Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 16862
CASS
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di Campobasso

    Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo non consentito. Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, inclusi vizi di motivazione radicali. La motivazione del Tribunale non presenta tali vizi, avendo esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto non adeguatamente motivato il decreto di sequestro, ritenendo che fosse disposto un sequestro totalizzante senza criteri selettivi o una precisa perimetrazione temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 16862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16862
    Data del deposito : 11 maggio 2026

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