Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Del Buono, Claudiahilde Perugini, Rosaria Zucconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocata Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
previa sospensione,
- del Decreto del Questore della Provincia di Lucca prot. -OMISSIS- del 12.10.2022, notificato al ricorrente in data 17.10.2022, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato al sig. Idrizi per motivi di lavoro subordinato e in scadenza al 4.02.2023;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti ivi, compreso, per quanto occorrer possa, l'atto della Questura di Lucca – Ufficio Immigrazione – II Sezione prot. n. -OMISSIS- del 20.07.2022, avente ad oggetto “procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IA De CE e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- - cittadino di nazionalità albanese - era titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza al 4 febbraio 2023, ottenuto a seguito della conversione del precedente permesso di soggiorno conseguito per speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, ex art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione” (di seguito solo Testo unico), per rimanere al fianco dei figli minorenni.
A seguito della sentenza pronunciata dalla Corte penale di Cassazione in data 4 luglio 2022, nei riguardi del ricorrente è divenuta definitiva la condanna inflitta dal Tribunale di Lucca (con sentenza dell’11 aprile 2016) alla reclusione di sei anni e sei mesi, da scontare presso la Casa circondariale di Massa, e al pagamento della multa di € 29.000, per reati in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309/1990, aggravati per essere stati commessi, negli anni 2006/2007, da tre o più persone in concorso tra loro.
Con nota del 20 luglio 2022, la Questura di Lucca ha trasmesso al ricorrente la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 nella quale si informava l’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Testo unico, stante l’intervenuta condanna, in via definitiva, per un reato ostativo alla permanenza sul territorio dello Stato.
Il ricorrente ha quindi inviato le proprie memorie difensive, in data 19 agosto 2022 e 3 ottobre 2022.
Acquisite le osservazioni dell’interessato e svolti ulteriori approfondimenti, il 17 ottobre 2022, allo stesso è stato notificato il provvedimento definitivo di revoca del permesso di soggiorno, oggetto dell’odierno gravame, nel quale, oltre alla condanna sopra citata, si richiamava un’ulteriore sentenza di condanna a due anni di reclusione e al pagamento di una multa di € 2.000, emessa a seguito di patteggiamento nel 2010, per la commissione di altri reati in materia di stupefacenti (cfr. doc. n. 1).
Nel provvedimento si legge che nel caso di specie non sarebbe possibile dare applicazione all’art. 5, comma 5, secondo periodo del Testo unico, che impone l’effettuazione di un bilanciamento tra interessi pubblici e privati contrapposti, tenendo conto dei legami familiari dell’interessato; tale previsione si riferirebbe infatti alle sole ipotesi di permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare e non anche alla speciale autorizzazione ex art. 31 di cui era inizialmente titolare il ricorrente, poi convertita in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In ogni caso, l’Amministrazione ha ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a non fare permanere sul proprio territorio una persona ritenuta socialmente pericolosa, per la natura e la gravità dei reati commessi.
1.1. In punto di fatto il ricorrente espone:
- che i reati per i quali è stato condannato in via definitiva nell’anno 2022 sono stati commessi negli anni 2006/2008, in epoca assai risalente;
- che da molti anni egli lavora e mantiene onestamente la propria famiglia, composta dalla moglie e dai due figli minorenni, che frequentano regolarmente la scuola;
- che nel mese di marzo 2023, dopo essere stato ristretto in carcere, ha ottenuto l’autorizzazione al lavoro esterno presso l’impresa edile dove già lavorava (cfr. doc. n. 9 e n. 16);
- che nel mese di ottobre 2024 - in considerazione della condotta positiva, del contesto familiare e affettivo del ricorrente nonché dell’assenza, verificata, di contatti con la criminalità - gli è stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali;
- che attualmente continua a lavorare presso la stessa impresa (cfr. doc. n. 11) e sta scontando la pena residua presso la propria abitazione.
1.2. Con la prima censura il ricorrente lamenta l’erronea ed illegittima applicazione automatica delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998.
L’Amministrazione si sarebbe invero basata soltanto sulla presenza delle condanne penali, ritenute di per sé ostative alla conservazione del permesso di soggiorno, illegittimamente omettendo di valutare le numerose, favorevoli circostanze evidenziate nelle memorie procedimentali e ribadite nel presente giudizio.
L’Amministrazione, dunque, non avrebbe operato il bilanciamento di interessi che, in deroga all’automatismo previsto dal primo periodo dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, sarebbe invece imposto dal secondo periodo della stessa disposizione per lo “straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29…”.
Per escludere l'operatività della deroga, l’Amministrazione ha evidenziato, in particolare, che il ricorrente si è regolarizzato con la speciale autorizzazione di cui all'art. 31 del Testo unico, convertito successivamente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mentre la previsione contenuta al secondo periodo dell’art. 5, comma 5 cit. si riferirebbe soltanto allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare; tale interpretazione contrasterebbe tuttavia con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della citata disposizione, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, e non anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
1.2.1. Con la seconda censura il ricorrente afferma che, in ogni caso, il provvedimento di revoca impugnato sarebbe illegittimo per avere ritenuto dirimente – in modo del tutto acritico e presuntivo – il giudizio di pericolosità effettuato molti anni addietro dal giudice penale di primo grado che ha pronunciato la condanna per i reati commessi nel periodo 2006-2007.
Pertanto, pur prendendo atto della presenza dei vincoli familiari del ricorrente e degli altri indici del suo positivo inserimento sociale e lavorativo, l’Amministrazione – contraddittoriamente – non li avrebbe poi effettivamente considerati ai fini della prognosi di effettiva pericolosità sociale.
2. Si sono costituiti, con memoria di stile, il Ministero dell’Interno e la Questura di Lucca.
Quest’ultima, nella relazione predisposta ai fini del presente giudizio, dopo avere puntualmente ricostruito la vicenda, da un lato, ha affermato di avere operato il bilanciamento tra le esigenze di tutela dei minori e del nucleo familiare del ricorrente e le esigenze di sicurezza che sarebbero lese dalla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, ritenendo queste ultime prevalenti per la natura e per la gravità delle condanne riportate dall’interessato; dall’altro lato, si è rimessa alla “valutazione dell’autorità adita” significando che “aldilà delle motivazioni e delle singole posizioni, la presenza di un nucleo familiare strutturato e documentatamente integrato e l’assenza di condotte illecite negli ultimi anni nonché la continuità nelle prestazioni lavorative del ricorrente si ritiene meritino una attenta ulteriore valutazione” (cfr. relazione prot. n. 3117 del 23 gennaio 2023, depositata in atti il 24 gennaio 2023).
3. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza per lo smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026, sulla base degli scritti difensivi delle parti.
4. Le censure formulate nel ricorso, che si esaminano congiuntamente, sono fondate nei termini di seguito precisati.
L’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, al primo periodo prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Il secondo periodo precisa che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»”.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”.
Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; la Corte di Strasburgo ha infatti affermato che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese e che gli Stati mantengono perciò il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva; tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, l’art. 8 citato impone un ponderato bilanciamento del diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l’esigenza di prevenire minacce all’ordine pubblico ( ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, CH e altri c. Italia).
4.1. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ai fini dell’eventuale revoca del permesso di soggiorno dell’odierno ricorrente, occorreva dunque effettuare un concreto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento dal territorio nazionale del soggetto condannato in via definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti e l’interesse alla tutela del nucleo familiare e dei figli minorenni dello stesso.
Ai fini di tale bilanciamento, come evidenziato dalla stessa Amministrazione resistente nella memoria difensiva di cui si è dato conto ai paragrafi che precedono, è necessario analizzare puntualmente e dare rilievo a tutte le circostanze favorevoli prospettate dal ricorrente, per effettuare una prognosi di pericolosità in concreto.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato, posto che in esso l’Amministrazione si è sostanzialmente limitata a richiamare le sentenze penali di condanna pronunciate nei riguardi del ricorrente e ad evidenziare la gravità dei reati dallo stesso commessi, senza tuttavia dare atto dell’avvenuta, puntuale ponderazione delle innumerevoli e documentate circostanze prospettate già in sede procedimentale (quali, a mero titolo di esempio, la notevole risalenza dei fatti di reato contestati, la prolungata e continuativa assenza di ulteriori condotte illecite, la presenza di un nucleo familiare strutturato e documentatamente integrato, la stabilità delle prestazioni lavorative) che, nel loro complesso, possono costituire indici significativi del positivo inserimento sociale e lavorativo e, in ultima istanza, della attuale pericolosità dell’interessato.
Non risulta, pertanto, essere stata svolta una specifica e concreta comparazione tra l’interesse all’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale e quelli – particolarmente sensibili – alla tutela del nucleo familiare e dei figli minorenni.
5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l’effetto, il provvedimento di revoca impugnato va annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
6. Le spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica e giuridica indicata in sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
IA De CE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De CE | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.