Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 185
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al concorso nella coltivazione di 99 piante di Canapa Sativa L.

    Il motivo è inammissibile per vizio di travisamento della prova, non essendo state allegate le risultanze processuali e le consulenze di parte. La sentenza è corretta nel ritenere che la legge 242/2016 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2. Si ribadisce che la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L. integra il reato ex art. 73, d.P.R. 309/90, anche con THC inferiore ai limiti, salvo che siano concretamente privi di ogni efficacia drogante. Il compendio probatorio ha escluso la riconduzione della coltivazione dell'imputato agli ambiti produttivi contemplati dalla L. 242/2016. La rilevanza penale della coltivazione è stata sancita sulla base di considerazioni tecniche che hanno accertato il superamento della percentuale dello 0,5% di THC. I criteri di selezione dei reperti non sono arbitrari, essendo basati sul raggruppamento per stato di crescita e caratteristiche. La configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti è indipendente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico e la sua attitudine a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al capo 7).

    Le censure sollevate hanno carattere fattuale e non sono autosufficienti, analogamente a quanto già considerato per il primo motivo. Pertanto, il motivo è inammissibile.

  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

    Le attenuanti generiche sono state escluse per la negativa personalità del ricorrente, alla luce dei precedenti penali specifici indicati in sentenza, senza che sia stata formulata una puntuale confutazione. I precedenti penali sono sufficienti a corroborare adeguatamente la decisione. La sussistenza di circostanze attenuanti è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. Un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione può essere sufficiente per il diniego del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 185
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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