Sentenza 29 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2019, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE RO n. a Filadelfia il 3/2/1961 avverso l'ordinanza resa in data 24/8/2018 dal Tribunale del Riesame di Catanzaro - Sezione Feriale Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Letti i motivi nuovi a firma dei difensori dell'indagato; Udita nell'udienza camerale del 18/12/2018 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità ; udito il difensore, Avv. FR Lojacono, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Catanzaro, decidendo sul ricorso proposto nell'interesse di NE CO avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale che in data 19/7/2018 aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai capi L,M,M1 ed N della rubrica provvisoria, relativi ad ipotesi di estorsione aggravata e illecita concorrenza con minaccia o violenza - commessi con metodo mafioso ed a fini di 91- agevolazione della consorteria d'appartenenza,in danno di operatori economici impegnati in attività nel settore dei parchi eolici- confermava il provvedimento genetico, ritenendo solida la provvista indiziaria e sussistenti le esigenze cautelari ravvisate dal giudice emittente. In particolare, si ascrive al prevenuto, in concorso con ON SO, LA EO, Di AL CA e MI MA - nonché con TO PP e Di AL ON indagati in diverso procedimento condotto dalla DDA di Reggio Calabria - la commissione di atti di illecita concorrenza volti al condizionamento del mercato in relazione alle opere connesse alla realizzazione di parchi eolici in territorio calabrese, costringendo in tale contesto EL BR HE e IO RE, manager della DE Italia, ad affidare alla TA individuale LA EO, riconducibile all'NE, i lavori di allargamento di tratti stradali della SP 92 nonché la realizzazione del by-pass in comune di OR, minacciando ritardi nell'esecuzione delle opere appaltate e problemi per la sicurezza del cantiere nonché gonfiando in maniera rilevante i costi degli interventi eseguiti mediante sovrafatturazioni in danno della DE. Inoltre, all'NE si addebita in concorso con LA, TO e LE FR la commissione di atti di illecita concorrenza volti al controllo dei servizi di guardiania del costruendo Parco degli Amaroni, l'estorsione in danno della DE - costretta ad affidare il servizio di vigilanza alla Pol Service di LE FR - nonché in danno delle ditte operanti sul predetto cantiere, costrette a far soggiornare i propri dipendenti presso l'Hotel Ulisse Ristorante Nausicaa di proprietà di RD OV. L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato le emergenze investigative che sostanziano le accuse e, in particolare, le conversazioni telefoniche ritenute indizianti in relazione a ciascun episodio delittuoso contestato, ha argomentato in ordine all'identificazione nel prevenuto del "geometra" spesso citato dai coindagati nel corso di alcune telefonate aventi ad oggetto la gestione ed organizzazione dei lavori per la realizzazione del parco eolico di Amaroni e ha confermato la gravità indiziaria con riguardo ai capi ascritti al prevenuto così come circostanziati nell'ordinanza genetica nonchè la ricorrenza di esigenze di tutela della genuinità della prova e di neutralizzazione del rischio di reiterazione di condotte della stessa specie, tutelabili esclusivamente con la misura di massimo rigore.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Sergio Rotundo, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'integrale riproduzione di tratti dell'informativa di P.g. nonché l'omessa valutazione della produzione documentale e della memoria difensiva. La violazione degli artt. 273 e 292 e correlata contraddittorietà ed erroneità della motivazione. La violazione degli artt. 513 bis e 629 cod.pen. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha confermato la gravità indiziaria in relazione all'addebito di concorrenza illecita ascritta al capo L) riproponendo integralmente l'informativa di reato del Reparto Investigativo dei Carabinieri ed omettendo di procedere ad autonoma valutazione delle emergenze investigative alla luce della produzione difensiva, dalla quale risulta che nel febbraio 2012 la DE stipulava con la OL RT il contratto relativo ai servizi di trasporto delle pale eoliche, prevedendo anche le c.d. opere civili, ovvero gli interventi sulla viabilità interessata ai transiti dei mezzi pesanti, stimando i costi per l'adeguamento della SP 92-162 e per la realizzazione del by-pass di OR in euro 225.000. La OL il 10 aprile 2012 incaricava la DI LA EO dell'esecuzione dei lavori al prezzo di euro 90mila più Iva e gli stessi iniziavano il 2 maggio 2012. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe, dunque, dovuto dimostrare attraverso elementi specifici che l'imposizione della TA LA alla OL RT avvenne nel marzo 2012 mentre a fondamento della gravità indiziaria il collegio cautelare richiama conversazioni telefoniche del maggio e giugno successivi e la stessa incolpazione provvisoria colloca la consumazione della condotta illecita in epoca anteriore e prossima al 22 giugno 2012 senza, peraltro, considerare che i manager DE non hanno direttamente affidato alcun lavoro alla DI PÌ EO. Anche in relazione al capo M che concerne l'estorsione in danno della DE, consistita nell'avvenuta costrizione dei manager EL BR e IO al versamento - per il tramite della OL e della LA- dell'importo di euro 200mila per la realizzazione del bypass di OR a fronte di lavori effettivamente eseguiti ammontanti a 65mila euro mentre i restanti 135mila euro, oggetto di sovrafatturazione, costituivano extracosti per la sicurezza del cantiere, ovvero la c.d. tassa ambientale in favore delle cosche controllanti il territorio, la difesa lamenta la mancata considerazione della produzione difensiva, dalla quale risulta che la costruzione del by-pass per l'importo di euro 75mila era solo uno dei lavori affidati alla TA LA EO, la quale già nell'aprile 2012 aveva ricevuto dalla OL RT il subappalto per le opere di ampliamento di alcuni tratti delle strade provinciali 162 e 92, necessarie per consentire il trasporto delle pale eoliche sul sito di installazione mentre con riguardo ai costi asseritamente gonfiati, da un lato non si rinviene cenno a quello che sarebbe stato il valore reale dei terreni acquisiti, dall'altro, non esiste alcun accertamento specifico finalizzato a stabilire l'entità e il costo dei lavori eseguiti. La difesa si duole che, a fronte del versamento in atti di fatture e bonifici che consentono l'esatta ricostruzione dei pagamenti effettuati, il Tribunale ne ha omesso l'esame. D'altro canto, la parziale confutazione operata dei rilievi difensivi circa la pluralità di lavori effettuati dalla TA LA risulta apparente, illogica e contraddittoria perché non tiene conto delle contrarie evidenze documentali e dell'esistenza di due episodi che avevano dato luogo alla necessità di interventi urgenti, ovvero la rottura del fondo del by-pass originato dal transito di automezzi Geo e la scoperta del cavidotto della Veronagest. Osserva il difensore che, al di là delle enunciazioni apodittiche cui fa ricorso l'ordinanza impugnata, non esistono in atti elementi oggettivi dai quali desumere la lievitazione dei costi delle opere;
non si rinvengono dati certi anche in relazione all'importo corrisposto dalla DE alla OL RT ed esula dalle massime d'esperienza l'esorbitante quantificazione della c.d. tassa ambientale, solitamente attestata intorno al 3% dell'importo dei lavori da eseguire. La difesa, dopo aver evidenziato che a sostegno della tesi accusatoria militano in sostanza i soli esiti delle intercettazioni telefoniche, richiama i criteri ermeneutici che ne presidiano la valutazione e sottolinea come il Tribunale del riesame non vi si sia attenuto, operando -ad esempio, con riguardo alla conversazione del 23 giugno 2012, progr.22695- una estrapolazione di frasi da punti diversi del colloquio senza riportare l'intero dialogo, così decontestualizzando il significato delle espressioni cui è stata attribuita valenza indiziante ed incorrendo in illogicità motivazionale, come a pag. 7, 1 capoverso dell'ordinanza impugnata. Solo la lettura completa della trascrizione consente di desumere la reale portata del discorso, in linea con le affermazioni difensive in quanto dal tenore del dialogo non emergono richieste di natura illecita e risulta l'estraneità del ricorrente all'ipotesi estorsiva contestata, giustificandosi il suo intervento presso l'TO solo in considerazione dei rapporti amichevoli con lo LA che aveva manifestato malcontento per il ritardo nei pagamenti per le opere eseguite. EL tutto erroneo risulta, inoltre, l'assunto che l'TO abbia contattato MI alla presenza del "geometra" giacchè l'affermazione risulta smentita dai contenuti dell'intercettazione n. 5142 del 25/6/2012, dalla quale consta che l'indagato fu accompagnato a casa in orario antecedente il contatto telefonico ritenuto incriminante. Secondo la difesa, anche in relazione al capo M1 l'ordinanza censurata non si confronta con le allegazioni difensive, omettendo la motivazione circa l'irrilevanza e l' inidoneità dimostrativa della documentazione allegata alla memoria difensiva e trascurando di considerare che non si rinviene in atti alcuna evidenza circa un rapporto, anche di semplice conoscenza, tra l'indagato e il LE FR che, sebbene secondo l'accusa si sarebbe giovato dell'interessamento dell'NE, non risulta indagato nell'odierno procedimento sicché la ricostruzione della vicenda in termini d'illiceità riposa su mere congetture e trascura l'inesistenza di elementi a sostegno del preteso incontro in data 30 giugno 2012 tra l'TO e NE CO su sollecitazione dello LA. Analogamente, con riguardo al capo Ni l'addebito di aver costretto le imprese operanti nel cantiere di Amaroni a soggiornare presso l'Hotel Ulisse Ristorante Nausicaa si fonda su emergenze intercettive prive di spessore indiziante che non considerano la vicinanza della struttura al cantiere.
2.2 Quanto alle esigenze cautelari la difesa denunzia la mera apparenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo d'inquinamento probatorio che non tiene conto della natura del compendio acquisito, costituito esclusivamente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, mentre la documentazione relativa ai lavori eseguiti è stata oggetto di sequestro fin dal 2014. Con riguardo al rischio di recidiva si segnala, invece, che la risalenza delle condotte illecite all'anno 2012 avrebbe imposto al giudice emittente l'onere di motivare in punto di esistenza ed attualità delle esigenze cautelari in quanto la presunzione di cui all'art.275 cod.proc.pen. tende ad affievolirsi nel caso di un considerevole intervallo temporale tra la consumazione del reato e quello dell'intervento cautelare, come riconosciuto ed affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale cautelare ha, quindi, reso una motivazione contrastante con i principi che regolano la materia . In sede di motivi nuovi la difesa ha ulteriormente sviluppato i profili relativi alla violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. con riguardo alla integrale riproduzione di tratti dell'informativa nonché all'omessa valutazione della produzione documentale e della memoria difensiva, reiterando la denunzia di motivazione erronea e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso che revoca in dubbio la gravità indiziaria in ordine agli addebiti provvisoriamente ascritti all'indagato è generico ed aspecifico in quanto attestato sulla reiterazione di rilievi già introdotti in sede di riesame e disattesi dall'ordinanza impugnata con congruo apparato giustificativo. La difesa del ricorrente adduce il mancato scrutinio della memoria difensiva e degli atti alla stessa allegati e il supino ed acritico recepimento delle fonti investigative in assenza di elaborazione critica dei contenuti, trascurando di considerare che i giudici della cautela hanno richiamato per ciascuno dei titoli contestati ampi stralci delle conversazioni intercettate di maggior rilievo, saggiandone lo spessore dimostrativo rispetto alla prospettazione accusatoria e convalidando l'interpretazione offerta dal Gip emittente sia con riguardo all'identificazione del prevenuto nel " geometra", reiteratamente citato dai coindagati, atteso il diretto riscontro acquisito dai Cc della Stazione di Filafelfia che, in occasione di un incontro telefonicamente convenuto, simulavano un controllo stradale che consentiva di accertare la presenza dell'NE in compagnia dell'TO, che alla cointeressenza del ricorrente nella realizzazione delle c.d. opere civili, i cui costi subirono una consistente lievitazione in corso di esecuzione per effetto di pianificate sovrafatturazioni, delle quali si rinviene chiaro riferimento nelle conversazioni riportate dall'ordinanza censurata. Il Tribunale ha dato, altresì, conto delle ragioni della reiezione delle doglianze difensive esposte nella memoria versata in atti (pagg. 10/11) e nello scritto di pugno dell'indagato depositato in sede di riesame, confutando le singole obiezioni con argomenti che dimostrano un compiuto apprezzamento dei materiali a discarico. Il ricorrente, peraltro, nell'articolazione delle censure sub. 2.1, che hanno carattere squisitamente di merito, mira ad una rilettura del compendio indiziario, facendo leva sull'asserita regolarità contabile delle fatturazioni della DI LA, di unilaterale formazione, senza confrontarsi con il chiaro tenore delle conversazioni nel corso delle quali l'EV, "referente dell'area", invitava lo LA - imprenditore organico alla cosca NE - a far lievitare i costi per la realizzazione del by-pass di OR (" se ci vuole dieci, gliene metti dodici sul preventivo") al fine di destinare risorse al pagamento della c.d. "tassa ambientale" e garantire un ulteriore margine di guadagno per le imprese vicine alle cosche dominanti nel territorio.(59%-) 3.1 Va, peraltro, ribadito, a fronte delle sollecitazioni difensive che investono direttamente la valutazione operata dal Tribunale delle fonti di prova acquisite, che questa Corte ha reiteratamente chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640), situazioni nella specie non ravvisabili alla luce del tenore dei colloqui e della coerente lettura fornita dall'ordinanza impugnata circa la manipolazione del mercato degli appalti nel settore eolico e l'indebita coazione esercitata sulle stazioni appaltanti per procurare commesse a imprese gradite alla criminalità organizzata locale, come ampiamente argomentato anche in relazione all'affidamento del servizio di guardiania presso il Parco degli Amaroni (capo M1) e al convogliamento delle maestranze presso la struttura alberghiera di OV RD (capo N). Pertanto, a fronte dell'adeguato scrutinio dei profili di gravità indiziaria effettuato dai giudici della cautela, trasfuso in una motivazione immune da criticità giustificative, le doglianze difensive sono votate all'irricevibilità.
5. Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza impugnata reso al riguardo ampia e coerente motivazione, richiamando la concreta capacità del ricorrente di interferire con la fase acquisitiva delle prove, soprattutto dichiarative, emergente dalla posizione di vertice dell'omonima cosca nonché il concreto ed attuale rischio di recidivanza desumibile dai precedenti anche specifici, dalla condanna per associazione di stampo mafioso, dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.s. Deve, peraltro, rilevarsi in punto di attualità e concretezza che la difesa omette di considerare (con ciò incorrendo in aspecificità del motivo) la contestazione, nella specie, dell'aggravante ex art. 7 L.203/91 la quale, come correttamente evidenziato dal collegio cautelare, determina una presunzione relativa superabile solo con la prova da parte dell'interessato della cessazione o dell'affievolimento delle esigenze cautelar', onere nella specie non adempiuto.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità accede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
6 0-‘ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/iter di