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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7307/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7307/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Busso Francesca;
Parte_1
- R.G.D. 2.0 convenuta); Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione, la lettera di dimissioni e le buste paga ricevute, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che l'obbligo di parte convenuta di pagare al ricorrente il t.f.r. da questi maturato nel precedente rapporto di lavoro è dimostrato con il contratto di cessione del rapporto di lavoro
(doc. 4);
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
1 R.G.L. 7307/2024
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 10.095 (di cui €
3.378,65 a titolo di t.f.r.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7307/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Busso Francesca;
Parte_1
- R.G.D. 2.0 convenuta); Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione, la lettera di dimissioni e le buste paga ricevute, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che l'obbligo di parte convenuta di pagare al ricorrente il t.f.r. da questi maturato nel precedente rapporto di lavoro è dimostrato con il contratto di cessione del rapporto di lavoro
(doc. 4);
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
1 R.G.L. 7307/2024
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 10.095 (di cui €
3.378,65 a titolo di t.f.r.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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