CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 16862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16862 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso c/ RO TO SE nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di Campobasso Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Mariano Prencipe del foro di Campobasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accolto parzialmente la richiesta di riesame presentata nell’interesse di ON SE RO avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15 dicembre 2025 dal Pubblico Penale Sent. Sez. 2 Num. 16862 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 Ministero presso il Tribunale di Campobasso, limitatamente ad un telefono cellulare ed ai dati in esso contenuti. 2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto delle indicazioni del decreto di perquisizione, con riferimento sia alle ragioni del sequestro sia all’impossibilità, rispetto ai reati contestati, di orientare ex ante l’attività di estrazione dei dati secondo criteri selettivi e di effettuare una concreta perimetrazione temporale della ricerca.
2.1. Con memoria pervenuta tramite pec il 12 marzo 2026, la difesa dell'indagato contestava il motivo di ricorso e ne chiedeva il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo non consentito. Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). 2. La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultando esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro: accertata la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto che dal chiaro tenore del decreto risulti disposto un sequestro totalizzante, scevro da reali criteri selettivi e da un preciso periodo temporale di estrazione/conservazione dei dati e delle informazioni effettivamente necessari alle indagini preliminari in corso. La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma del provvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad una diversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazione senz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. Mariano Prencipe del foro di Campobasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accolto parzialmente la richiesta di riesame presentata nell’interesse di ON SE RO avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 15 dicembre 2025 dal Pubblico Penale Sent. Sez. 2 Num. 16862 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 01/04/2026 Ministero presso il Tribunale di Campobasso, limitatamente ad un telefono cellulare ed ai dati in esso contenuti. 2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto delle indicazioni del decreto di perquisizione, con riferimento sia alle ragioni del sequestro sia all’impossibilità, rispetto ai reati contestati, di orientare ex ante l’attività di estrazione dei dati secondo criteri selettivi e di effettuare una concreta perimetrazione temporale della ricerca.
2.1. Con memoria pervenuta tramite pec il 12 marzo 2026, la difesa dell'indagato contestava il motivo di ricorso e ne chiedeva il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo non consentito. Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). 2. La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultando esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro: accertata la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto che dal chiaro tenore del decreto risulti disposto un sequestro totalizzante, scevro da reali criteri selettivi e da un preciso periodo temporale di estrazione/conservazione dei dati e delle informazioni effettivamente necessari alle indagini preliminari in corso. La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma del provvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad una diversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazione senz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente