Art. 2.
All' articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - e' aggiunto il seguente comma:
"L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'".
All' articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - e' aggiunto il seguente comma:
"L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'".