TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/04/2026, n. 7277
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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    Cessazione della materia del contendere per intervenuta modifica normativa

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, ai sensi del nuovo art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, abbia determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto mancano gli adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e Province Autonome previsti dalla novella normativa.

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    Cessazione della materia del contendere per intervenuta modifica normativa

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, ai sensi del nuovo art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, abbia determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto mancano gli adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e Province Autonome previsti dalla novella normativa.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, ai sensi del nuovo art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, abbia determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto mancano gli adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e Province Autonome previsti dalla novella normativa.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, ai sensi del nuovo art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, abbia determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto mancano gli adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e Province Autonome previsti dalla novella normativa.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, ai sensi del nuovo art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, abbia determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto mancano gli adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e Province Autonome previsti dalla novella normativa.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta da parte della ricorrente, ai sensi del nuovo art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, abbia determinato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto mancano gli adempimenti comunicativi a carico delle Regioni e Province Autonome previsti dalla novella normativa.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo ogni altra valutazione nel merito, inclusa la questione di legittimità costituzionale.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo ogni altra valutazione nel merito, inclusa la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/04/2026, n. 7277
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7277
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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