Decreto cautelare 8 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di Perugia sull’istanza del -OMISSIS- avanzata dal ricorrente al fine di ottenere il trasferimento straordinario al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in -OMISSIS- per gravi ragioni familiari ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938;
e per la declaratoria
dell’obbligo dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento del ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in -OMISSIS- nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest'ultimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso è rivolto contro il silenzio inadempimento che si sarebbe formato sull’istanza presentata all’Università di Perugia dal ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il trasferimento straordinario al corso di laurea magistrale a ciclo unico in -OMISSIS-, per gravi ragioni familiari ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del r.d. 1269/1938.
2. Con decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS- è stato disposto l’obbligo dell’Università di Perugia di provvedere in ordine all’istanza.
3. In data -OMISSIS- è sopravvenuta la nota prot. -OMISSIS-, con cui l’Università ha espresso diniego sull’istanza suddetta, in quanto “… le motivazioni addette non possono, comunque, giustificare il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in -OMISSIS- al di fuori della partecipazione al bando trasferimenti. Al punto 17 dell’all. 1 al DM 454 del 16.07.2025 è stabilito che “Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi”. Risulta, comunque, che lei ha presentato domanda di trasferimento ad anni successivi al primo in data 24.11.2025 secondo le procedure e le tempistiche riportate nel DR n. 2813 del 5.11.2025, bando trasferimenti ad anni successivi al primo al corso di Laurea in -OMISSIS-. Le domande di trasferimento presentate secondo le tempistiche e le procedure del suddetto DR sono ancora in fase di valutazione da parte della Commissione .”.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto un rinvio per valutare la opportunità di impugnare il diniego mediante motivi aggiunti.
5. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’Università e - oltre ad eccepire l’improcedibilità del ricorso – ha sottolineato che la procedura per assegnare i 7 posti disponibili presso la sede di -OMISSIS- per i trasferimenti con iscrizione al secondo anno è ancora in corso, che la presentazione di una duplice domanda è inammissibile, e che comunque la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente è infondata, posto che l’art. 9 del R.D. 1269/1938 prevede la presentazione entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico e non consente una corsia preferenziale rispetto all’interpello annuale per i trasferimenti (invoca, riguardo al principio, Cons. Stato, VII, n. 3737/2025) e comunque richiede anzitutto la presentazione della domanda all’Ateneo di provenienza.
6. In data -OMISSIS-, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, stante il diniego di cui alla nota prot. -OMISSIS-, insistendo per la condanna dell’Università alle spese, alla luce del ritardato riscontro alla propria istanza di trasferimento.
7. Alla camera di consiglio del 24 febbraio, 2026, nessuno è comparso ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Per quanto esposto, il Collegio ritiene di dover dare atto del venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso nel merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
9. Quanto alle spese, può osservarsi che:
(i) – la questione di merito, rimasta sullo sfondo, è complessa, e non tutti gli aspetti concretamente rilevanti nel caso in esame trovano un riferimento giurisprudenziale univoco (cfr., al riguardo, la sentenza di questo Tribunale n. 807/2025);
(ii) nella prospettazione del ricorso non si fa menzione dell’avvenuta presentazione in data -OMISSIS- della domanda di trasferimento in relazione all’interpello ordinario annuale, la cui procedura non risulta ancora conclusa, circostanza che l’Università ha tuttavia dovuto considerare ai fini della risposta all’istanza di trasferimento per gravi motivi personali;
(iii) – detta risposta è comunque intervenuta con un ritardo minimo rispetto al termine di legge;
(iv) – il ricorrente, dopo aver ottenuto un rinvio al fine di valutare la proposizione di motivi aggiunti, ha rinunciato alla possibilità di definire anche il merito della controversia nell’ambito del giudizio pendente.
Le peculiarità della causa giustificano quindi la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.