Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/04/2026, n. 7277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7277 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03249/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3249 del 2023, proposto da
Euromed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pizzato e Umberto Perilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di TO, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Puglia, Medical Systems S.p.A., Teleflex Medical S.r.l., Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di TO, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di TO 2022-D337-00238 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di TO per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, unitamente all’Allegato 1 approvato con la predetta determina, in parte qua relativamente alla posizione della ricorrente;
di ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare:
b) del Decreto del Ministero della Salute assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze datato 06/07/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/09/2022), ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, ivi comprese le tabelle ad esso allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
c) della circolare del Ministero della Salute datata 29/07/2019, prot. n. 22413, contenente “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
d) dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assunta il 14.09.2022;
e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e BO nella seduta del 28/09/2022;
f) del Decreto del Ministero della Salute datato 06/10/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
g) dell’Accordo adottato in data 07/11/2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e BO (rep. Atti n. 181/CSR), denominato “Accordo ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TO e BO sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”;
h) per quanto occorra, della deliberazione n. 449 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di TO, contenente la ricognizione della spesa sanitaria per i dispositivi medici relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
previa rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente integrato e modificato, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione;
e previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell’art. 9-ter del Decreto Legge n. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. NI DE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Considerato che la Società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con cui le Amministrazioni statali e la Provincia Autonoma di TO, per quanto di competenza, hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015 - 2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il noto meccanismo del cosiddetto “ payback ”;
Considerato che la medesima ricorrente ha formulato censure per vizi (in tesi) derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, nonché per vizi propri dei provvedimenti impugnati;
Rilevato che, nel corso del giudizio, è stato approvato, quale ius superveniens , l’art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di TO e di BO, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TO e di BO accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell’accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che, con memoria depositata in giudizio in data 23 gennaio 2026, la ricorrente ha dato atto di aver versato a favore della Provincia Autonoma di TO, come previsto dalla novella ora riportata, la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9- ter , comma 9- bis , del decreto-legge n. 78 del 2015, allegando la pertinente documentazione, e ha dunque chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che quanto come sopra dichiarato determina, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Considerato, invero, che “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (in questi esatti termini, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683);
Considerato, peraltro, che nella fattispecie difettano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa ha posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale;
Ritenuto pertanto in conclusione, per tutto quanto esposto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito;
Ritenuto, altresì, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia, che le spese di lite debbano essere compensate integralmente tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI OL, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
NI DE RE, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NI DE RE | NI OL |
IL SEGRETARIO