Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 219
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte rileva che alcune cartelle sono annullate per sgravio o non più sostenibili dall'amministrazione, mentre altre risultano prescritte per ammissione della resistente che ha dichiarato lo smarrimento delle relate di notifica, con impossibilità di provare l'interruzione dei termini prescrizionali.

  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione per le cartelle per le quali l'amministrazione non è in grado di provare la notifica o gli atti interruttivi.

  • Accolto
    Vizi di motivazione

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione per le cartelle per le quali l'amministrazione non è in grado di provare la notifica o gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancanza di attestazione di conformità

    La Corte rileva che l'attestazione di conformità è stata depositata dall'amministrazione, rendendo infondata la censura.

  • Rigettato
    Validità notifiche e atti interruttivi

    La Corte rigetta il ricorso per le cartelle per le quali le notifiche risultano rituali e coperte da validi atti interruttivi.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando le cartelle per le quali è intervenuto sgravio o per le quali è maturata la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 219
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 219
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo