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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2023, n. 38875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38875 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 6 ottobre 2022, la Corte d'assise d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale SE IL RO aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con: Penale Sent. Sez. 1 Num. 38875 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/03/2023 a) sentenza della Corte d'assise d'appello in data 21 ottobre 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei reati di ricettazione, lesioni pluriaggravate anche dal metodo mafioso, estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, commessi tra maggio e novembre 2014; b) sentenza della Corte d'appello di Roma in data 2 luglio 2020, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e dei reati fine, commessi tra il marzo 2014 e il febbraio 2016. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha affermato che la diversa natura e oggettività giuridica dei reati giudicati con le due sentenze, nonché la coincidenza solo parziale dell'arco temporale in cui essi erano stati commessi non consentiva di ritenere che essi fossero espressione di un unico disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza il RO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione prospettando un unico articolato profilo di censura. Si deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso senza tener conto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma che collocava l'estorsione commessa ai danni di Campanella nell'ambito del sodalizio criminale cui apparteneva il RO. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che la sentenza della Corte d'appello di Roma avente ad oggetto il reato associativo aveva già riconosciuto la continuazione "interna", tra l'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e gli ulteriori reati fine. Si evidenzia inoltre come il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto né del fatto che entrambe le sentenze costituivano sviluppo del medesimo procedimento penale, né della circostanza che i reati oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello erano legati da un nesso di strumentalità con l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, essedo orientati finalisticamente al rafforzamento del sodalizio criminale. L'ordinanza impugnata avrebbe, altresì, omesso di verificare la sussistenza degli indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità come sintomatici della sussistenza di un identico disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Z. 2. Giova preliminarmente rilevare che il riconoscimento della continuazione postula, sia in fase di cognizione che in sede di esecuzione, la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò richiede pertanto la verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Sul piano probatorio, il condannato che, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina della continuazione, ha l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Si è peraltro precisato che il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 - 01). Spetta al giudice dell'esecuzione, tenuto conto delle allegazioni difensive e attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840). 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che le censure del ricorrente siano in parte generiche ovvero non consentite perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi già presi in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 3 L'ordinanza impugnata, sia pure con motivazione scarna, ha dato conto delle ragioni per cui ha escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, evidenziando sia la diversa natura e oggettività giuridica dei reati giudicati dalle sentenze richiamate dal ricorrente, sia la coincidenza solo parziale dell'ambito temporale in cui gli stessi risultano commessi. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente, pur richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, non ha tuttavia dato conto della loro concreta sussistenza, essendosi limitato ad allegare la parziale coincidenza temporale delle condotte criminose oggetto delle due sentenze e l'origine unitaria delle indagini ad essi relative. Trattasi di elementi che non hanno valore dirimente, potendo al più apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, ma che certamente non costituiscono di per sé "indizio necessario" dello stesso. Neppure costituisce elemento determinante per comprovare la sussistenza di un unitario disegno criminoso la circostanza - anch'essa valorizzata dalla difesa - che le condotte giudicate dalla Corte d'assise d'appello (ricettazione, lesioni pluriaggravate ed estorsione pluriaggravata) fossero strumentali e finalisticamente oriente al rafforzamento del sodalizio criminoso oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma. Invero, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; conf.: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01). Conseguentemente, la commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio criminoso costituisce un elemento privo di univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. Nella specie, la difesa non ha allegato elementi sintomatici del fatto che il RO, già al momento della sua adesione nel marzo 2014 alla associazione criminosa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avesse programmato la commissione della ricettazione, delle lesioni pluriaggravate e della estorsione pluriaggravata commesse tra il maggio e il novembre 2015, sicché la censura risulta formulata in termini del tutto generici. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle AS delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 6 ottobre 2022, la Corte d'assise d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale SE IL RO aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con: Penale Sent. Sez. 1 Num. 38875 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/03/2023 a) sentenza della Corte d'assise d'appello in data 21 ottobre 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei reati di ricettazione, lesioni pluriaggravate anche dal metodo mafioso, estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, commessi tra maggio e novembre 2014; b) sentenza della Corte d'appello di Roma in data 2 luglio 2020, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e dei reati fine, commessi tra il marzo 2014 e il febbraio 2016. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha affermato che la diversa natura e oggettività giuridica dei reati giudicati con le due sentenze, nonché la coincidenza solo parziale dell'arco temporale in cui essi erano stati commessi non consentiva di ritenere che essi fossero espressione di un unico disegno criminoso. 2. Avverso tale ordinanza il RO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione prospettando un unico articolato profilo di censura. Si deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso senza tener conto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma che collocava l'estorsione commessa ai danni di Campanella nell'ambito del sodalizio criminale cui apparteneva il RO. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che la sentenza della Corte d'appello di Roma avente ad oggetto il reato associativo aveva già riconosciuto la continuazione "interna", tra l'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e gli ulteriori reati fine. Si evidenzia inoltre come il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto né del fatto che entrambe le sentenze costituivano sviluppo del medesimo procedimento penale, né della circostanza che i reati oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello erano legati da un nesso di strumentalità con l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, essedo orientati finalisticamente al rafforzamento del sodalizio criminale. L'ordinanza impugnata avrebbe, altresì, omesso di verificare la sussistenza degli indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità come sintomatici della sussistenza di un identico disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Z. 2. Giova preliminarmente rilevare che il riconoscimento della continuazione postula, sia in fase di cognizione che in sede di esecuzione, la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò richiede pertanto la verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Sul piano probatorio, il condannato che, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina della continuazione, ha l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, al fine di evitare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Si è peraltro precisato che il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 - 01). Spetta al giudice dell'esecuzione, tenuto conto delle allegazioni difensive e attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840). 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che le censure del ricorrente siano in parte generiche ovvero non consentite perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi già presi in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 3 L'ordinanza impugnata, sia pure con motivazione scarna, ha dato conto delle ragioni per cui ha escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, evidenziando sia la diversa natura e oggettività giuridica dei reati giudicati dalle sentenze richiamate dal ricorrente, sia la coincidenza solo parziale dell'ambito temporale in cui gli stessi risultano commessi. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente, pur richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, non ha tuttavia dato conto della loro concreta sussistenza, essendosi limitato ad allegare la parziale coincidenza temporale delle condotte criminose oggetto delle due sentenze e l'origine unitaria delle indagini ad essi relative. Trattasi di elementi che non hanno valore dirimente, potendo al più apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, ma che certamente non costituiscono di per sé "indizio necessario" dello stesso. Neppure costituisce elemento determinante per comprovare la sussistenza di un unitario disegno criminoso la circostanza - anch'essa valorizzata dalla difesa - che le condotte giudicate dalla Corte d'assise d'appello (ricettazione, lesioni pluriaggravate ed estorsione pluriaggravata) fossero strumentali e finalisticamente oriente al rafforzamento del sodalizio criminoso oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma. Invero, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; conf.: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01). Conseguentemente, la commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio criminoso costituisce un elemento privo di univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. Nella specie, la difesa non ha allegato elementi sintomatici del fatto che il RO, già al momento della sua adesione nel marzo 2014 alla associazione criminosa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avesse programmato la commissione della ricettazione, delle lesioni pluriaggravate e della estorsione pluriaggravata commesse tra il maggio e il novembre 2015, sicché la censura risulta formulata in termini del tutto generici. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle AS delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.