Ordinanza collegiale 6 giugno 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2024, proposto da
GI LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dell’istante alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis DL n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e collocato in quiescenza a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e maturato più di 35 anni di servizio, con il presente ricorso, notificato il 14 marzo 2024 e depositato il 9 aprile 2024, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui dall’articolo 6 bis del D.L. n. 387/1987 sostenendo che il quadro normativo di riferimento prevede il riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali non solo al personale delle Forze di Polizia cessato dal servizio “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto” ma altresì ai dipendenti che, come il ricorrente, hanno chiesto di essere posti in quiescenza a domanda purché abbiano maturato 35 anni di servizio utile e compiuto 55 anni di età. Inoltre, l’applicabilità delle norme richiamate alle Forze di polizia ad ordinamento militare, sarebbe evidente alla luce del terzo comma dell’articolo 1911 del D.LGS. n.66/2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare), secondo cui “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
Si è costituito in giudizio l’INPS che ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tar in favore del Tar Lazio e ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, deducendo anche che l’interpretazione favorevole al ricorrente della norma in questione porterebbe alla incostituzionalità dell’art. 6-bis citato, per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione.
Con ordinanza n. 3592 del 2024, il collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’INPS.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto ritenuto dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, oltretutto riformando anche sentenze di questa sezione, ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 23 marzo 2023, n. 2982 che ha riformato la sent. di questa sezione n. 5210 del 2022; Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 10353 e n. 10006 del 2023; cfr. anche Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990).
Inoltre, con riferimento alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023.
E pure le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono state affrontate e respinte dal Consiglio di Stato che, con sent. n. 3914 del 2023, ha osservato che “ l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine ” e che “… Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore ”; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui “… In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante).15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile “copertura” ”.
Infine, si rileva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8444 del 2024 ha altresì respinto l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza n. 2159 del 2024 di questo Tar che, adeguandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, aveva accolto il ricorso per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento in materia anche con riferimento alla infondatezza della questione di costituzionalità e alla natura non decadenziale del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2.
Pertanto, alla luce della sopra citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio del ricorrente, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre a interessi legali. Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).
Le spese di giudizio, considerato che la richiesta del ricorrente è stata rigettata dall’INPS dopo che il Consiglio di Stato con numerose sentenze si era già espresso a favore del riconoscimento del beneficio in questione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO DE, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
RA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PA | NO DE |
IL SEGRETARIO