CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LD TO TE RB NZ NI CC SE LL - Presidente - Sent. n.1789/2025 sez. RGNR 30349/2025 IA IS OR UP – 04/12/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NA NZ nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SE LL;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Zaina Carlo Alberto che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 185 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/12/2025 2 1. La Corte di appello di Ancona confermava, con sentenza di cui in epigrafe, la sentenza del 26/09/2023 del tribunale di Macerata, di condanna di NA NZ in ordine ai reati ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di cui ai capi 6 e 7, per quest'ultimo limitatamente al quantitativo di marijuana, ritenuto altresì il vincolo della continuazione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore NA NZ, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo motivo il vizio di violazione di legge in ordine anche agli artt. 2 e 4 L. 242/2016, e di motivazione, quanto al ritenuto concorso nella coltivazione di 99 piante di Canapa Sativa L, in ragione del travisamento di risultanze processuali e della applicazione errata di principi di valutazione. Si contesta che solo l'attività di coltivazione funzionale alla produzione di una delle categorie di prodotti di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2 possa andare esente da rilievi di natura penale, come ritenuto dalla Corte di appello, e che in tale ambito non rientrino i prodotti presi in considerazione per l'attività dell'imputato. Si sottolinea, anche, che non vi sarebbero, con la predetta legge, sanzioni avverso scelte imprenditoriali che non siano riconducibili nel novero dei prodotti di cui al citato art.
2. Ai fini penali quindi, rileverebbero solo connotati soggettivi quali la assenza della qualità di agricoltore o oggettivi quali livelli di THC superiori ai limiti normativi e tossicologici. Sarebbe mancato il rispetto anche dei principi di cui alla sentenza delle SS.UU n. 30475/19. Si osserva altresì, che la coltivazione sarebbe presupposto necessario e antecedente della produzione di quei prodotti che secondo le SS.UU. sono commerciabili se non psicoattivi. E quindi, se il raccolto della piantagione risultasse privo di efficacia drogante e quindi di rilevanza penale tale deve essere anche la precedente attività di coltivazione. Si osserva, poi, che la corte di appello, facendo riferimento solo al contenuto di thc per alcuni degli esemplari di piante rinvenute, non avrebbe considerato che l'art. 4 comma 5 di cui alla legge 242/2016 citata sancirebbe una soglia massima di tolleranza pari allo 0,6 % per il coltivatore in relazione al prodotto complessivo del campo, ovvero farebbe riferimento ad una media del thc risultante contenuto nell'insieme delle piante e non nei singoli esemplari. E comunque per 7 piante analizzate non si sarebbe applicato il limite dello 0,6% di cui al predetto art. 4. 3 Sarebbe anche erronea, comunque, la metodica di analisi dei 21 reperti esaminati su 99, siccome selezionati arbitrariamente. Inoltre, sarebbe emerso anche il carattere industriale ovvero agroindustriale della coltivazione e della sostanza ottenibile dalla stessa. Non sarebbe stata adeguatamente considerata poi, la consulenza della difesa. E non sarebbe dato di comprendere le ragioni di preferenza della consulenza del tecnico del P.M. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 7). Si sottolinea come il discrimine tra THC psicoattivo da una parte e inattivo dall'altra, sarebbe dato dalla percentuale dello 0,5% e che al riguardo vi possono essere minime oscillazioni in via diminutiva o accrescitiva. Si aggiunge che non vi sarebbe stato confronto tra le consulenze dell'accusa e della difesa, contestandosi la metodica del consulente del P.M. che non terrebbe conto della possibile oscillazione del dato misurato e non accerterebbe la presenza, nella sostanza analizzata, di altri cannabinoidi non psicoattivi dimostrativi di assenza di efficacia drogante. Inoltre, non applicherebbe il dovuto rapporto matematico tra sostanza lorda di 1 grammo e thc. in 5 mg., prendendosi a parametro, invece, la quantità totale del reperto per calcolare il peso del THC. Si rappresentano anche perplessità sulla coerenza dei dati forniti in ordine a specifici reperti sequestrati in un dato esercizio di via Cluentina. Si ribadisce la mancata illustrazione delle ragioni di prevalenza delle considerazioni del consulente del P.M. e si sostiene che il riferimento, in sentenza, alla circostanza per cui la gran parte dei reperti in sequestro presentavano una concentrazione di thc di sicura efficacia drogante tradirebbe un approccio non approfondito sulla questione. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, con conseguente applicazione di pena eccessiva. Il diniego sarebbe supportato da motivazione che fa riferimento ad elementi non spiegati in maniera sufficiente, siccome non suffragati da indicazioni che li giustifichino appieno. Così, innanzitutto, deve intendersi per le richiamate modalità del fatto, a fronte di una coltivazione svolta nella veste di imprenditore agricolo, alla luce del sole, e della detenzione di un modesto numero di confezioni di canapa light rinvenute nell'esercizio di attività commerciale appositamente autorizzata. Né si spiega, quanto al comportamento processuale, quale sarebbe la attività e quali le intercettazioni di stampo negativo. L'imputato avrebbe, di converso, partecipato lealmente ad ogni fase del procedimento e i precedenti penali sarebbero modesti. E per essi, pure evocati, mancherebbe ogni specificazione. 4 1. Il primo motivo è inammissibile innanzitutto laddove si contesta il travisamento delle risultanze processuali, senza alcuna allegazione delle stesse, comprese le consulenze dei tecnici di parte di cui si lamentano mancate comparazioni ed errori di applicazione scientifica. E' evidente che tali deduzioni risentono della mancata autosufficienza del ricorso, posto il noto principio per cui il vizio del travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, come tali comprensivi anche dei contenuti di consulenze, impone l’allegazione integrale dell’atto e non di un mero stralcio, come accaduto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 ). Quanto alla tesi difensiva per cui la legge n. 242/2016 non delimiterebbe il novero delle coltivazioni e produzioni esenti, a date condizioni, da rilevanza penale, la sentenza appare invece corretta e in linea a quanto sul punto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui va ribadito che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). La sentenza è corretta anche laddove, rispetto al caso in esame, fa in concreto applicazione anche dell'ulteriore principio per cui in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). La Corte ha in proposito spiegato come il compendio probatorio abbia escluso la riconduzione della coltivazione (e relativi prodotti) effettuata dall'imputato dal novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, a date condizioni, la rilevanza penale della coltivazione dell'imprenditore agricolo, così che ogni argomentazione difensiva che parta dalla considerazione, quale parametro di riferimento, della L. n. 242/2016, risulta errata e priva di fondamento già per assenza del suo presupposto fattuale e normativo. La corte, in tale quadro, ha altresì conseguentemente sancito la rilevanza penale della coltivazione contestata sulla base di considerazioni tecniche di cui è spiegata la funzione probatoria a supporto della decisione di condanna, attraverso la rilevazione della 5 significatività di un congruo numero di reperti rispetto al superamento della percentuale dello 0,5% di THC contenuto. Né manca la spiegazione dei criteri, tutt'altro che arbitrari, sottesi alla scelta dei reperti stessi analizzati, intesi quali campioni efficaci rispetto al totale delle piante rinvenute;
criteri indicati nel raggruppamento delle piante per stato della crescita e loro caratteristiche. Rispetto a tale ultimo profilo, da una parte, l'evidenziata assenza di autosufficienza rispetto alle asseritamente più pertinenti considerazioni del consulente della difesa fa sì che queste ultime non possano trovare rilievo, per ciò solo, in questa sede;
dall'altra, deve aggiungersi che si tratta di considerazioni incidenti sul merito della vicenda ossia connotanti il mero fatto, sottratto alla analisi di questa Corte. Non da ultimo e dirimente, quale questione giuridica come tale rilevabile direttamente anche da questa Corte, appare comunque il principio secondo il quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, ( per vero attestata dalle stesse analisi tossicologiche qui contestate) a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 02) 2. Quanto al secondo motivo, devono ribadirsi considerazioni analoghe a quella già prima elaborate in ordine al carattere fattuale e non autosufficiente delle censure sollevate. 3. Quanto al terzo motivo, le attenuanti sono state escluse, tra l'altro, per la negativa personalità del ricorrente alla luce dei precedenti penali a carico, indicati in sentenza anche come specifici, senza che sia stata formulata puntuale quanto doverosa confutazione al riguardo;
precedenti che già appaiono integrare come tali elementi sufficienti a corroborare adeguatamente la decisione. Va qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenua il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 6 riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 04/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SE LL LD TO
avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SE LL;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Zaina Carlo Alberto che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 185 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/12/2025 2 1. La Corte di appello di Ancona confermava, con sentenza di cui in epigrafe, la sentenza del 26/09/2023 del tribunale di Macerata, di condanna di NA NZ in ordine ai reati ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di cui ai capi 6 e 7, per quest'ultimo limitatamente al quantitativo di marijuana, ritenuto altresì il vincolo della continuazione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore NA NZ, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo motivo il vizio di violazione di legge in ordine anche agli artt. 2 e 4 L. 242/2016, e di motivazione, quanto al ritenuto concorso nella coltivazione di 99 piante di Canapa Sativa L, in ragione del travisamento di risultanze processuali e della applicazione errata di principi di valutazione. Si contesta che solo l'attività di coltivazione funzionale alla produzione di una delle categorie di prodotti di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2 possa andare esente da rilievi di natura penale, come ritenuto dalla Corte di appello, e che in tale ambito non rientrino i prodotti presi in considerazione per l'attività dell'imputato. Si sottolinea, anche, che non vi sarebbero, con la predetta legge, sanzioni avverso scelte imprenditoriali che non siano riconducibili nel novero dei prodotti di cui al citato art.
2. Ai fini penali quindi, rileverebbero solo connotati soggettivi quali la assenza della qualità di agricoltore o oggettivi quali livelli di THC superiori ai limiti normativi e tossicologici. Sarebbe mancato il rispetto anche dei principi di cui alla sentenza delle SS.UU n. 30475/19. Si osserva altresì, che la coltivazione sarebbe presupposto necessario e antecedente della produzione di quei prodotti che secondo le SS.UU. sono commerciabili se non psicoattivi. E quindi, se il raccolto della piantagione risultasse privo di efficacia drogante e quindi di rilevanza penale tale deve essere anche la precedente attività di coltivazione. Si osserva, poi, che la corte di appello, facendo riferimento solo al contenuto di thc per alcuni degli esemplari di piante rinvenute, non avrebbe considerato che l'art. 4 comma 5 di cui alla legge 242/2016 citata sancirebbe una soglia massima di tolleranza pari allo 0,6 % per il coltivatore in relazione al prodotto complessivo del campo, ovvero farebbe riferimento ad una media del thc risultante contenuto nell'insieme delle piante e non nei singoli esemplari. E comunque per 7 piante analizzate non si sarebbe applicato il limite dello 0,6% di cui al predetto art. 4. 3 Sarebbe anche erronea, comunque, la metodica di analisi dei 21 reperti esaminati su 99, siccome selezionati arbitrariamente. Inoltre, sarebbe emerso anche il carattere industriale ovvero agroindustriale della coltivazione e della sostanza ottenibile dalla stessa. Non sarebbe stata adeguatamente considerata poi, la consulenza della difesa. E non sarebbe dato di comprendere le ragioni di preferenza della consulenza del tecnico del P.M. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 7). Si sottolinea come il discrimine tra THC psicoattivo da una parte e inattivo dall'altra, sarebbe dato dalla percentuale dello 0,5% e che al riguardo vi possono essere minime oscillazioni in via diminutiva o accrescitiva. Si aggiunge che non vi sarebbe stato confronto tra le consulenze dell'accusa e della difesa, contestandosi la metodica del consulente del P.M. che non terrebbe conto della possibile oscillazione del dato misurato e non accerterebbe la presenza, nella sostanza analizzata, di altri cannabinoidi non psicoattivi dimostrativi di assenza di efficacia drogante. Inoltre, non applicherebbe il dovuto rapporto matematico tra sostanza lorda di 1 grammo e thc. in 5 mg., prendendosi a parametro, invece, la quantità totale del reperto per calcolare il peso del THC. Si rappresentano anche perplessità sulla coerenza dei dati forniti in ordine a specifici reperti sequestrati in un dato esercizio di via Cluentina. Si ribadisce la mancata illustrazione delle ragioni di prevalenza delle considerazioni del consulente del P.M. e si sostiene che il riferimento, in sentenza, alla circostanza per cui la gran parte dei reperti in sequestro presentavano una concentrazione di thc di sicura efficacia drogante tradirebbe un approccio non approfondito sulla questione. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, con conseguente applicazione di pena eccessiva. Il diniego sarebbe supportato da motivazione che fa riferimento ad elementi non spiegati in maniera sufficiente, siccome non suffragati da indicazioni che li giustifichino appieno. Così, innanzitutto, deve intendersi per le richiamate modalità del fatto, a fronte di una coltivazione svolta nella veste di imprenditore agricolo, alla luce del sole, e della detenzione di un modesto numero di confezioni di canapa light rinvenute nell'esercizio di attività commerciale appositamente autorizzata. Né si spiega, quanto al comportamento processuale, quale sarebbe la attività e quali le intercettazioni di stampo negativo. L'imputato avrebbe, di converso, partecipato lealmente ad ogni fase del procedimento e i precedenti penali sarebbero modesti. E per essi, pure evocati, mancherebbe ogni specificazione. 4 1. Il primo motivo è inammissibile innanzitutto laddove si contesta il travisamento delle risultanze processuali, senza alcuna allegazione delle stesse, comprese le consulenze dei tecnici di parte di cui si lamentano mancate comparazioni ed errori di applicazione scientifica. E' evidente che tali deduzioni risentono della mancata autosufficienza del ricorso, posto il noto principio per cui il vizio del travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, come tali comprensivi anche dei contenuti di consulenze, impone l’allegazione integrale dell’atto e non di un mero stralcio, come accaduto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 ). Quanto alla tesi difensiva per cui la legge n. 242/2016 non delimiterebbe il novero delle coltivazioni e produzioni esenti, a date condizioni, da rilevanza penale, la sentenza appare invece corretta e in linea a quanto sul punto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui va ribadito che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). La sentenza è corretta anche laddove, rispetto al caso in esame, fa in concreto applicazione anche dell'ulteriore principio per cui in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). La Corte ha in proposito spiegato come il compendio probatorio abbia escluso la riconduzione della coltivazione (e relativi prodotti) effettuata dall'imputato dal novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, a date condizioni, la rilevanza penale della coltivazione dell'imprenditore agricolo, così che ogni argomentazione difensiva che parta dalla considerazione, quale parametro di riferimento, della L. n. 242/2016, risulta errata e priva di fondamento già per assenza del suo presupposto fattuale e normativo. La corte, in tale quadro, ha altresì conseguentemente sancito la rilevanza penale della coltivazione contestata sulla base di considerazioni tecniche di cui è spiegata la funzione probatoria a supporto della decisione di condanna, attraverso la rilevazione della 5 significatività di un congruo numero di reperti rispetto al superamento della percentuale dello 0,5% di THC contenuto. Né manca la spiegazione dei criteri, tutt'altro che arbitrari, sottesi alla scelta dei reperti stessi analizzati, intesi quali campioni efficaci rispetto al totale delle piante rinvenute;
criteri indicati nel raggruppamento delle piante per stato della crescita e loro caratteristiche. Rispetto a tale ultimo profilo, da una parte, l'evidenziata assenza di autosufficienza rispetto alle asseritamente più pertinenti considerazioni del consulente della difesa fa sì che queste ultime non possano trovare rilievo, per ciò solo, in questa sede;
dall'altra, deve aggiungersi che si tratta di considerazioni incidenti sul merito della vicenda ossia connotanti il mero fatto, sottratto alla analisi di questa Corte. Non da ultimo e dirimente, quale questione giuridica come tale rilevabile direttamente anche da questa Corte, appare comunque il principio secondo il quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, ( per vero attestata dalle stesse analisi tossicologiche qui contestate) a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 02) 2. Quanto al secondo motivo, devono ribadirsi considerazioni analoghe a quella già prima elaborate in ordine al carattere fattuale e non autosufficiente delle censure sollevate. 3. Quanto al terzo motivo, le attenuanti sono state escluse, tra l'altro, per la negativa personalità del ricorrente alla luce dei precedenti penali a carico, indicati in sentenza anche come specifici, senza che sia stata formulata puntuale quanto doverosa confutazione al riguardo;
precedenti che già appaiono integrare come tali elementi sufficienti a corroborare adeguatamente la decisione. Va qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenua il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 6 riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 04/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SE LL LD TO