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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
MARIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
SCARAMUZZINO LUIGI e CAPALBO PASQUALINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il proprio Parte_1
fratello formulando domanda di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1
conseguenti alle lesioni personali subite dall'attore a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi nei suoi confronti dal convenuto.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che in data 19.04.2017, nel corso di una riunione familiare avente ad oggetto la divisione dei beni lasciati in eredità dal defunto padre, il convenuto sparava dei proiettili diretti verso di Controparte_1 lui ed il proprio figlio;
l'attore veniva colpito alla gamba, alla coscia e al gluteo;
Per_1
pagina 1 di 6 - che una volta terminati i proiettili nel caricatore della pistola, continuava la sua Controparte_1
condotta illecita scagliandosi contro il fratello e il nipote;
Parte_1 Per_1
- che per tali fatti veniva ricoverato, il medesimo giorno, presso l'Ospedale di Parte_1
CR e veniva dimesso il successivo 22 aprile;
- che a seguito dell'aggressione sporgeva formale denuncia insieme al figlio Parte_1
Parte_2
- che per i fatti esposti il convenuto subiva il procedimento penale n. 1298/2017 R.G.N.R., conclusosi con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato, con la quale il Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di CR applicava la pena di anni tre ed € 2.000,00 di multa di reclusione per i reati di cui ai capi di imputazione con riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità di con conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento del danno, quantificabile in € 20.000,00 - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia - comprensiva del danno non patrimoniale, del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1).1 Ritualmente si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, contestava i fatti così come descritti dall'attore; contestava altresì la domanda attorea in punto di quantum, ritenendo la somma richiesta esorbitante rispetto ad un ricovero ospedaliero di soli sei giorni. In particolare, parte convenuta riteneva abnorme la valutazione medico-legale delle lesioni subite e la conseguente quantificazione del danno biologico.
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione di testimoni e CTU medico-legale.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21.11.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, all'11.01.2024.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 6 2) In merito all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta sulla improcedibilità per mancata negoziazione assistita, si osserva che è stata versata in atti la prova dell'invito alla negoziazione inviato dall'attore al convenuto, come richiesto dal Giudice all'udienza del 16.01.2025. L'eccezione è quindi da considerarsi superata.
3) Quanto al merito della lite, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
3).1 Quanto all'an debeatur, la responsabilità del convenuto risulta comprovata dall'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio. Le deposizioni testimoniali hanno dettagliatamente confermato la ricostruzione dei fatti presentata dall'attore, come documentato nel verbale di causa del 28.03.2022.
Di particolare rilevanza probatoria appare anche la sentenza n. 70/2017 emessa dal Tribunale di
CR (Ufficio GUP) nel procedimento n. 1298/2017 R.G.N.R., n. 963/2017 R.G. GIP, che ha inflitto a una pena di tre anni e 2.000 euro di multa per i medesimi fatti. Controparte_1
In merito alla valenza della sentenza di patteggiamento, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui tale pronuncia - pur non avendo efficacia diretta nel giudizio civile ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p. - costituisce comunque un legittimo elemento di prova, valutabile dal giudice in virtù dell'assenza di tassatività probatoria in ambito civile e della possibilità per le parti di contestare in quella sede i fatti accertati penalmente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 -,
Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
Il complesso degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, unitamente all'assenza di specifiche contestazioni da parte del convenuto sulla ricostruzione fattuale, consente quindi di ritenere pienamente provata la responsabilità di per le lesioni subite da Controparte_1 Parte_1
3).2 Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da deve rilevarsi che la CTU Parte_1 nominata nel corso del giudizio, dott.ssa , ha accertato: che l'attore, a seguito Persona_2 dell'aggressione, ha riportato “Tragitto intramuscolare della coscia sinistra da proiettile non ritenuto
e del gluteo sinistro con proiettile ritenuto a livello del coccige”, lesioni ritenute in nesso di causalità con l'aggressione per cui è causa;
che da tali lesioni è derivato un periodo per inabilità temporanea totale di giorni 10; per inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10; per inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 15 e per inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 15 giorni pagina 3 di 6 con sofferenza psico-fisica di grado 3; che sono residuati postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica globale nella misura del 2%.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale nei limiti di seguito espressi.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 66 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ.
26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di
Euro 4.025,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea mediamente pari a 3 in una scala da 1 a 5) e di Euro 2.498,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 6.523,00 in valori monetari attuali.
Trattandosi di liquidazione del danno conseguente a reato doloso, tenuto conto in particolare delle modalità di compimento del fatto illecito, del contesto nel quale i fatti sono stati compiuti e delle conseguenti sofferenze in capo alla vittima, si ritiene di personalizzare la liquidazione sopra esposta con il riconoscimento a titolo di danno non patrimoniale della somma onnicomprensiva di Euro
7.522,00.
pagina 4 di 6 3).3 Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 7.522,00 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (19.04.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 19.04.2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione dell'attività espletata e della modesta complessità delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Spese di CTU – liquidate come da separato decreto del 27.11.2023 – definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_1 Parte_1
di Euro 7.522,00, oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
pagina 5 di 6 - condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
CR, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALERNO Parte_1 C.F._1
MARIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
SCARAMUZZINO LUIGI e CAPALBO PASQUALINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il proprio Parte_1
fratello formulando domanda di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1
conseguenti alle lesioni personali subite dall'attore a causa dei colpi d'arma da fuoco esplosi nei suoi confronti dal convenuto.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che in data 19.04.2017, nel corso di una riunione familiare avente ad oggetto la divisione dei beni lasciati in eredità dal defunto padre, il convenuto sparava dei proiettili diretti verso di Controparte_1 lui ed il proprio figlio;
l'attore veniva colpito alla gamba, alla coscia e al gluteo;
Per_1
pagina 1 di 6 - che una volta terminati i proiettili nel caricatore della pistola, continuava la sua Controparte_1
condotta illecita scagliandosi contro il fratello e il nipote;
Parte_1 Per_1
- che per tali fatti veniva ricoverato, il medesimo giorno, presso l'Ospedale di Parte_1
CR e veniva dimesso il successivo 22 aprile;
- che a seguito dell'aggressione sporgeva formale denuncia insieme al figlio Parte_1
Parte_2
- che per i fatti esposti il convenuto subiva il procedimento penale n. 1298/2017 R.G.N.R., conclusosi con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato, con la quale il Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di CR applicava la pena di anni tre ed € 2.000,00 di multa di reclusione per i reati di cui ai capi di imputazione con riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità di con conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento del danno, quantificabile in € 20.000,00 - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia - comprensiva del danno non patrimoniale, del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1).1 Ritualmente si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, contestava i fatti così come descritti dall'attore; contestava altresì la domanda attorea in punto di quantum, ritenendo la somma richiesta esorbitante rispetto ad un ricovero ospedaliero di soli sei giorni. In particolare, parte convenuta riteneva abnorme la valutazione medico-legale delle lesioni subite e la conseguente quantificazione del danno biologico.
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione di testimoni e CTU medico-legale.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21.11.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, all'11.01.2024.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 6 2) In merito all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta sulla improcedibilità per mancata negoziazione assistita, si osserva che è stata versata in atti la prova dell'invito alla negoziazione inviato dall'attore al convenuto, come richiesto dal Giudice all'udienza del 16.01.2025. L'eccezione è quindi da considerarsi superata.
3) Quanto al merito della lite, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
3).1 Quanto all'an debeatur, la responsabilità del convenuto risulta comprovata dall'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio. Le deposizioni testimoniali hanno dettagliatamente confermato la ricostruzione dei fatti presentata dall'attore, come documentato nel verbale di causa del 28.03.2022.
Di particolare rilevanza probatoria appare anche la sentenza n. 70/2017 emessa dal Tribunale di
CR (Ufficio GUP) nel procedimento n. 1298/2017 R.G.N.R., n. 963/2017 R.G. GIP, che ha inflitto a una pena di tre anni e 2.000 euro di multa per i medesimi fatti. Controparte_1
In merito alla valenza della sentenza di patteggiamento, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui tale pronuncia - pur non avendo efficacia diretta nel giudizio civile ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p. - costituisce comunque un legittimo elemento di prova, valutabile dal giudice in virtù dell'assenza di tassatività probatoria in ambito civile e della possibilità per le parti di contestare in quella sede i fatti accertati penalmente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 -,
Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
Il complesso degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, unitamente all'assenza di specifiche contestazioni da parte del convenuto sulla ricostruzione fattuale, consente quindi di ritenere pienamente provata la responsabilità di per le lesioni subite da Controparte_1 Parte_1
3).2 Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da deve rilevarsi che la CTU Parte_1 nominata nel corso del giudizio, dott.ssa , ha accertato: che l'attore, a seguito Persona_2 dell'aggressione, ha riportato “Tragitto intramuscolare della coscia sinistra da proiettile non ritenuto
e del gluteo sinistro con proiettile ritenuto a livello del coccige”, lesioni ritenute in nesso di causalità con l'aggressione per cui è causa;
che da tali lesioni è derivato un periodo per inabilità temporanea totale di giorni 10; per inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10; per inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 15 e per inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 15 giorni pagina 3 di 6 con sofferenza psico-fisica di grado 3; che sono residuati postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica globale nella misura del 2%.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale nei limiti di seguito espressi.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 66 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ.
26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di
Euro 4.025,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea mediamente pari a 3 in una scala da 1 a 5) e di Euro 2.498,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di Euro 6.523,00 in valori monetari attuali.
Trattandosi di liquidazione del danno conseguente a reato doloso, tenuto conto in particolare delle modalità di compimento del fatto illecito, del contesto nel quale i fatti sono stati compiuti e delle conseguenti sofferenze in capo alla vittima, si ritiene di personalizzare la liquidazione sopra esposta con il riconoscimento a titolo di danno non patrimoniale della somma onnicomprensiva di Euro
7.522,00.
pagina 4 di 6 3).3 Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 7.522,00 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (19.04.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 19.04.2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione dell'attività espletata e della modesta complessità delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Spese di CTU – liquidate come da separato decreto del 27.11.2023 – definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_1 Parte_1
di Euro 7.522,00, oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
pagina 5 di 6 - condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
CR, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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