Sentenza 28 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2019, n. 23267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23267 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YE ZA ID nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2018 del TRIB. LIBERIA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA il quale conclude per il rigetto E' presente l'avvocato MARROCCO STEFANO del foro di RIETI in difesa di: YE ZA ID il quale si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AD AR SA, indagato per reati di rapina (capo 2), di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 10) e di associazione a delinquere (capo 15) e attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ricorre avverso l'ordinanza resa il 15/10/2018 dal Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame contro il provvedimento del Gip.
2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Questa si è prevalentemente incentrata sul grave quadro indiziario e sulle indagini svolte, argomentando in maniera contraddittoria e illogica sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Si sospetta che il SA, considerato soggetto particolarmente spregiudicato e scaltro, sia inserito in un contesto internazionale di operazioni illecite. Sotto lo specifico profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione, il ricorrente osserva che, se è vero, come rileva il Tribunale, che vi è differenza tra attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed attualità e concretezza delle condotte criminose, risulta tuttavia illogica la conclusione cui questo perviene laddove afferma che «tra le condotte contestate e la data di emissione dell'ordinanza impugnata intercorre un arco temporale non particolarmente significativo che nei casi più risalenti raggiunge poco più di due anni». Così dicendo, però, il Giudice omette di tener debito conto del fatto che, come emerge dalle indagini, è trascorso oltre un anno e mezzo dall'ultimo fatto accertato a livello captativo. Arco temporale del tutto incongruo rispetto alla presunta attualità del comportamento recidivante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre premettere che,—secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condividerrordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (dep. il 04/01/2012) Siciliano, Rv. 251760].
3. Con riferimento alle censure mosse dal SA in punto di valutazione del pericolo di reiterazione del reato, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che la I verifica dell'esistenza di concreti elementi indicativi in tal senso deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'imputato [Sez. 3, n. 15925 del 18/12/2015, Macrì, Rv. 266829; Sez. 3, n. 14846 del 05/03/2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Cavallari, Rv. 2372409] e che detto pericolo può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati, che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e, quindi, anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. Pur a fronte delle modifiche recentemente apportate dalla legge n. 47/2015 al sistema delle misure cautelari, devono invero ritenersi tuttora validi i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati, nei termini e limiti in cui la Corte lo aveva già valorizzato prima della cennata novella legislativa: sul punto si ricorda l'orientamento espresso da questa Sezione (n. 35861 del 10/10/2006, Mascia, Rv. 235041), secondo cui l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato;
tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato [Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa e altro, Rv. 254936; Sez. 4, n. 6717 del 26/06/2007, dep. 2008, Rocchetti, Rv. 239019]. Anche nell'attuale quadro normativo, la Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902: in motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la sussistenza di un onere motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.). Permane dunque valido il principio secondo cui, per stabilire se vi sia attualità del pericolo di reiterazione di reati, non é sufficiente fare riferimento al decorso del tempo, occorrendo all'uopo sottoporre a scrutinio le peculiarità della vicenda cautelare;
e, se é vero che, in base alla novella legislativa, l'attualità e concretezza del pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, purtuttavia va ricordato che, in merito all'applicabilità dei criteri così introdotti dalla L. n. 47/2015, la Corte ha recentemente avuto modo di precisare che, sebbene il divieto previsto dall'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla L n. 47/2015, non consenta di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, esso non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168).
4. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ha preliminarmente richiamato consolidati principi giurisprudenziali, che si intendono qui ribaditi, a mente dei quali il requisito dell'attualità dell'anzidetto pericolo, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., dalla L. n. 47/2015, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità dl periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232). Ne consegue che, quando il delitto accertato risalga nel tempo, in tanto può rinvenirsi l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in quanto l'indagato continui a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il delitto stesso era maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949). Al riguardo, il Tribunale, illustrato il grave quadro indiziario a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati, dava in particolare conto, per quanto attiene al profilo delle esigenze cautelari, di una vasta rete di contatti del SA con soggetti italiani e stranieri finalizzati allo spostamento di cospicue somme di denaro verso l'estero sia attraverso Money Transfer, sia attraverso un sistema fiduciario e informale, basato su una rete di intermediari, tradizionalmente impiegato nel mondo arabo, il c.d. Hawala, in base al quale l'hawaladar riceve dall'ordinante la somma di denaro che quest'ultimo vuole trasferire e l'hawaladar del paese di destinazione liquida il denaro al beneficiario. Il SA risulta essere inserito in un contesto internazionale proprio attraverso l'utilizzo della Hawala, contribuendo all'individuazione di nuovi progetti criminosi mediante la coltivazione di contatti con i propri referenti esteri volti a procacciare nuovi lavori. Il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, afferma l'impugnata ordinanza, attesta la esistenza di un'associazione criminale di cui il SA é partecipe. Frequenti sono infatti i contatti reciproci tra gli indagati e dimostrata la consapevolezza in capo a ciascuno di far parte di una struttura organizzata e coesa. In particolare, il prevenuto è risultato collaborare attivamente con il coindagato TH KA nella scelta delle strategie criminali mantenendo contatti con i referenti di costui per l'attuazione di nuovi progetti illeciti da portare a compimento in territori esteri. La vivace progettualità degli indagati, tra i quali l'odierno prevenuto, non si arrestava neppure di fronte agli interventi delle Forze dell'ordine. Nonostante le perquisizioni subite nella metà di gennaio 2017, il SA prendeva a parte insieme ai coindagati KA e IC alla truffa compiuta in Austria.
5. Ciò premesso, e venendo allo specifico delle esigenze cautelari, di cui il ricorrente invoca un'attenuazione, l'impugnata ordinanza rileva che tra le condotte contestate all'indagato e la data di emissione dell'ordinanza impugnata intercorre un arco temporale non particolarmente significativo che, nei casi più risalenti, raggiunge poco più di due anni;
tutte le condotte restano circoscritte al periodo di monitoraggio ambientale e delle utenze telefoniche, «sicché non può escludersi la continuazione dell'attività illecita dopo la cessazione delle captazioni ed anzi proprio la radicata ed invalsa abitudine a ricercare facili guadagni in operazioni fraudolente anche al di fuori del contesto associativo rende difficile ipotizzare un'interruzione delle condotte criminose». Osserva come l'applicata misura degli arresti domiciliari si riveli quale presidio minimo ed irrinunciabile di cautela per la salvaguardia delle ravvisate esigenze preventive. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione del tutto adeguata e priva di cedimenti logici o manifeste contraddizioni e che risponde perfettamente ai requisiti indicati nelle richiamate pronunce, anche per ciò che attiene il tempo trascorso dalla commissione del reato. Più precisamente, in ordine alla motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, deve osservarsi, in linea generale, come sia richiesto al giudice di indicare soltanto gli elementi specifici che, nel caso concreto, fanno ragionevolmente ritenere che quella applicata sia la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari. Occorre poi ricordare che non è necessaria l'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo invece sufficiente l'indicazione, da parte del giudice, con argomenti logico- giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, degli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere detta misura la più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo così assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060). Nella fattispecie, dunque, le considerazioni sulla gravità del fatto e la personalità dell'indagato svolte dai Giudici del riesame risultano del tutto sufficienti a giustificare la scelta della misura degli arresti domiciliari.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 21 febbraio 201