Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10193
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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La dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea "ex se" a produrre l'effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che ebbero a determinare le dimissioni (a meno che queste non siano inficiate dalla minaccia di licenziamento e risultino perciò viziate come atto di volontà) e dalla eventuale esistenza di una giusta causa, posto che, anche in tal caso, l'effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto.

Le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli, non implicano di per sè l'accettazione del recesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, i predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito (nella specie, relativa alla domanda di alcuni lavoratori intesa alla qualificazione della avvenuta cessione dell'azienda come licenziamento e al conseguente annullamento di questo, la S.C. ha cassato con rinvio la decisone di merito, che aveva escluso l'accettazione tacita del licenziamento, omettendo di prendere in considerazione il complessivo comportamento dei lavoratori, anche in relazione alla accertata prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'azienda cessionaria e all'assenza di contestazioni, protrattasi per lungo periodo di tempo, riguardo all'avvenuta risoluzione del rapporto con l'impresa cedente).

Si ha trasferimento di azienda - anche in base alla nozione indicata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Direttiva CE n. 50 del 1998 - ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche; pertanto, può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.

Commentari2

  • 1Quietanze liberatorie
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021

  • 2Busta paga: la firma non prova l'effettivo pagamento
    Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2017

    La sottoscrizione della busta paga dimostra la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro. Di recente, del resto, anche la recente sentenza n. 25463/2017 della Corte di Cassazione ribadisce che: "è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10193
Data del deposito : 12 luglio 2002

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