introducendo l'art. 27, comma 1 ter, il quale dispone che «i commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo». Nessuna successiva modifica normativa ha abrogato o novellato l'art. 27, comma 1 ter d. lgs. 141/2010, che risulta tuttora in vigore e applicabile: pertanto, il comma 5 dell'articolo 49 d. lgs. 231/2007, deve continuare ad interpretarsi nel senso che il limite di importo a partire dal quale scatta l'obbligo di apposizione della clausola di intrasferibilità è quello di cui al comma 1 dell'art. 49 stesso. A norma del comma 3 bis dell'art. 49 d.lgs. 231/07, la soglia fissata dal 1 comma del medesimo articolo è pari a € 5.000,00; nel caso di specie, l'assegno è stato emesso per la minor somma di € 2.844,00 e, conseguentemente, cade anche l'obbligo di segnalazione da parte della Banca”. (v. pagine 12 e 13 del ricorso in opposizione).
13 Il motivo è infondato.
Sul punto, rispetto all'invocato art. 27 ter del D. Lgs. n. 141/2010, va invero richiamato il successivo articolo 12 (rubricato come “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante”) del D. Lgs. n. 201/2011 che così testualmente dispone:
“1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012". Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”.
Appare dunque corretta la tesi di parte opposta circa l'applicabilità del limite di € 1.000,00 (e non già di € 5.000,00) alla fattispecie fattuale qui scrutinata dell'assegno privo di clausola di trasferibilità e la conseguente doverosità della comunicazione ex art. 51 comma 1 del D.
Lgs. 231/2007.
E - d'altra parte – è evidente che l'attuale formulazione dell'articolo
49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007, vigente e cogente anche nell'anno
2023 (tempo di svolgimento dei fatti di causa), è la seguente:
“5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori
a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Risulta pertanto del tutto corretta la contestazione effettuata dalla parte opposta.
14
4.4. Sul quarto motivo di opposizione: la dedotta assenza di responsabilità in capo ai signori , e Parte_2 Parte_3 [...]
in quanto soggetti asseritamente non rientranti tra gli Parte_4
“obbligati” alla segnalazione ex art. 51 comma 1 del D. Lgs.
231/2007.
Nel decreto sanzionatorio qui opposto i soggetti sanzionati sono quattro:
- ; Parte_2
- ; Parte_3
- Parte_4
- in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_1
tempore quale soggetto coobbligato in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 1981.
La Difesa opponente si duole della corretta individuazione dei soggetti sanzionati affermando l'assenza di responsabilità in capo agli opponenti , e (v. le pagine da 14 a 16 del ricorso Pt_2 Pt_3 Parte_4
in opposizione).
Anche il motivo in parola non è fondato e dunque va disatteso.
A tal riguardo va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale tralatizio secondo cui nel sistema introdotto dalla legge
24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle
15 proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (v., per tutte, Cass., Sez. 2, sent. n. 3879/2012).
Il D. Lgs. n. 231/2007 non deroga affatto a tale sistema, tanto è vero che il comma 1 dell'articolo 3 di esso (rubricato come “soggetti obbligati”) così testualmente recita:
“1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche” (enfasi del redattore, ndr).
La norma sanzionatrice di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 231/2007 nel riferirsi ai soggetti obbligati va dunque interpretata nel senso di individuare quali autori dell'illecito della sanzione amministrativa gli autori materiali del fatto secondo il sistema generale di cui alla legge n. 689 del
1981 come compendiato nella disposizione di cui all'articolo 6 comma 3 della cennata legge n. 689 ove è disposto quanto segue:
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Non vi è dubbio che l'autore della violazione è colui che materialmente negozia, lavora e tratta l'assegno di cui trattasi senza dar corso alla comunicazione di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero colui che è materialmente responsabile dei sistemi informativi e dell'apparato informatico predisposto alle relative attività di trattamento e negoziazione.
16 Appare dunque corretta l'individuazione degli opponenti e Pt_3
(entrambi dipendenti dell'istituto bancario), nonché dell'opponente Pt_2
, quali autori della violazione contestata sulla base delle Parte_4
seguenti qualità:
a) → quale Direttore della Filiale alla data di Parte_3
lavorazione del titolo;
b) → operatore di sportello che ha materialmente Parte_2
lavorato l'assegno in questione;
c) → quale Responsabile dell'Ufficio Parte_4
Antiriciclaggio della banca così individuato in Parte_1
ragione della procura speciale indicata in atti ed estratta dalle risultanze camerali (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta recante visura camerale).
4.5. Sul quinto motivo di opposizione: la dedotta eccessività della sanzione pecuniaria comminata.
La Difesa opponente invoca in via subordinata l'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'importo dell'assegno in questione:
“(…) Per tutto quanto sopra, in subordine rispetto all'eccezione di decadenza e alle ragioni di integrale infondatezza nel merito della Contro sanzione comminata dal la sanzione potrà tutt'al più essere stabilita sulla base del disposto di cui all'art. 9 bis d.l. 119/2018, convertito con l. 136/2018, cioè in misura pari al 10% dell'importo dell'assegno, e quindi, nel caso di specie, € 284,00”.
(v. pagine 17 e 18 del ricorso in opposizione).
Anche questo ultimo motivo di opposizione è infondato e va pertanto respinto.
17 Al caso in esame va invero applicato il comma 5 dell'articolo 63 del
D. Lgs. n. 231/2007 che così testualmente recita:
“5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 euro a 15.000 euro”.
L'evocato art. 9 bis del D. L. n. 119/2018, convertito con la legge n.
316/2018, ha introdotto il comma 1 bis nell'articolo 63 del D. Lgs. n.
231/2007; detto comma 1 bis riguarda tuttavia la sanzione applicabile per la fattispecie di cui all'articolo 49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 e non già per la fattispecie oggetto del presente processo della omessa comunicazione ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 per la quale, come sopra detto, si applica piuttosto la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 231/2007.
Appare dunque pienamente conforme a legge l'applicazione ad opera del opposto della sanzione nella misura minima di legge CP_1
prevista dal comma 5 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 231/2007.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso in opposizione con conseguente piena cogenza e legittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata (il decreto sanzionatorio n. 854221/A/TO del 6 giugno 2025) ex art. 6 del D.
Lgs. n. 150/2011.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
18 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Va altresì richiamata la disposizione speciale di cui all'articolo 65 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 che, a sua volta, richiama l'articolo 152 bis delle disp. att. al c.p.c..
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00), opportunamente modulati in ragione della natura e del numero delle questioni affrontate, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 425,00
b) fase introduttiva → € 425,00
d) fase decisionale → € 851,00
- per un totale di € 1.701,00.
- riduzione del 20% ex art. 152 bis delle disp. att. al c.p.c..
- € 1.360,80.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto sanzionatorio n. 854221/A/TO del 6 giugno 2025 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Controparte_4
, che, per l'effetto, conferma integralmente e
[...]
dichiara esecutiva.
2) Condanna gli opponenti , Parte_1 Parte_2
e alla rifusione in solido fra loro, in favore Parte_3 Parte_4
della parte opposta Controparte_7
[...]
[...] , delle spese di lite che liquida in €
[...]
1.360,80 per compenso ex artt. 65 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 e
152 bis delle disp. att. al c.p.c..
Sentenza resa e pubblicata nelle forme di cui agli articoli 127 ter,
429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 28 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 127 ter
e 429 del c.p.c. nonché ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13461/2025 tra: in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore
(c.f. e p. i.v.a. P.IVA_1 P.IVA_2
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
(c.f. ) Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Brugnatelli del Foro di
Milano nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Milano alla via Lorenzo Mascheroni n. 31 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. P.IVA_3
rappresentato e difeso dalle dipendenti del Ministero dott.ssa Claudia
VA e dott.ssa Daniela Li Vigni quali Funzionarie delegate dalla dott.ssa , Direttore dell'Ufficio Antiriciclaggio di Torino - CP_2
Aosta, presso i cui Uffici, siti in Torino alla via Grandis n. 14, è domiciliato parte opposta
1 OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; violazione degli artt. 51 comma 1 e 49 comma 5 del D. Lgs n.
231/2007 (omessa segnalazione di assegno postale sovra soglia privo della clausola di non trasferibilità); sanzione amministrativa ex art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto 854221/A/TO;
- nel merito, dichiarare invalido, inefficace o comunque revocare il decreto 854221/A/TO;
- nel merito, in subordine, ridurre l'importo della sanzione per le ragioni in atti;
Contro
- in ogni caso, condannare il a rifondere ai ricorrenti le spese del presente grado di giudizio.”.
Parte opposta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto
Gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno promosso il presente giudizio di opposizione ex Parte_4
art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto sanzionatorio n.
2 854221/A/TO del 6 giugno 2025, notificato a in data 24 Parte_3
giugno 2025, e a , e a Parte_2 Parte_4 Parte_1
in data 6 giugno 2025, dal
[...] [...]
per l'intervenuta Controparte_4
violazione dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 in combinato disposto con l'art. 49 comma 5 del citato D. Lgs n. 231/2007.
In particolare, con tale provvedimento è stata irrogata ad
[...]
, e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tra loro la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 prevista dall'articolo 63 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 per la violazione dell'art. 51 comma 1 in combinato disposto con l'art. 49 comma 5 del citato D.
Lgs n. 231/2007 per aver omesso di segnalare l'operazione di versamento, effettuata dal sig. , dell'assegno postale n. Parte_5
4575537727-07, emesso a Torino in data 14 febbraio 2023, di importo pari ad € 2.844,00, privo della clausola di non trasferibilità.
In particolare, nel decreto n. 854221/A/TO del 6 giugno 2025 qui opposto si legge quanto segue:
3
4
5
(…)
2. I motivi di opposizione.
Gli opponenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto e articolato nell'odierno ricorso ex art. 6 Parte_4
del D. Lgs. n. 150/2011 i seguenti motivi di opposizione:
1) violazione del principio del contraddittorio e nullità del procedimento impugnato per difetto di corrispondenza tra il verbale di contestazione e il decreto sanzionatorio successivamente emesso (v. le pagine da 5 a 7 del ricorso in opposizione);
6 2) eccezione di decadenza dai termini per la notificazione della violazione ex art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981 (v. le pagine da 8
a 12 del ricorso in opposizione);
3) assenza dell'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 51 comma
1 del D. Lgs. n. 231/2007 dovendosi individuare la soglia di importo al di sopra della quale si applica l'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007, come risultante dal combinato disposto dell'art. 27 comma 1 ter del D.
Lgs. 141/2010 e dell'art. 49 commi 1 e 5 del D. Lgs. 231/2007 e cioè pari a € 5.000,00 (v. le pagine 12 e 13 del ricorso in opposizione);
4) assenza di responsabilità in capo ai signori , Parte_2 [...]
e in quanto soggetti non rientranti tra gli Pt_3 Parte_4
“obbligati” alla segnalazione ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. 231/2007 (v. le pagine da 14 a 16 del ricorso in opposizione);
5) eccessività della sanzione pecuniaria (v. le pagine 16 e 17 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Con decreto del 23 luglio 2025 ex artt. 415 del c.p.c. e 6 del D. Lgs.
n. 150/2011 di fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione è stata fra l'altro provvisoriamente sospesa l'efficacia esecutiva del decreto n. 854221/A/TO qui opposto.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sul primo motivo di opposizione: l'asserita violazione del principio del contraddittorio e la dedotta nullità del procedimento impugnato per difetto di corrispondenza tra il verbale di contestazione e il decreto sanzionatorio successivamente irrogato.
In ricorso è articolato il seguente primo motivo di opposizione:
“Il decreto sanzionatorio impugnato risulta viziato da un insanabile difetto di corrispondenza tra la contestazione originaria e la motivazione della sanzione successivamente irrogata. Come documentalmente
7 provato (cfr. docc. da 7 a 10), ai ricorrenti è stato inizialmente contestato, nei verbali rispettivamente notificati il 17, 18 e 21 ottobre 2023, l'illecito previsto e punito dall'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, per omessa comunicazione al MEF di un'operazione finanziaria in violazione dell'art. 49, comma 1, dello stesso decreto. Tuttavia, con il decreto sanzionatorio n. 854221/A/TO notificato il 6 Contro giugno 2025 (cfr. doc. 2), il ha fondato la propria decisione su una violazione totalmente diversa, ovvero la violazione dell'art. 49, comma 5 del medesimo decreto legislativo. Si tratta di una modifica sostanziale dell'addebito che non è mai stata previamente contestata e che quindi ha impedito ai ricorrenti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, in violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e del principio del contraddittorio. Per quanto la contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, essa assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare se e come predisporre le proprie difese”
(v. le pagine 5 e 6 del ricorso in opposizione);
Il motivo è infondato e va disatteso.
A ben vedere si tratta di una divergenza di poco momento che non ha inciso in alcun modo sul concreto esercizio dei diritti di difesa degli opponenti.
E invero i verbali di cui trattasi recano la puntuale indicazione della fattispecie fattuale contestata.
La mera errata iniziale indicazione del comma dell'articolo 49
(comma 1 versus comma 5), dovuta evidentemente a un mero refuso materiale, non ha inciso sul concreto esercizio dei diritti di difesa consentendo agli opponenti la piena comprensione e contezza dell'addebito amministrativo loro rivolto così come il pieno dispiegamento delle proprie argomentazioni e tesi difensive.
Va peraltro evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio
8 qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (v., per tutte, Cass., Sez. Lav., sent. n. 24082/2021 e
Cass., Sez. 2, sent. n. 4725/2016).
4.2. Sul secondo motivo di opposizione: l'eccezione di decadenza dai termini per la notificazione della violazione ex art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981. Contro Secondo la Difesa opponente “Il è, in ogni caso, incorso nella decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981”.
In particolare, secondo la Difesa opponente:
“(…) il dies a quo per il computo del termine di decadenza di Contro novanta giorni a carico del non decorre dalla ricezione, il 28 luglio
2023, delle informazioni comunicate da (informazioni, come visto, Pt_1
irrilevanti al fine dell'eventuale incolpazione dell'intermediario per la fattispecie di cui all'art. 51, comma 1 d. lgs. 231/2007, in relazione all'art.
49, comma 5, d. lgs. cit.).
Contro
Tale termine decorre invece dalla ricezione, da parte del della nota in-formativa di (i.e. 23 febbraio 2023) CP_5
(…)
Nel caso di specie, dunque, il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14, l. 689/1981 decorre dal 23 febbraio 2023 ed è scaduto il 24 maggio 2023.
(…) Per cui, la notificazione a del verbale di contestazione in Pt_1
data 17 ottobre 2023 è ampiamente tardiva (considerato anche che la fattispecie oggetto della sanzione pecuniaria opposta è, come già ripetuto, priva di alcuna complessità e non necessita di particolare attività
9 istruttoria, trattandosi soltanto di verificare che sul fronte dell'assegno Contro manca la clausola di intrasferibilità); il è pertanto decaduto dal potere di irrogare la sanzione in discussione nei confronti di ” Pt_1
(v. le pagine da 8 a 12 del ricorso in opposizione).
Il motivo è infondato e va respinto.
I commi 1 e 2 dell'articolo 14 (rubricato come “Contestazione e notificazione”) della legge n. 689 del 1981 così dispongono:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'Autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta Autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove
10 congruamente motivata (v., ex multis, Cass., Sez. II, ord. n. 27702/2019; cfr. anche Cass., Sez. II, ord. n. 27405/2019, Cass. Sez. II, sent. n.
3043/2009 e Cass. Sez. II, sent. n. 12830/2006).
Ciò posto, nel caso in esame, si evidenziano i seguenti dati:
a) l'Ufficio procedente (Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino) è venuto a conoscenza della violazione di cui agli artt. 51 comma 1 e 49 comma 5 del D. Lgs. n.
231/2007 solo a seguito della ricezione della comunicazione di infrazione effettuata da (Prot. Rgs n. 18333 del 23.2.2023) (v. il Controparte_6
doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta); con detta missiva è stato segnalato soltanto il soggetto che aveva emesso l'assegno emesso privo della clausola di non trasferibilità;
2) i dati del soggetto che aveva emesso l'assegno sono gli unici elementi che l'Amministrazione ha ottenuto da detta comunicazione;
3) per avviare il procedimento amministrativo era necessario ottenere le relative informazioni dalla banca che aveva negoziato il titolo, ovverosia Parte_1
4) inoltre, per avviare l'iter amministrativo nei confronti dell'istituto bancario per inadempimento dell'obbligo di Parte_1 segnalazione sanzionato dall'art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 231/07, era altresì necessario appurare se l'istituto avesse comunque inviato la comunicazione di infrazione ed eventualmente accertare a chi doveva essere imputata materialmente detta omissione;
5) a tal fine la opposta ha inviato apposita Controparte_4
richiesta scritta (con nota Prot. Rgs n. 45176 del 15.5.2023) all'opponente
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta) la Parte_1 quale ha comunicato i relativi dati solo con succesiva nota Prot. Rgs n.
72506 ricevuta in data 31.7.2023 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta);
11 6) deve pertanto ritenersi che solo a partire da detta data la opposta è stata effettivamente in grado di procedere alla CP_4
contestazione.
Risulta dunque pienamente rispettato il precetto di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 in quanto gli “estremi della violazione”, una volta conosciuti in modo integrale e completo in data 31.7.2023 (o comunque in maniera sufficiente per procedere), sono “stati notificati agli interessati” in data 17.10.2023 e, dunque, nel pieno rispetto del termine di legge di novanta giorni ex art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Il tempo utilizzato dall'Amministrazione in tale fattispecie per acquisire gli estremi della violazione appare del tutto congruo e ragionevole, tenuto anche conto della tipologia degli illeciti di cui trattasi e della natura tecnica di essi, ciò che richiede una necessaria interlocuzione con gli istituti bancari interessati.
Nel caso in esame la P.A. ha dapprima richiesto i dati all'istituto di credito segnalante e successivamente alla banca trattaria.
Si tratta di attività ordinaria, non esorbitante, svoltasi in tempi ragionevoli (da marzo 2023 a ottobre 2023), congrui e non eccessivi.
Va invero ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi evidentemente considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e compiere gli atti preliminari, fra i quali l'attività di acquisizione delle ulteriori informazioni utili e necessarie all'esercizio del potere sanzionatorio (cfr., ex multis,
Cass,. Sez. 2, sent. n. 8456/2006 e Cass., Sez. Lav., sent. n. 7681/2014).
Risulta - dunque - pienamente rispettato il canone normativo di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981.
12
4.3. Sul terzo motivo di opposizione: la dedotta assenza dell'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs.
n. 231/2007 dovendosi individuare la soglia di importo al di sopra della quale si applica l'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007, come risultante dal combinato disposto dell'art. 27 comma 1 ter del D.
Lgs. 141/2010 e dell'art. 49 commi 1 e 5 del D. Lgs. 231/2007 e cioè pari a € 5.000,00.
Il motivo è stato così articolato in atti dalla Difesa opponente:
“(…) al di là del tenore letterale della disposizione di cui sopra, la soglia di importo al di sopra del quale la quale si applica l'art. 49, comma 5 d. lgs. 231/2007, è quella risultante dal combinato disposto dell'art. 27, comma 1 ter d. lgs. 141/2010 e dell'art. 49, commi 1 e 5 d. lgs. 231/2007. Il d. lgs. 231/2007, all'art. 49, ha introdotto le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, quindi negli anni si sono succedute differenti variazioni alla soglia massima di limitazione del contante e dei titoli di credito. Per razionalizzare il sistema, il d. lgs. 169/2012, ha modificato il d. lgs. 141/2010 introducendo l'art. 27, comma 1 ter, il quale dispone che «i commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo». Nessuna successiva modifica normativa ha abrogato o novellato l'art. 27, comma 1 ter d. lgs. 141/2010, che risulta tuttora in vigore e applicabile: pertanto, il comma 5 dell'articolo 49 d. lgs. 231/2007, deve continuare ad interpretarsi nel senso che il limite di importo a partire dal quale scatta l'obbligo di apposizione della clausola di intrasferibilità è quello di cui al comma 1 dell'art. 49 stesso. A norma del comma 3 bis dell'art. 49 d.lgs. 231/07, la soglia fissata dal 1 comma del medesimo articolo è pari a € 5.000,00; nel caso di specie, l'assegno è stato emesso per la minor somma di € 2.844,00 e, conseguentemente, cade anche l'obbligo di segnalazione da parte della Banca”. (v. pagine 12 e 13 del ricorso in opposizione).
13 Il motivo è infondato.
Sul punto, rispetto all'invocato art. 27 ter del D. Lgs. n. 141/2010, va invero richiamato il successivo articolo 12 (rubricato come “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante”) del D. Lgs. n. 201/2011 che così testualmente dispone:
“1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012". Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”.
Appare dunque corretta la tesi di parte opposta circa l'applicabilità del limite di € 1.000,00 (e non già di € 5.000,00) alla fattispecie fattuale qui scrutinata dell'assegno privo di clausola di trasferibilità e la conseguente doverosità della comunicazione ex art. 51 comma 1 del D.
Lgs. 231/2007.
E - d'altra parte – è evidente che l'attuale formulazione dell'articolo
49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007, vigente e cogente anche nell'anno
2023 (tempo di svolgimento dei fatti di causa), è la seguente:
“5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori
a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Risulta pertanto del tutto corretta la contestazione effettuata dalla parte opposta.
14
4.4. Sul quarto motivo di opposizione: la dedotta assenza di responsabilità in capo ai signori , e Parte_2 Parte_3 [...]
in quanto soggetti asseritamente non rientranti tra gli Parte_4
“obbligati” alla segnalazione ex art. 51 comma 1 del D. Lgs.
231/2007.
Nel decreto sanzionatorio qui opposto i soggetti sanzionati sono quattro:
- ; Parte_2
- ; Parte_3
- Parte_4
- in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_1
tempore quale soggetto coobbligato in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 1981.
La Difesa opponente si duole della corretta individuazione dei soggetti sanzionati affermando l'assenza di responsabilità in capo agli opponenti , e (v. le pagine da 14 a 16 del ricorso Pt_2 Pt_3 Parte_4
in opposizione).
Anche il motivo in parola non è fondato e dunque va disatteso.
A tal riguardo va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale tralatizio secondo cui nel sistema introdotto dalla legge
24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle
15 proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (v., per tutte, Cass., Sez. 2, sent. n. 3879/2012).
Il D. Lgs. n. 231/2007 non deroga affatto a tale sistema, tanto è vero che il comma 1 dell'articolo 3 di esso (rubricato come “soggetti obbligati”) così testualmente recita:
“1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche” (enfasi del redattore, ndr).
La norma sanzionatrice di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 231/2007 nel riferirsi ai soggetti obbligati va dunque interpretata nel senso di individuare quali autori dell'illecito della sanzione amministrativa gli autori materiali del fatto secondo il sistema generale di cui alla legge n. 689 del
1981 come compendiato nella disposizione di cui all'articolo 6 comma 3 della cennata legge n. 689 ove è disposto quanto segue:
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Non vi è dubbio che l'autore della violazione è colui che materialmente negozia, lavora e tratta l'assegno di cui trattasi senza dar corso alla comunicazione di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero colui che è materialmente responsabile dei sistemi informativi e dell'apparato informatico predisposto alle relative attività di trattamento e negoziazione.
16 Appare dunque corretta l'individuazione degli opponenti e Pt_3
(entrambi dipendenti dell'istituto bancario), nonché dell'opponente Pt_2
, quali autori della violazione contestata sulla base delle Parte_4
seguenti qualità:
a) → quale Direttore della Filiale alla data di Parte_3
lavorazione del titolo;
b) → operatore di sportello che ha materialmente Parte_2
lavorato l'assegno in questione;
c) → quale Responsabile dell'Ufficio Parte_4
Antiriciclaggio della banca così individuato in Parte_1
ragione della procura speciale indicata in atti ed estratta dalle risultanze camerali (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta recante visura camerale).
4.5. Sul quinto motivo di opposizione: la dedotta eccessività della sanzione pecuniaria comminata.
La Difesa opponente invoca in via subordinata l'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'importo dell'assegno in questione:
“(…) Per tutto quanto sopra, in subordine rispetto all'eccezione di decadenza e alle ragioni di integrale infondatezza nel merito della Contro sanzione comminata dal la sanzione potrà tutt'al più essere stabilita sulla base del disposto di cui all'art. 9 bis d.l. 119/2018, convertito con l. 136/2018, cioè in misura pari al 10% dell'importo dell'assegno, e quindi, nel caso di specie, € 284,00”.
(v. pagine 17 e 18 del ricorso in opposizione).
Anche questo ultimo motivo di opposizione è infondato e va pertanto respinto.
17 Al caso in esame va invero applicato il comma 5 dell'articolo 63 del
D. Lgs. n. 231/2007 che così testualmente recita:
“5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 euro a 15.000 euro”.
L'evocato art. 9 bis del D. L. n. 119/2018, convertito con la legge n.
316/2018, ha introdotto il comma 1 bis nell'articolo 63 del D. Lgs. n.
231/2007; detto comma 1 bis riguarda tuttavia la sanzione applicabile per la fattispecie di cui all'articolo 49 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 e non già per la fattispecie oggetto del presente processo della omessa comunicazione ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 per la quale, come sopra detto, si applica piuttosto la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 231/2007.
Appare dunque pienamente conforme a legge l'applicazione ad opera del opposto della sanzione nella misura minima di legge CP_1
prevista dal comma 5 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 231/2007.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso in opposizione con conseguente piena cogenza e legittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata (il decreto sanzionatorio n. 854221/A/TO del 6 giugno 2025) ex art. 6 del D.
Lgs. n. 150/2011.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
18 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Va altresì richiamata la disposizione speciale di cui all'articolo 65 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 che, a sua volta, richiama l'articolo 152 bis delle disp. att. al c.p.c..
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00), opportunamente modulati in ragione della natura e del numero delle questioni affrontate, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 425,00
b) fase introduttiva → € 425,00
d) fase decisionale → € 851,00
- per un totale di € 1.701,00.
- riduzione del 20% ex art. 152 bis delle disp. att. al c.p.c..
- € 1.360,80.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto sanzionatorio n. 854221/A/TO del 6 giugno 2025 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Controparte_4
, che, per l'effetto, conferma integralmente e
[...]
dichiara esecutiva.
2) Condanna gli opponenti , Parte_1 Parte_2
e alla rifusione in solido fra loro, in favore Parte_3 Parte_4
della parte opposta Controparte_7
[...]
[...] , delle spese di lite che liquida in €
[...]
1.360,80 per compenso ex artt. 65 comma 5 del D. Lgs. n. 231/2007 e
152 bis delle disp. att. al c.p.c..
Sentenza resa e pubblicata nelle forme di cui agli articoli 127 ter,
429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 28 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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