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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4456/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 BOLLO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di intimazione prodotto da ADER, deducendo plurimi motivi tra cui prescrizione, omessa notifica degli atti presupposti e vizi di motivazione.
Essa consta di complessive 26 cartelle afferenti tributi vari per un importo complessivo, comprese le Spese esecutive di € 148.507,14
Ha convenuto in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 – Resistente
ADER si è costituita depositando controdeduzioni nelle quali ha richiesto il rigetto del ricorso, ma ha anche dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle e ha ammesso di non poter dimostrare la notifica o gli atti interruttivi relativi ad altre cartelle. In particolare
Sulla cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle: n. 20050022320829,
29620090012658356, n. 296 20110011061651, n. 20120076289814, n. 296 2012 0003392242, n.
29620120080019114, n. 296290140013809948, n. 2015000381485500. Dichiara che per esse gli enti creditori hanno provveduto allo sgravio del carico tributario ivi riportato come si evince dall'estratto di ruolo allegato e dunque per esse chiede la cessazione della materia del contendere. Tra queste è anche compresa la cartella del 2012 n . 29620120076289814000 per la quale conferma il pagamento e ne chiede l'annullamento
Con riferimento alle cartelle di pagamento 29620040085536885, 29620090012658356,
296200900362120240 n. 29610100020308805 (omessa notifica) l'eccezione è infondata e infatti la cartella n. 29620040085536885 è stata notificata in data 26.11.2004 la cartella n. 29620090012658356 è stata notificata in data 9.12.2009 (doc.3), la cartella n. 296200900362120240 è stata notificata in data 23.12.2009
(doc.4), la cartella n. 29620100020308805 è stata notificata in data 6.09.2010 (doc.5).
Controparte sostiene che i tributi riportati in alcune cartelle che di seguito si indicano si sarebbero prescritti per assenza di notifica di atti interruttivi. Invero va detto che le cartelle cui controparte fa riferimento sono: la cartella n. 296 20020159407231 notificata in data 26-8-2005/6.10.2005 (doc.6), la cartella n.
296200330096118888, notificata in data 3.9.2023 (doc.7), la cartella n. 29620040085536885 notificata in data 26.11.2004 (doc. 8), la cartella n.29620070167115828 notificata in data 8.10.2008 (doc. 9), la cartella n. 29620090036212024 notificata in data 25.01.2010 (doc.10), la cartella n. 20110011061651 notificata in data 5.7.2011 (doc. 11) la cartella n. 29620110018242766 notificata in data in data 28.6.2011, per esse sono stati notificati diversi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente due preavvisi di fermo n.
29680201600030469 e n. 29680201600012088 ma dichiara che IT IA ha smarrito le relative relate e dunque ob torto collo si dovrà subire l'eccezione di controparte. ADER conferma la pretesa per le cartelle n. 29620120024071122, n. 29620120076289814, n.
9620120080019114, n. 29620170001115692, n. 29620180048630789, notificate rispettivamente in data
18.06.2012 (doc.13), 22.10.2012 (doc.14), e 13.11.2024 (doc.15) 3.2.2017 doc. 16 e doc. 16 bis) e in data
15.11.2018 (doc. 17 e 17 bis) la prescrizione non è maturata poiché per esse, nel rispetto dei termini di prescrizione è stato notificato l'atto impugnato.
***
Deve darsi atto che il fascicolo 4456/24 RGR - oggetto del presente giudizio – costituisce stralcio del fascicolo 3349/23 RGR disposto con ordinanza del 24.10.24 con la quale il giudizio relativo a 4 cartelle veniva sospeseìo per effetto della presentazione della domanda di rottamazione:
296 2002 015940723100
296 2004 00885536885000
296 2009 0036212024000
296 20110018243766000
Tutti gli altri carichi tributari costituivano oggetto del giudizio.
La causa viene introitata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
Dall'esame delle controdeduzioni ADER emerge che alcune cartelle risultano annullate per sgravio o comunque non più sostenibili dall'amministrazione; altre risultano prescritte per espressa ammissione della resistente, che ha dichiarato lo smarrimento delle relative relate, con impossibilità di provare la tempestiva interruzione del termine prescrizionale. Tali cartelle devono essere annullate. Le restanti cartelle risultano invece ritualmente notificate e coperte da validi atti interruttivi, sicché le relative eccezioni devono essere rigettate.
Le caotiche controdeduzioni di ADEr espongono richieste di rigetto del ricorso per alcune cartelle per le quali in altra parte delle controdeduzioni chiedeno la cessata materia del contendere . Tra l'altro chiede la cessata materia del contendere anche per le quattro cartelle relative al ricorso originario 3349/23 RGR oggetto di rottamazione.
Al netto di quanto esposto da ADER e dei motivi di ricorso sono da annullare le seguenti cartelle.
- Cartella n. 20050022320829
- Cartella n. 20090012658356 - Cartella n. 29620110011061651
- Cartella n. 20120076289814 000
- Cartella n. 29620120003399242
- Cartella n. 29620120080019114
- Cartella n. 296290140013809948
- Cartella n. 29620020159407231
- Cartella n. 296200330096118888
- Cartella n. 29620040085536885
- Cartella n. 29620070167115828
- Cartella n. 29620090036212024
- Cartella n. 29620110018242766
Tutte le restanti cartelle contenute nell'intimazione, per effetto della regolarità delle notifiche, sono confermate:
Cartella 29620100020308805000 04/11/2010 11.105,38
Cartella 29620110068596105000 08/11/2011 1.264,70
Cartella 29620150016641070000 25/06/2015 1.440,99
Cartella 29620160011430023000 14/07/2016 61,70
Cartella 29620160104638360000 28/11/2016 1.888,97
Cartella 29620170001115692000 03/02/2017 287,50
Cartella 29620180048630789000 15/11/2018 2.071,51
Cartella 29620190001044902000 01/03/2019 26.390,83
Cartella 29620190033667779000 03/05/2019 360,76
Cartella 29620190042997606000 04/09/2019 12.898,84
Cartella 29620190053299372000 17/12/2019 9.115,11
In ordine alla eccezione con cui la parte ricorrente ha rilevato la mancanza di attestazione di conformità, essa è stata depositata da ADER e, pertanto, la censura è infondata.
Per effetto della parziale soccombenza compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e annulla le cartelle sopra elencate in motivazione;
2) Rigetta il ricorso per le restanti cartelle: Cartella 29620100020308805000 04/11/2010 11.105,38
Cartella 29620110068596105000 08/11/2011 1.264,70
Cartella 29620150016641070000 25/06/2015 1.440,99
Cartella 29620160011430023000 14/07/2016 61,70
Cartella 29620160104638360000 28/11/2016 1.888,97
Cartella 29620170001115692000 03/02/2017 287,50
Cartella 29620180048630789000 15/11/2018 2.071,51
Cartella 29620190001044902000 01/03/2019 26.390,83
Cartella 29620190033667779000 03/05/2019 360,76
Cartella 29620190042997606000 04/09/2019 12.898,84
Cartella 29620190053299372000 17/12/2019 9.115,11
Compensa integralmente le spese di lite.
Palermo 12.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4456/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 BOLLO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229019089867000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di intimazione prodotto da ADER, deducendo plurimi motivi tra cui prescrizione, omessa notifica degli atti presupposti e vizi di motivazione.
Essa consta di complessive 26 cartelle afferenti tributi vari per un importo complessivo, comprese le Spese esecutive di € 148.507,14
Ha convenuto in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 – Resistente
ADER si è costituita depositando controdeduzioni nelle quali ha richiesto il rigetto del ricorso, ma ha anche dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle e ha ammesso di non poter dimostrare la notifica o gli atti interruttivi relativi ad altre cartelle. In particolare
Sulla cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle: n. 20050022320829,
29620090012658356, n. 296 20110011061651, n. 20120076289814, n. 296 2012 0003392242, n.
29620120080019114, n. 296290140013809948, n. 2015000381485500. Dichiara che per esse gli enti creditori hanno provveduto allo sgravio del carico tributario ivi riportato come si evince dall'estratto di ruolo allegato e dunque per esse chiede la cessazione della materia del contendere. Tra queste è anche compresa la cartella del 2012 n . 29620120076289814000 per la quale conferma il pagamento e ne chiede l'annullamento
Con riferimento alle cartelle di pagamento 29620040085536885, 29620090012658356,
296200900362120240 n. 29610100020308805 (omessa notifica) l'eccezione è infondata e infatti la cartella n. 29620040085536885 è stata notificata in data 26.11.2004 la cartella n. 29620090012658356 è stata notificata in data 9.12.2009 (doc.3), la cartella n. 296200900362120240 è stata notificata in data 23.12.2009
(doc.4), la cartella n. 29620100020308805 è stata notificata in data 6.09.2010 (doc.5).
Controparte sostiene che i tributi riportati in alcune cartelle che di seguito si indicano si sarebbero prescritti per assenza di notifica di atti interruttivi. Invero va detto che le cartelle cui controparte fa riferimento sono: la cartella n. 296 20020159407231 notificata in data 26-8-2005/6.10.2005 (doc.6), la cartella n.
296200330096118888, notificata in data 3.9.2023 (doc.7), la cartella n. 29620040085536885 notificata in data 26.11.2004 (doc. 8), la cartella n.29620070167115828 notificata in data 8.10.2008 (doc. 9), la cartella n. 29620090036212024 notificata in data 25.01.2010 (doc.10), la cartella n. 20110011061651 notificata in data 5.7.2011 (doc. 11) la cartella n. 29620110018242766 notificata in data in data 28.6.2011, per esse sono stati notificati diversi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente due preavvisi di fermo n.
29680201600030469 e n. 29680201600012088 ma dichiara che IT IA ha smarrito le relative relate e dunque ob torto collo si dovrà subire l'eccezione di controparte. ADER conferma la pretesa per le cartelle n. 29620120024071122, n. 29620120076289814, n.
9620120080019114, n. 29620170001115692, n. 29620180048630789, notificate rispettivamente in data
18.06.2012 (doc.13), 22.10.2012 (doc.14), e 13.11.2024 (doc.15) 3.2.2017 doc. 16 e doc. 16 bis) e in data
15.11.2018 (doc. 17 e 17 bis) la prescrizione non è maturata poiché per esse, nel rispetto dei termini di prescrizione è stato notificato l'atto impugnato.
***
Deve darsi atto che il fascicolo 4456/24 RGR - oggetto del presente giudizio – costituisce stralcio del fascicolo 3349/23 RGR disposto con ordinanza del 24.10.24 con la quale il giudizio relativo a 4 cartelle veniva sospeseìo per effetto della presentazione della domanda di rottamazione:
296 2002 015940723100
296 2004 00885536885000
296 2009 0036212024000
296 20110018243766000
Tutti gli altri carichi tributari costituivano oggetto del giudizio.
La causa viene introitata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
Dall'esame delle controdeduzioni ADER emerge che alcune cartelle risultano annullate per sgravio o comunque non più sostenibili dall'amministrazione; altre risultano prescritte per espressa ammissione della resistente, che ha dichiarato lo smarrimento delle relative relate, con impossibilità di provare la tempestiva interruzione del termine prescrizionale. Tali cartelle devono essere annullate. Le restanti cartelle risultano invece ritualmente notificate e coperte da validi atti interruttivi, sicché le relative eccezioni devono essere rigettate.
Le caotiche controdeduzioni di ADEr espongono richieste di rigetto del ricorso per alcune cartelle per le quali in altra parte delle controdeduzioni chiedeno la cessata materia del contendere . Tra l'altro chiede la cessata materia del contendere anche per le quattro cartelle relative al ricorso originario 3349/23 RGR oggetto di rottamazione.
Al netto di quanto esposto da ADER e dei motivi di ricorso sono da annullare le seguenti cartelle.
- Cartella n. 20050022320829
- Cartella n. 20090012658356 - Cartella n. 29620110011061651
- Cartella n. 20120076289814 000
- Cartella n. 29620120003399242
- Cartella n. 29620120080019114
- Cartella n. 296290140013809948
- Cartella n. 29620020159407231
- Cartella n. 296200330096118888
- Cartella n. 29620040085536885
- Cartella n. 29620070167115828
- Cartella n. 29620090036212024
- Cartella n. 29620110018242766
Tutte le restanti cartelle contenute nell'intimazione, per effetto della regolarità delle notifiche, sono confermate:
Cartella 29620100020308805000 04/11/2010 11.105,38
Cartella 29620110068596105000 08/11/2011 1.264,70
Cartella 29620150016641070000 25/06/2015 1.440,99
Cartella 29620160011430023000 14/07/2016 61,70
Cartella 29620160104638360000 28/11/2016 1.888,97
Cartella 29620170001115692000 03/02/2017 287,50
Cartella 29620180048630789000 15/11/2018 2.071,51
Cartella 29620190001044902000 01/03/2019 26.390,83
Cartella 29620190033667779000 03/05/2019 360,76
Cartella 29620190042997606000 04/09/2019 12.898,84
Cartella 29620190053299372000 17/12/2019 9.115,11
In ordine alla eccezione con cui la parte ricorrente ha rilevato la mancanza di attestazione di conformità, essa è stata depositata da ADER e, pertanto, la censura è infondata.
Per effetto della parziale soccombenza compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e annulla le cartelle sopra elencate in motivazione;
2) Rigetta il ricorso per le restanti cartelle: Cartella 29620100020308805000 04/11/2010 11.105,38
Cartella 29620110068596105000 08/11/2011 1.264,70
Cartella 29620150016641070000 25/06/2015 1.440,99
Cartella 29620160011430023000 14/07/2016 61,70
Cartella 29620160104638360000 28/11/2016 1.888,97
Cartella 29620170001115692000 03/02/2017 287,50
Cartella 29620180048630789000 15/11/2018 2.071,51
Cartella 29620190001044902000 01/03/2019 26.390,83
Cartella 29620190033667779000 03/05/2019 360,76
Cartella 29620190042997606000 04/09/2019 12.898,84
Cartella 29620190053299372000 17/12/2019 9.115,11
Compensa integralmente le spese di lite.
Palermo 12.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE