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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
MU EL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 359/2020 depositato il 20/07/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 5 e pubblicata il 18/05/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180004167327 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 248/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 SRL P.IVA Resistente_1 , avverso la cartella di pagamento n. 02520180004167327000, recante il ruolo n. 2018/900174, concernente le somme dovute a seguito dell'omesso pagamento della comunicazione di irregolarità n. 0000002739615471, notificata in data
07.04.2017.
La Direzione Provinciale di Cagliari ha impugnato la sentenza in epigrafe, affermando la legittimità della cartella di pagamento recante le somme dovute dalla Resistente_1 di € 107.936,08, in ragione della comunicazione di Irregolarità sopra menzionata.
In data 25/02/2025, l'Ufficio ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la questione a monte (lo status di "società di comodo" della controllante Società_1 Srl) è stata definitivamente risolta a favore del contribuente con sentenza passata in giudicato, con sentenza CTR
n. 328/01/2021 e l'Agente ha già provveduto allo sgravio della cartella.
L'Ufficio chiede la compensazione delle spese, poichè la giurisprudenza in materia si sarebbe consolidata solo successivamente al sorgere della vertenza, con l'ordinanza di Cassazione n. 27352 del 24 ottobre 2019.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Società appellata controdeducendo e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, nonché proponendo appello incidentale, in merito alla compensazione delle spese, relativamente alle quali eccepisce la violazione dell'art. 15 D.lgs.546/1992.
L'Appellata si oppone fermamente alla compensazione e chiede la condanna dell'Ufficio alle spese, evidenziando l'irrilevanza delle argomentazioni addotte dallo stesso, posto che la stessa giurisprudenza citata dall'AdE è del luglio 2020, quindi successivo alla proposizione dell'appello da parte dell'Ufficio.
Conclude l'Appellata con la richiesta di rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale con condanna dell'Ufficio alle spese per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto, in primo luogo, che l'Ufficio appellante ha abbandonato la pretesa impositiva, con la conseguenza che non sussistono ulteriori profili litigiosi in ordine al merito della controversia per cui è causa.
Il contenzioso verte sulla legittimità di una cartella di pagamento emessa ex art. 54-bis DPR 633/72 (controllo automatizzato) derivante dal disconoscimento del credito IVA di gruppo. L'Ufficio sosteneva che la controllante Società_1 Srl fosse una società "non operativa" (di comodo) e che, pertanto, il credito IVA non potesse essere trasferito al gruppo fiscale per compensare i debiti della controllata Resistente_1 Srl. Deve osservarsi, che la “richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere”, in realtà rappresenta “rinuncia” all'appello principale, con conseguente applicazione dell'art. 44, comma 2, d. lgs.
546/1992, a mente del quale: “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza ..”. Dagli atti di causa, confermate in udienza, risulta che l'Ufficio ha depositato una nota in cui ha dichiarato di rinunciare al giudizio, con la richiesta che ”venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992 con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio”. La citata comunicazione è stata confermata in udienza dal rappresentante dell'Ufficio.
Il Difensore della società, preso atto dell'atto di rinuncia al giudizio dell'Ufficio, ha dichiarato, tuttavia, di opporsi alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio ed insiste per la liquidazione delle spese di lite, come indicato nell'appello incidentale.
Il Collegio, preso atto degli atti di rinuncia proposti dall'Amministrazione finanziaria e l'accettazione da parte del Contribuente, ritiene di dovere dichiarare la estinzione dell'appello principale, dovendo, tuttavia, liquidarsi le spese di lite a cui la Società appellata ha dichiarato di non rinunciare, provvedendo in merito alla relativa determinazione che liquida come da dispositivo.
In merito all'appello incidentale, lo stesso è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
La decisione del giudice in punto spese giudiziali rientra nel potere discrezionale del giudice medesimo, il quale valuta l'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte e tale decisione non richiede una motivazione specifica, potendo essere assunta anche nei confronti della parte vittoriosa.
Nel caso di specie, inoltre, i giudici di prime cure hanno giustificato la integrale compensazione dei costi del giudizio sul presupposto che la controversia fosse particolarmente complessa.
Pertanto, in relazione alle spese del primo grado, il Collegio ritiene che le spese liquidate dai primi giudici siano congrue, sia in relazione al valore della controversia, sia per la complessità della questione, sui quali la Corte di cassazione si è pronunciata definitivamente affermando che la nozione di impossibilità di cui all'art. 30 Legge 724/1994 va intesa non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato(cfr. Ord. Sez. 5 N.16472/2022).
Per quanto sopra, si dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia, con cessazione della materia del contendere e si respinge l'appello incidentale.
Devono, tuttavia, liquidarsi le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte dichiara dichiara estinto l'appello principale
, respinge l'appello incidentale e liquida le spese di lite in favore della società appellata in € 5.000,00, oltre ad oneri ed accessori, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
30/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
MU EL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 359/2020 depositato il 20/07/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 5 e pubblicata il 18/05/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180004167327 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 248/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 SRL P.IVA Resistente_1 , avverso la cartella di pagamento n. 02520180004167327000, recante il ruolo n. 2018/900174, concernente le somme dovute a seguito dell'omesso pagamento della comunicazione di irregolarità n. 0000002739615471, notificata in data
07.04.2017.
La Direzione Provinciale di Cagliari ha impugnato la sentenza in epigrafe, affermando la legittimità della cartella di pagamento recante le somme dovute dalla Resistente_1 di € 107.936,08, in ragione della comunicazione di Irregolarità sopra menzionata.
In data 25/02/2025, l'Ufficio ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la questione a monte (lo status di "società di comodo" della controllante Società_1 Srl) è stata definitivamente risolta a favore del contribuente con sentenza passata in giudicato, con sentenza CTR
n. 328/01/2021 e l'Agente ha già provveduto allo sgravio della cartella.
L'Ufficio chiede la compensazione delle spese, poichè la giurisprudenza in materia si sarebbe consolidata solo successivamente al sorgere della vertenza, con l'ordinanza di Cassazione n. 27352 del 24 ottobre 2019.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la Società appellata controdeducendo e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, nonché proponendo appello incidentale, in merito alla compensazione delle spese, relativamente alle quali eccepisce la violazione dell'art. 15 D.lgs.546/1992.
L'Appellata si oppone fermamente alla compensazione e chiede la condanna dell'Ufficio alle spese, evidenziando l'irrilevanza delle argomentazioni addotte dallo stesso, posto che la stessa giurisprudenza citata dall'AdE è del luglio 2020, quindi successivo alla proposizione dell'appello da parte dell'Ufficio.
Conclude l'Appellata con la richiesta di rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale con condanna dell'Ufficio alle spese per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto, in primo luogo, che l'Ufficio appellante ha abbandonato la pretesa impositiva, con la conseguenza che non sussistono ulteriori profili litigiosi in ordine al merito della controversia per cui è causa.
Il contenzioso verte sulla legittimità di una cartella di pagamento emessa ex art. 54-bis DPR 633/72 (controllo automatizzato) derivante dal disconoscimento del credito IVA di gruppo. L'Ufficio sosteneva che la controllante Società_1 Srl fosse una società "non operativa" (di comodo) e che, pertanto, il credito IVA non potesse essere trasferito al gruppo fiscale per compensare i debiti della controllata Resistente_1 Srl. Deve osservarsi, che la “richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere”, in realtà rappresenta “rinuncia” all'appello principale, con conseguente applicazione dell'art. 44, comma 2, d. lgs.
546/1992, a mente del quale: “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza ..”. Dagli atti di causa, confermate in udienza, risulta che l'Ufficio ha depositato una nota in cui ha dichiarato di rinunciare al giudizio, con la richiesta che ”venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992 con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio”. La citata comunicazione è stata confermata in udienza dal rappresentante dell'Ufficio.
Il Difensore della società, preso atto dell'atto di rinuncia al giudizio dell'Ufficio, ha dichiarato, tuttavia, di opporsi alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio ed insiste per la liquidazione delle spese di lite, come indicato nell'appello incidentale.
Il Collegio, preso atto degli atti di rinuncia proposti dall'Amministrazione finanziaria e l'accettazione da parte del Contribuente, ritiene di dovere dichiarare la estinzione dell'appello principale, dovendo, tuttavia, liquidarsi le spese di lite a cui la Società appellata ha dichiarato di non rinunciare, provvedendo in merito alla relativa determinazione che liquida come da dispositivo.
In merito all'appello incidentale, lo stesso è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
La decisione del giudice in punto spese giudiziali rientra nel potere discrezionale del giudice medesimo, il quale valuta l'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte e tale decisione non richiede una motivazione specifica, potendo essere assunta anche nei confronti della parte vittoriosa.
Nel caso di specie, inoltre, i giudici di prime cure hanno giustificato la integrale compensazione dei costi del giudizio sul presupposto che la controversia fosse particolarmente complessa.
Pertanto, in relazione alle spese del primo grado, il Collegio ritiene che le spese liquidate dai primi giudici siano congrue, sia in relazione al valore della controversia, sia per la complessità della questione, sui quali la Corte di cassazione si è pronunciata definitivamente affermando che la nozione di impossibilità di cui all'art. 30 Legge 724/1994 va intesa non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato(cfr. Ord. Sez. 5 N.16472/2022).
Per quanto sopra, si dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia, con cessazione della materia del contendere e si respinge l'appello incidentale.
Devono, tuttavia, liquidarsi le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte dichiara dichiara estinto l'appello principale
, respinge l'appello incidentale e liquida le spese di lite in favore della società appellata in € 5.000,00, oltre ad oneri ed accessori, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.