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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 17046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17046 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 04/09/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 609-novies cod. pen. nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2021, irrevocabile l’8 aprile 2022, pena espiata in carcere tra il 28 febbraio 2022 ed il 27 febbraio 2024 e, nel periodo successivo a tale data, in affidamento in prova con esito positivo. Con successiva ordinanza del 22 settembre 2025, su una richiesta dei Carabinieri che avevano dato esecuzione al provvedimento, che riferivano di aver appreso che il condannato aveva in programma un viaggio all’estero e chiedevano se lo stesso potesse essere ritenuto autorizzato ad effettuarlo, lo stesso magistrato ha aggiunto la prescrizione aggiuntiva che “il soggetto non è autorizzato all'espatrio”. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17046 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il divieto di espatrio non è previsto dalla norma dell'art 609-novies cod. pen., che il ricorrente ha una figlia che vive negli Stati Uniti che rappresenta l'unico affetto rimasto, e che questa limitazione alla libertà di movimento imposta dal giudice può violare l'articolo 2 del protocollo n. 4 C.E.D.U. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. In punto di procedura si premette che il condannato ha presentato, in realtà, un atto di appello. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, ricevuto l’atto di appello, lo ha riqualificato in ricorso per cassazione rilevando che il divieto di espatrio non era contenuto nel provvedimento originario di applicazione della misura di sicurezza emesso dal magistrato di sorveglianza del 4 settembre 2025, che non era stato appellato, e che, a ritenere diversamente, l’appello contro tale provvedimento sarebbe comunque tardivo. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che contro questo secondo provvedimento atipico del magistrato, che ha disposto il divieto di espatrio, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, ma che potrebbe essere ritenuto astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimento incidente sulla libertà personale. 2. La prospettazione del Tribunale di sorveglianza è corretta;
l’appello deve essere convertito ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, ed il ricorso deve essere ritenuto ammissibile ex art. 111, comma 7, Cost. L’atipicità del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, che non è a rigore né una modifica della prescrizioni della misura di sicurezza disposta, né una nuova applicazione di misura di sicurezza, ma una sorta di provvedimento interpretativo dell’ordinanza applicativa della misura di sicurezza rimasta non impugnata, rende inapplicabile la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “i provvedimenti del magistrato di sorveglianza di modifica o di diniego della modifica del prescrizioni inerenti il regime delle misure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., perché direttamente incidenti sulla libertà personale. Fattispecie in tema di libertà vigilata, in cui la 2 Corte ha ritenuto appellabile il provvedimento di diniego della richiesta di modifica dell'orario di rientro” (Sez. 1, n. 49578 del 14/09/2022, Adornetto, Rv. 283888 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 5782 del 13/01/2010, Bifulco, Rv. 246491 – 01, con riferimento ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado di privazione della libertà personale;
conforme più di recente, con riferimento ad un provvedimento di “trasformazione” della misura di sicurezza, Sez. 1, n. 101 del 19/11/2025, dep. 2026, Velardi, n.m.). L’inappellabilità del provvedimento rende astrattamente ammissibile l’operatività della previsione dell’art. 111, comma 7, Cost. che ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge “contro i provvedimenti sulla libertà personale”, atteso che il ricorso a questo strumento di impugnazione è ammesso soltanto quando non sia previsto nell’ordinamento uno specifico strumento di impugnazione, come ritenuto già da Sez. U, n. 4 del 28/01/1956, Anelli, Rv. 097605 – 1, secondo cui “(…) non è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, giacché il relativo disposto è inoperante tutte le volte che, per disposizione di legge, la sentenza oppure il provvedimento giurisdizionale concernente la libertà personale sia altrimenti impugnabile”. 3. Il ricorso allo strumento del ricorso per cassazione per violazione di legge di cui all’art. 111, comma 7, Cost. deve ritenersi nel caso in esame non solo astrattamente ammissibile, ma anche in concreto consentito, in quanto il divieto di espatrio imposto dal magistrato di sorveglianza è una prescrizione che rientra nella “libertà personale” nel significato da attribuire alla norma costituzionale. Pur se, infatti, nella giurisprudenza della Corte, la previsione dell’art. 111, comma 7, Cost. ha trovato il suo campo di applicazione privilegiato nell’impugnazione avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; in senso conforme di recente Sez. 1, n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.; Sez. 1, n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m.), questa Sezione ha già ritenuto che il rimedio fosse applicabile anche alle richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale “nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis". Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativa all'estero)” (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, IO, Rv. 287565 - 01). Il collegio ritiene che questo orientamento debba essere confermato anche con riferimento al divieto di espatrio applicato quale misura di sicurezza, sempre che lo stesso non sia in altro modo impugnabile. L’assunto che i provvedimenti, che - nelle varie forme in cui possono essere emessi - abbiano l’effetto in concreto di impedire l’espatrio, siano da ritenersi relativi alla “libertà 3 personale”, è consolidato nella giurisprudenza della Corte fin dal periodo in cui era vigente il precedente codice di procedura (v., sul punto, Sez. U, n. 8 del 10/10/1987, Tumminelli, Rv. 177102 – 01: Il rifiuto o il ritiro del passaporto, la sospensione provvisoria del rilascio o il sequestro di esso o di altro documento destinato a far superare i valichi di frontiera, quale che sia il nomen iuris o la Forma dell'atto, è provvedimento giurisdizionale, da motivarsi ai sensi del primo comma dell'art. 111 della Costituzione, che, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è sindacabile ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., in relazione al comma secondo dell'art. 111 della Costituzione). L’orientamento è stato riproposto anche nel sistema successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura, in cui è stato ritenuto che “il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione decida sulla richiesta di nulla osta al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio avanzata da soggetto nei cui confronti sia eseguibile una pronuncia di condanna (art.3, lett. D, della L.21 novembre 1967 n.1185), è idoneo ad incidere sulla libertà personale ed è pertanto da ritenere suscettibile di ricorso per cassazione” (Sez. 1, n. 6225 del 06/11/1997, Sansalone, Rv. 209176 - 01), ed ha trovato conferma, come detto, in un particolare caso di affidamento in prova, nella sentenza IO sopra citata. L’applicazione dei principi che si possono trarre dai precedenti giurisprudenziali citati induce, pertanto, a ritenere ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge anche al caso in esame del divieto di espatrio inflitto quale misura di sicurezza, posta la non appellabilità dello stesso per la particolare procedura con cui è stato disposto. 4. Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, nel merito esso è fondato. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha imposto il divieto di espatrio è, infatti, totalmente privo di motivazione, consistendo lo stesso soltanto del dispositivo. La giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che, nelle materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, la apparenza o la omissione totale di motivazione costituisce una violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali;
Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, PG in proc. Prencipe, Rv. 287771 – 01, in materia di impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in 4 quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 609-novies cod. pen. nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2021, irrevocabile l’8 aprile 2022, pena espiata in carcere tra il 28 febbraio 2022 ed il 27 febbraio 2024 e, nel periodo successivo a tale data, in affidamento in prova con esito positivo. Con successiva ordinanza del 22 settembre 2025, su una richiesta dei Carabinieri che avevano dato esecuzione al provvedimento, che riferivano di aver appreso che il condannato aveva in programma un viaggio all’estero e chiedevano se lo stesso potesse essere ritenuto autorizzato ad effettuarlo, lo stesso magistrato ha aggiunto la prescrizione aggiuntiva che “il soggetto non è autorizzato all'espatrio”. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17046 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il divieto di espatrio non è previsto dalla norma dell'art 609-novies cod. pen., che il ricorrente ha una figlia che vive negli Stati Uniti che rappresenta l'unico affetto rimasto, e che questa limitazione alla libertà di movimento imposta dal giudice può violare l'articolo 2 del protocollo n. 4 C.E.D.U. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. In punto di procedura si premette che il condannato ha presentato, in realtà, un atto di appello. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, ricevuto l’atto di appello, lo ha riqualificato in ricorso per cassazione rilevando che il divieto di espatrio non era contenuto nel provvedimento originario di applicazione della misura di sicurezza emesso dal magistrato di sorveglianza del 4 settembre 2025, che non era stato appellato, e che, a ritenere diversamente, l’appello contro tale provvedimento sarebbe comunque tardivo. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che contro questo secondo provvedimento atipico del magistrato, che ha disposto il divieto di espatrio, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, ma che potrebbe essere ritenuto astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimento incidente sulla libertà personale. 2. La prospettazione del Tribunale di sorveglianza è corretta;
l’appello deve essere convertito ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, ed il ricorso deve essere ritenuto ammissibile ex art. 111, comma 7, Cost. L’atipicità del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, che non è a rigore né una modifica della prescrizioni della misura di sicurezza disposta, né una nuova applicazione di misura di sicurezza, ma una sorta di provvedimento interpretativo dell’ordinanza applicativa della misura di sicurezza rimasta non impugnata, rende inapplicabile la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “i provvedimenti del magistrato di sorveglianza di modifica o di diniego della modifica del prescrizioni inerenti il regime delle misure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., perché direttamente incidenti sulla libertà personale. Fattispecie in tema di libertà vigilata, in cui la 2 Corte ha ritenuto appellabile il provvedimento di diniego della richiesta di modifica dell'orario di rientro” (Sez. 1, n. 49578 del 14/09/2022, Adornetto, Rv. 283888 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 5782 del 13/01/2010, Bifulco, Rv. 246491 – 01, con riferimento ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado di privazione della libertà personale;
conforme più di recente, con riferimento ad un provvedimento di “trasformazione” della misura di sicurezza, Sez. 1, n. 101 del 19/11/2025, dep. 2026, Velardi, n.m.). L’inappellabilità del provvedimento rende astrattamente ammissibile l’operatività della previsione dell’art. 111, comma 7, Cost. che ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge “contro i provvedimenti sulla libertà personale”, atteso che il ricorso a questo strumento di impugnazione è ammesso soltanto quando non sia previsto nell’ordinamento uno specifico strumento di impugnazione, come ritenuto già da Sez. U, n. 4 del 28/01/1956, Anelli, Rv. 097605 – 1, secondo cui “(…) non è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, giacché il relativo disposto è inoperante tutte le volte che, per disposizione di legge, la sentenza oppure il provvedimento giurisdizionale concernente la libertà personale sia altrimenti impugnabile”. 3. Il ricorso allo strumento del ricorso per cassazione per violazione di legge di cui all’art. 111, comma 7, Cost. deve ritenersi nel caso in esame non solo astrattamente ammissibile, ma anche in concreto consentito, in quanto il divieto di espatrio imposto dal magistrato di sorveglianza è una prescrizione che rientra nella “libertà personale” nel significato da attribuire alla norma costituzionale. Pur se, infatti, nella giurisprudenza della Corte, la previsione dell’art. 111, comma 7, Cost. ha trovato il suo campo di applicazione privilegiato nell’impugnazione avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; in senso conforme di recente Sez. 1, n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.; Sez. 1, n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m.), questa Sezione ha già ritenuto che il rimedio fosse applicabile anche alle richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale “nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis". Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativa all'estero)” (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, IO, Rv. 287565 - 01). Il collegio ritiene che questo orientamento debba essere confermato anche con riferimento al divieto di espatrio applicato quale misura di sicurezza, sempre che lo stesso non sia in altro modo impugnabile. L’assunto che i provvedimenti, che - nelle varie forme in cui possono essere emessi - abbiano l’effetto in concreto di impedire l’espatrio, siano da ritenersi relativi alla “libertà 3 personale”, è consolidato nella giurisprudenza della Corte fin dal periodo in cui era vigente il precedente codice di procedura (v., sul punto, Sez. U, n. 8 del 10/10/1987, Tumminelli, Rv. 177102 – 01: Il rifiuto o il ritiro del passaporto, la sospensione provvisoria del rilascio o il sequestro di esso o di altro documento destinato a far superare i valichi di frontiera, quale che sia il nomen iuris o la Forma dell'atto, è provvedimento giurisdizionale, da motivarsi ai sensi del primo comma dell'art. 111 della Costituzione, che, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è sindacabile ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., in relazione al comma secondo dell'art. 111 della Costituzione). L’orientamento è stato riproposto anche nel sistema successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura, in cui è stato ritenuto che “il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione decida sulla richiesta di nulla osta al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio avanzata da soggetto nei cui confronti sia eseguibile una pronuncia di condanna (art.3, lett. D, della L.21 novembre 1967 n.1185), è idoneo ad incidere sulla libertà personale ed è pertanto da ritenere suscettibile di ricorso per cassazione” (Sez. 1, n. 6225 del 06/11/1997, Sansalone, Rv. 209176 - 01), ed ha trovato conferma, come detto, in un particolare caso di affidamento in prova, nella sentenza IO sopra citata. L’applicazione dei principi che si possono trarre dai precedenti giurisprudenziali citati induce, pertanto, a ritenere ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge anche al caso in esame del divieto di espatrio inflitto quale misura di sicurezza, posta la non appellabilità dello stesso per la particolare procedura con cui è stato disposto. 4. Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, nel merito esso è fondato. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha imposto il divieto di espatrio è, infatti, totalmente privo di motivazione, consistendo lo stesso soltanto del dispositivo. La giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che, nelle materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, la apparenza o la omissione totale di motivazione costituisce una violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali;
Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, PG in proc. Prencipe, Rv. 287771 – 01, in materia di impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in 4 quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5