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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17213 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 9382/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Gabriella Bozzone Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Annunziata D'Andrea CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20819/2023 del Giudice di Pace di Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr atti introduttivi e note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il Sig. - premesso Pt_1 CP_1 che in data 17.11.2022 aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n
09720220145799687000, recante il credito di euro 133,73 in relazione al verbale n. 13200538165 elevato in data 27.07.2020 per violazione di norme del Codice della Strada - ha dedotto l'omessa notifica del vav oltre che l'illegittimità delle somme dovute a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. n.
689/81, ed ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati.
Costituitasi a mezzo di funzionario e rimasta contumace l' Parte_1 Controparte_2
, il giudice di pace, con la sentenza gravata, ha accolto l'opposizione, rilevando l'assenza
[...] di prova della regolare notifica del vav, affermando che “ deposita esclusivamente la Parte_1 copia del verbale e la fotocopia della cartolina postale di notifica ma omette di depositare la relazione di notificazione e, eventualmente, la raccomandata informativa e l'avviso di ricevimento ex artt. 139 e 140 c.p.c.”.
1 ha appellato la sentenza, esponendo che: Parte_1
- la PA, nel costituirsi in primo grado, aveva depositato la sua comparsa, in calce alla si legge, quanto alle sue produzioni “All.1: documentazione relativa alla notificazione del verbale n. 12300538165
(per un totale di n. 5 fogli)”; seguiva timbro di cancelleria, con conseguente applicazione dell'art. 57 cpc;
- al momento del ritiro del fascicolo dall'archivio del Giudice di Pace, si è avveduta Parte_1 che lo stesso risultava parzialmente scucito e privo degli allegati composti dai fogli n. 3, n. 4 e n. 5, il primo dei quali conteneva la prova della consegna a mani del destinatario del verbale;
- a fronte di ciò, essendo ancora in atti solo due delle cinque pagine ritualmente prodotte dalla PA a conferma della regolarità della notifica, il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre la ricostruzione del fascicolo ed, esaminata la documentazione in parola, che documentava la notifica in mani proprie, respingere l'opposizione.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e, previa ricostituzione del fascicolo di primo grado (come da documentazione, già prodotta in primo grado e che ha nuovamente depositato in allegato all'atto di appello), di accertare l'avvenuta corretta notificazione del verbale n. 13200538165.
Il sig. ha chiesto di respingere l'appello, esponendo che: CP_1
- in calce alla comparsa di costituzione non era riportato l'elenco analitico dei documenti bensì la semplice dicitura “ documentazione relativa alla notificazione del verbale n. verbale n. 12300538165
(per un totale di 5 fogli)”, sicché l'attestazione di cancelleria comprovava solo l'esistenza di 5 fogli,
e non era idonea a documentare il contenuto di tali fogli, sicché doveva ritenersi l'assenza di prova in ordine alla circostanza che la PA avesse effettivamente depositato in primo grado la relata di notifica del vav;
- era comunque onere della PA evidenziare irregolarità e\o necessita di chiarimenti in merito ai documenti depositati, compresa l'invocata assenza di documentazione, e chiedere di essere autorizzata a ricostruire il fascicolo, ma assente all'udienza del 6.12.2023, nulla di Parte_1 ciò aveva fatto;
- con l'atto di appello si era limitata ad eccepire l'erroneità della sentenza, senza Parte_1 allegare, come era suo preciso onere, la copia della documentazione asseritamente mancante.
Rimasta contumace l' alla prima udienza il sig. ha Controparte_2 CP_1 disconosciuto la firma apposta sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica del verbale (depositata in allegato all'atto di citazione).
Acquisito il fascicolo del primo grado e concessi i termini ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2 Al riguardo, deve rilevarsi che:
- in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, di era indicata la produzione Parte_1 di “documentazione relativa alla notificazione del verbale n. 12300538165 (per un totale di 5 fogli)”, con attestazione del cancelliere;
- tale attestazione non può dirsi riferita a “5 fogli” di contenuto imprecisato, avendo di contro ad oggetto 5 fogli relativi alla notifica del verbale opposto, notifica eseguita ai sensi dell'art. 149 cpc e ricevuta personalmente dal destinatario, come chiaramente indicato dalla PA nella comparsa di costituzione (ed infatti in primo grado aveva evidenziato “che il verbale oggetto del Parte_1 presente giudizio è stato ritualmente notificato in data 7 settembre 2020, presso la residenza risultante dai pubblici registri (peraltro, coincidente con quella in cui è stata notificata la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio), in conformità a quanto prescritto dall'art. 149 c.p.c., mediante consegna nelle mani del destinatario, odierno ricorrente, come comprovato dalla documentazione in copia conforme che si deposita”);
- a fronte del deposito della documentazione relativa alla notifica, composta da 5 fogli, appare evidente che, al momento della decisione, nel fascicolo di parte opposta erano presenti solo 2 dei 5 Co fogli originariamente depositati, come argomentato dalla nell'atto di d'appello e come può evincersi dalla circostanza che il giudice, nella sentenza, ha dato atto del mancato deposito della relata di notifica;
- sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado si legge peraltro, sotto l'indicazione “ritirato fascicolo con documenti”, la specifica “oggi, 23.1.2024 X (fascicolo di parte privo Parte_1 degli allegati della notifica del verbale con fogli n. 3, n. 4 e n. 5”), segue firma;
- in grado d'appello, peraltro, la PA ha depositato il fascicolo, in copia, siccome ritirato all'esito della sentenza di primo grado, ivi compresi i soli due fogli, degli originari 5, relativi alla notifica, nonché
(cfr. doc. 3 all. all'appello), gli ulteriori tre fogli mancanti, uno dei quali relativo alla relata di notifica a mezzo posta, attestante la ricezione da parte del destinatario signor CP_1
- è irrilevante la circostanza che la PA non sia comparsa all'udienza del 14.12.2023 dinanzi al giudice di pace, e ciò in quanto l'incolpevole mancanza della documentazione avrebbe dovuto risultare in maniera palese anche in assenza della parte, e pur in mancanza di sua espressa segnalazione, ed a fronte di ciò il giudice di pace avrebbe dovuto ordinare la ricerca o comunque disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta, a fronte dell'involontarietà della mancanza;
- l'error in procedendo deve essere qui emendato, disponendosi la ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado, in base alla documentazione depositata nuovamente in grado di appello, recante, appunto la prova della notifica del vav, a mezzo posta, notifica ricevuta dal destinatario, sig. CP_1
;
[...]
3 - privo di rilievo di giuridico, infine, è il disconoscimento della firma, disconoscimento, da un lato, tardivo in quanto non avvenuto nella prima difesa utile (da individuarsi nella comparsa di costituzione in grado d'appello), e comunque del tutto inidoneo a scalfire il valore probatorio della relata di notifica, la quale, accompagnata da pubblica fede, presuppone, ai fini della contestazione, la proposizione di querela di falso;
- essendo stato il vav notificato in data 7.9.2020, l'opposizione (da qualificarsi ai sensi dell'art. 7 D.
Lgs n. 150/2011), nella quale si afferma la mancata notifica del verbale, è da ritenersi inammissibile, non essendo stato tempestivamente opposto (entro 30 gg dalla notifica) il verbale di accertamento di infrazione.
3. Le spese dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese del primo grado irripetibili, essendosi la PA costituta a mezzo di funzionario.
Spese irripetibili anche nei rapporti con l' , rimasta contumace. Controparte_2
Da respingere è la domanda ex art. 96 cpc formulata dal sig. , atteso l'accoglimento CP_1 dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 20819/2023 così provvede: Pt_1
1) previa ricostituzione del fascicolo di parte di primo grado di dichiara inammissibile Parte_1
l'opposizione proposta da avverso il verbale n. 13200538165; CP_1
2) dichiara irripetibili le spese del primo grado, e condanna al rimborso delle spese di CP_1 lite del grado di appello, a favore di che liquida in 450,00 euro per compensi, oltre Parte_1 spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara irripetibili le spese nei rapporti l' . Controparte_2
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 9382/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Gabriella Bozzone Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Annunziata D'Andrea CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20819/2023 del Giudice di Pace di Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr atti introduttivi e note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di il Sig. - premesso Pt_1 CP_1 che in data 17.11.2022 aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n
09720220145799687000, recante il credito di euro 133,73 in relazione al verbale n. 13200538165 elevato in data 27.07.2020 per violazione di norme del Codice della Strada - ha dedotto l'omessa notifica del vav oltre che l'illegittimità delle somme dovute a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. n.
689/81, ed ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati.
Costituitasi a mezzo di funzionario e rimasta contumace l' Parte_1 Controparte_2
, il giudice di pace, con la sentenza gravata, ha accolto l'opposizione, rilevando l'assenza
[...] di prova della regolare notifica del vav, affermando che “ deposita esclusivamente la Parte_1 copia del verbale e la fotocopia della cartolina postale di notifica ma omette di depositare la relazione di notificazione e, eventualmente, la raccomandata informativa e l'avviso di ricevimento ex artt. 139 e 140 c.p.c.”.
1 ha appellato la sentenza, esponendo che: Parte_1
- la PA, nel costituirsi in primo grado, aveva depositato la sua comparsa, in calce alla si legge, quanto alle sue produzioni “All.1: documentazione relativa alla notificazione del verbale n. 12300538165
(per un totale di n. 5 fogli)”; seguiva timbro di cancelleria, con conseguente applicazione dell'art. 57 cpc;
- al momento del ritiro del fascicolo dall'archivio del Giudice di Pace, si è avveduta Parte_1 che lo stesso risultava parzialmente scucito e privo degli allegati composti dai fogli n. 3, n. 4 e n. 5, il primo dei quali conteneva la prova della consegna a mani del destinatario del verbale;
- a fronte di ciò, essendo ancora in atti solo due delle cinque pagine ritualmente prodotte dalla PA a conferma della regolarità della notifica, il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre la ricostruzione del fascicolo ed, esaminata la documentazione in parola, che documentava la notifica in mani proprie, respingere l'opposizione.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e, previa ricostituzione del fascicolo di primo grado (come da documentazione, già prodotta in primo grado e che ha nuovamente depositato in allegato all'atto di appello), di accertare l'avvenuta corretta notificazione del verbale n. 13200538165.
Il sig. ha chiesto di respingere l'appello, esponendo che: CP_1
- in calce alla comparsa di costituzione non era riportato l'elenco analitico dei documenti bensì la semplice dicitura “ documentazione relativa alla notificazione del verbale n. verbale n. 12300538165
(per un totale di 5 fogli)”, sicché l'attestazione di cancelleria comprovava solo l'esistenza di 5 fogli,
e non era idonea a documentare il contenuto di tali fogli, sicché doveva ritenersi l'assenza di prova in ordine alla circostanza che la PA avesse effettivamente depositato in primo grado la relata di notifica del vav;
- era comunque onere della PA evidenziare irregolarità e\o necessita di chiarimenti in merito ai documenti depositati, compresa l'invocata assenza di documentazione, e chiedere di essere autorizzata a ricostruire il fascicolo, ma assente all'udienza del 6.12.2023, nulla di Parte_1 ciò aveva fatto;
- con l'atto di appello si era limitata ad eccepire l'erroneità della sentenza, senza Parte_1 allegare, come era suo preciso onere, la copia della documentazione asseritamente mancante.
Rimasta contumace l' alla prima udienza il sig. ha Controparte_2 CP_1 disconosciuto la firma apposta sulla cartolina di ritorno relativa alla notifica del verbale (depositata in allegato all'atto di citazione).
Acquisito il fascicolo del primo grado e concessi i termini ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2 Al riguardo, deve rilevarsi che:
- in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, di era indicata la produzione Parte_1 di “documentazione relativa alla notificazione del verbale n. 12300538165 (per un totale di 5 fogli)”, con attestazione del cancelliere;
- tale attestazione non può dirsi riferita a “5 fogli” di contenuto imprecisato, avendo di contro ad oggetto 5 fogli relativi alla notifica del verbale opposto, notifica eseguita ai sensi dell'art. 149 cpc e ricevuta personalmente dal destinatario, come chiaramente indicato dalla PA nella comparsa di costituzione (ed infatti in primo grado aveva evidenziato “che il verbale oggetto del Parte_1 presente giudizio è stato ritualmente notificato in data 7 settembre 2020, presso la residenza risultante dai pubblici registri (peraltro, coincidente con quella in cui è stata notificata la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio), in conformità a quanto prescritto dall'art. 149 c.p.c., mediante consegna nelle mani del destinatario, odierno ricorrente, come comprovato dalla documentazione in copia conforme che si deposita”);
- a fronte del deposito della documentazione relativa alla notifica, composta da 5 fogli, appare evidente che, al momento della decisione, nel fascicolo di parte opposta erano presenti solo 2 dei 5 Co fogli originariamente depositati, come argomentato dalla nell'atto di d'appello e come può evincersi dalla circostanza che il giudice, nella sentenza, ha dato atto del mancato deposito della relata di notifica;
- sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado si legge peraltro, sotto l'indicazione “ritirato fascicolo con documenti”, la specifica “oggi, 23.1.2024 X (fascicolo di parte privo Parte_1 degli allegati della notifica del verbale con fogli n. 3, n. 4 e n. 5”), segue firma;
- in grado d'appello, peraltro, la PA ha depositato il fascicolo, in copia, siccome ritirato all'esito della sentenza di primo grado, ivi compresi i soli due fogli, degli originari 5, relativi alla notifica, nonché
(cfr. doc. 3 all. all'appello), gli ulteriori tre fogli mancanti, uno dei quali relativo alla relata di notifica a mezzo posta, attestante la ricezione da parte del destinatario signor CP_1
- è irrilevante la circostanza che la PA non sia comparsa all'udienza del 14.12.2023 dinanzi al giudice di pace, e ciò in quanto l'incolpevole mancanza della documentazione avrebbe dovuto risultare in maniera palese anche in assenza della parte, e pur in mancanza di sua espressa segnalazione, ed a fronte di ciò il giudice di pace avrebbe dovuto ordinare la ricerca o comunque disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta, a fronte dell'involontarietà della mancanza;
- l'error in procedendo deve essere qui emendato, disponendosi la ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado, in base alla documentazione depositata nuovamente in grado di appello, recante, appunto la prova della notifica del vav, a mezzo posta, notifica ricevuta dal destinatario, sig. CP_1
;
[...]
3 - privo di rilievo di giuridico, infine, è il disconoscimento della firma, disconoscimento, da un lato, tardivo in quanto non avvenuto nella prima difesa utile (da individuarsi nella comparsa di costituzione in grado d'appello), e comunque del tutto inidoneo a scalfire il valore probatorio della relata di notifica, la quale, accompagnata da pubblica fede, presuppone, ai fini della contestazione, la proposizione di querela di falso;
- essendo stato il vav notificato in data 7.9.2020, l'opposizione (da qualificarsi ai sensi dell'art. 7 D.
Lgs n. 150/2011), nella quale si afferma la mancata notifica del verbale, è da ritenersi inammissibile, non essendo stato tempestivamente opposto (entro 30 gg dalla notifica) il verbale di accertamento di infrazione.
3. Le spese dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese del primo grado irripetibili, essendosi la PA costituta a mezzo di funzionario.
Spese irripetibili anche nei rapporti con l' , rimasta contumace. Controparte_2
Da respingere è la domanda ex art. 96 cpc formulata dal sig. , atteso l'accoglimento CP_1 dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 20819/2023 così provvede: Pt_1
1) previa ricostituzione del fascicolo di parte di primo grado di dichiara inammissibile Parte_1
l'opposizione proposta da avverso il verbale n. 13200538165; CP_1
2) dichiara irripetibili le spese del primo grado, e condanna al rimborso delle spese di CP_1 lite del grado di appello, a favore di che liquida in 450,00 euro per compensi, oltre Parte_1 spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara irripetibili le spese nei rapporti l' . Controparte_2
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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