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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 11632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11632 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato MASSIMO ROBERTO CHIUSOLO, presente anche in sostituzione del codifensore avvocato LUIGI MARINELLI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LL LD, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 31/03/2021 con cui la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza in data 6/2/2020 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, assolvendolo dai reati ascrittigli ai capi 1), 10) e 11) della rubrica e rideterminando la pena inflittagli per i restanti reati. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, lettere B) e C) c.p.p. in relazione agli artt. 178 e 546 c.p.p. ed in ulteriore rapporto agli artt. 62 bis, 69 e segg. ed 81 c.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11632 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/10/2022 Il motivo si sviluppa lungo due censure. Con la prima censura il ricorrente premette che la Corte di appello ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. Ha dunque rilevato come il reato base fosse privo di aggravanti, così che -al suo riguardo- doveva essere applicata la diminuzione prevista per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, visto c:he il giudizio di equivalenza doveva ritenersi riferito soltanto ai reati aggravati e non ai reati semplici, come quello prescelto quale riferimento per la pena base. Con la seconda censura, il ricorrente lamenta comunque l'illegalità della pena, perché la Corte di appello l'avrebbe calcolata in maniera erronea, indicando quale somma complessiva della pena la misura di anni nove di reclusione ed euro 3.300,00 di multa (ridotta per il rito ad anni sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa), mentre sulla base delle stessa sequenza seguita dalla Corte di appello, si perviene alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 3.300, 00 di multa (ridotta per il rito alla pena finale di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha individuato il reato più grave e determinato la pena base con la seguente osservazione: «possono essere riconosciute le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti (...) sicché, in relazione ai fatti per i quali resta confermata la responsabilità, pena equa, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è quella di anni sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, così determinata: p.b. per il reato di riciclaggio (più grave tra quelli ascritti stante il bilanciamento delle aggravanti della rapina) anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di rapina, aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di porto e detenzione di armi comuni da sparo (mesi nove di reclusione ed euro 250,00 di multa per ciascun reato), aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di tentata estorsione. La pena complessiva di anni nove di reclusione ed euro 3.300,00 di multa così determinata, deve essere ridotta ad anni sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per effetto della diminuente del rito». 1.2. Dalla lettura della motivazione emerge che il giudice, nel determinare la pena, ha deviato rispetto alla sequenza che va seguita in presenza di reati in continuazione, per come fondatamente dedotto dal ricorrente. A tal proposito, infatti, va ricordato che «ai fini della determinazione della 2 pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione;
una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione», (Sez. 3, Sentenza n. 225 del 28/06/2017 Ud., dep. il 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01). Quanto alla individuazione del reato più grave, va ricordato che «in tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa» 4 (Sez. 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017 , Ciccia, Rv. 271031 - 01). La sequenza da seguire al fine della determinazione della pena in presenza di reati unificati dalla continuazione è, dunque, la seguente: in primo luogo va individuato il reato più grave, facendo esclusivo riferimento alla pena più severa, senza che possano essere utilizzati criteri che facciano riferimento al fatto più grave in concreto;
una volta individuato il reato più grave, si determina la pena in concreto per tale violazione;
in tale fase di determinazione della pena in concreto, va operato il giudizio di bilanciamento tra le eventuali aggravanti del reato più grave e le circostanze attenuanti eventualmente riconosciute;
così determinata la pena per il reato più grave, vanno effettuati gli aumenti per gli ulteriori reati unificati in continuazione;
in questa ultima fase non si opera il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. La sequenza seguita dalla Corte di appello è divergente rispetto a quanto ora precisato. Si deve rilevare, infatti, come la Corte di appello non abbia preso le mosse dalla individuazione del reato più grave, in astratto, sulla base della pena più severa, ma ha operato un preliminare giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate per la rapina. Solo dopo tale giudizio di bilanciamento si è preoccupato di individuare il reato più grave, che ha indicato nel riciclaggio, avendo degradato la rapina pluriaggravata a rapina semplice per effetto del bilanciamento delle circostanze in forma equivalente. In ciò sta la fondatezza dell'assunto difensivo, là dove lamenta che la Corte di appello non ha operato il giudizio di bilanciamento con riguardo al reato individuato quale violazione più grave, ma con uno dei reati avvinti in continuazione. Tale errata sequenza ha provocato anche un'erronea individuazione del reato più grave. Con tale errata sequenza procedimentale, infatti, la Corte di appello ha 3 _/; I l- ,,\- \_,, fatto -sostanzialmente- una valutazione in concreto circa l'individuazione del reato più grave, là dove, alla stregua di una valutazione astratta sulla base della pena edittale più severa, si sarebbe dovuto ritenere più grave il reato di rapina pluriaggravata in concorso (capo 2), punita più severamente rispetto al riciclaggio. 1.3. Il ricorso è altresì fondato nella parte in cui lamenta un errore di calcolo nella determinazione della pena. La somma delle pene indicate dalla Corte di appello, sì come sopra riportate, infatti, è pari ad anni otto, mesi sei di reclusione e de euro 3.300,00 e non ad anni nove di reclusione ed euro 3.300,00 di multa erroneamente ritenuta dai magistrati dell'appello. La riduzione per il rito, quindi, andava applicata sulla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 3.300,00 di multa. 2. La fondatezza di entrambe le censure comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato MASSIMO ROBERTO CHIUSOLO, presente anche in sostituzione del codifensore avvocato LUIGI MARINELLI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LL LD, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 31/03/2021 con cui la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza in data 6/2/2020 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, assolvendolo dai reati ascrittigli ai capi 1), 10) e 11) della rubrica e rideterminando la pena inflittagli per i restanti reati. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, lettere B) e C) c.p.p. in relazione agli artt. 178 e 546 c.p.p. ed in ulteriore rapporto agli artt. 62 bis, 69 e segg. ed 81 c.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11632 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/10/2022 Il motivo si sviluppa lungo due censure. Con la prima censura il ricorrente premette che la Corte di appello ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. Ha dunque rilevato come il reato base fosse privo di aggravanti, così che -al suo riguardo- doveva essere applicata la diminuzione prevista per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, visto c:he il giudizio di equivalenza doveva ritenersi riferito soltanto ai reati aggravati e non ai reati semplici, come quello prescelto quale riferimento per la pena base. Con la seconda censura, il ricorrente lamenta comunque l'illegalità della pena, perché la Corte di appello l'avrebbe calcolata in maniera erronea, indicando quale somma complessiva della pena la misura di anni nove di reclusione ed euro 3.300,00 di multa (ridotta per il rito ad anni sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa), mentre sulla base delle stessa sequenza seguita dalla Corte di appello, si perviene alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 3.300, 00 di multa (ridotta per il rito alla pena finale di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha individuato il reato più grave e determinato la pena base con la seguente osservazione: «possono essere riconosciute le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti (...) sicché, in relazione ai fatti per i quali resta confermata la responsabilità, pena equa, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è quella di anni sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, così determinata: p.b. per il reato di riciclaggio (più grave tra quelli ascritti stante il bilanciamento delle aggravanti della rapina) anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di rapina, aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di porto e detenzione di armi comuni da sparo (mesi nove di reclusione ed euro 250,00 di multa per ciascun reato), aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di tentata estorsione. La pena complessiva di anni nove di reclusione ed euro 3.300,00 di multa così determinata, deve essere ridotta ad anni sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per effetto della diminuente del rito». 1.2. Dalla lettura della motivazione emerge che il giudice, nel determinare la pena, ha deviato rispetto alla sequenza che va seguita in presenza di reati in continuazione, per come fondatamente dedotto dal ricorrente. A tal proposito, infatti, va ricordato che «ai fini della determinazione della 2 pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione;
una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione», (Sez. 3, Sentenza n. 225 del 28/06/2017 Ud., dep. il 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01). Quanto alla individuazione del reato più grave, va ricordato che «in tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa» 4 (Sez. 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017 , Ciccia, Rv. 271031 - 01). La sequenza da seguire al fine della determinazione della pena in presenza di reati unificati dalla continuazione è, dunque, la seguente: in primo luogo va individuato il reato più grave, facendo esclusivo riferimento alla pena più severa, senza che possano essere utilizzati criteri che facciano riferimento al fatto più grave in concreto;
una volta individuato il reato più grave, si determina la pena in concreto per tale violazione;
in tale fase di determinazione della pena in concreto, va operato il giudizio di bilanciamento tra le eventuali aggravanti del reato più grave e le circostanze attenuanti eventualmente riconosciute;
così determinata la pena per il reato più grave, vanno effettuati gli aumenti per gli ulteriori reati unificati in continuazione;
in questa ultima fase non si opera il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. La sequenza seguita dalla Corte di appello è divergente rispetto a quanto ora precisato. Si deve rilevare, infatti, come la Corte di appello non abbia preso le mosse dalla individuazione del reato più grave, in astratto, sulla base della pena più severa, ma ha operato un preliminare giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate per la rapina. Solo dopo tale giudizio di bilanciamento si è preoccupato di individuare il reato più grave, che ha indicato nel riciclaggio, avendo degradato la rapina pluriaggravata a rapina semplice per effetto del bilanciamento delle circostanze in forma equivalente. In ciò sta la fondatezza dell'assunto difensivo, là dove lamenta che la Corte di appello non ha operato il giudizio di bilanciamento con riguardo al reato individuato quale violazione più grave, ma con uno dei reati avvinti in continuazione. Tale errata sequenza ha provocato anche un'erronea individuazione del reato più grave. Con tale errata sequenza procedimentale, infatti, la Corte di appello ha 3 _/; I l- ,,\- \_,, fatto -sostanzialmente- una valutazione in concreto circa l'individuazione del reato più grave, là dove, alla stregua di una valutazione astratta sulla base della pena edittale più severa, si sarebbe dovuto ritenere più grave il reato di rapina pluriaggravata in concorso (capo 2), punita più severamente rispetto al riciclaggio. 1.3. Il ricorso è altresì fondato nella parte in cui lamenta un errore di calcolo nella determinazione della pena. La somma delle pene indicate dalla Corte di appello, sì come sopra riportate, infatti, è pari ad anni otto, mesi sei di reclusione e de euro 3.300,00 e non ad anni nove di reclusione ed euro 3.300,00 di multa erroneamente ritenuta dai magistrati dell'appello. La riduzione per il rito, quindi, andava applicata sulla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 3.300,00 di multa. 2. La fondatezza di entrambe le censure comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente