Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 3
La dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea "ex se" a produrre l'effetto della estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che ebbero a determinare le dimissioni (a meno che queste non siano inficiate dalla minaccia di licenziamento e risultino perciò viziate come atto di volontà) e dalla eventuale esistenza di una giusta causa, posto che, anche in tal caso, l'effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto.
Le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli, non implicano di per sè l'accettazione del recesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, i predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito (nella specie, relativa alla domanda di alcuni lavoratori intesa alla qualificazione della avvenuta cessione dell'azienda come licenziamento e al conseguente annullamento di questo, la S.C. ha cassato con rinvio la decisone di merito, che aveva escluso l'accettazione tacita del licenziamento, omettendo di prendere in considerazione il complessivo comportamento dei lavoratori, anche in relazione alla accertata prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'azienda cessionaria e all'assenza di contestazioni, protrattasi per lungo periodo di tempo, riguardo all'avvenuta risoluzione del rapporto con l'impresa cedente).
Si ha trasferimento di azienda - anche in base alla nozione indicata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Direttiva CE n. 50 del 1998 - ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche; pertanto, può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.
Commentari • 2
- 1. Quietanze liberatorieMauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021
- 2. Busta paga: la firma non prova l'effettivo pagamentoAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2017
La sottoscrizione della busta paga dimostra la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro. Di recente, del resto, anche la recente sentenza n. 25463/2017 della Corte di Cassazione ribadisce che: "è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10193 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - rel. Consigliere -
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso unitamente all'avvocato GIORGIO FONTANA, per delega a margine e dell'avv. Francesco CERCHIARA giusta procura speciale atto notar ETTORE MORONE del 28/4/98 rep. n. 83011;
- ricorrente -
contro
AN DO, IO NI, IO TA, RI FO, D'LO UG, PO RA, AL BR, CI NI,.ST PP, BR NO, RD ET, NU DO, CO SQ, FA PP, NT DO elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI & NI SPINOSO, rappresentati e difesi dall'avvocato FERDINANDO SALMERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AUTOFORNITURE MILANESI S.P.'A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 05197/00 proposto da:
AUTOFORNITURE MILANESI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PP PANUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
AN DO, IO NI, IO TA, RI FO, D'LO UG, IP RA, AL BR, CI NI, ST PP, BR NO, RD ET, NU DO, CO SQ, FA PP, NT DO, elettivamente domiciliati in Roma VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI & ANOTONINO SPINOSO, rappresentati e difesi dall'avvocato FERDINANDO SALMERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 202/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/12/99 R.G.N. 561/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato SALMERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale perché inammissibile, in subordine accoglimento del secondo e terzo motivo;
accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con ricorsi depositati il 31 marzo e il 4 agosto 1995,
RO CO e altri diciotto esponevano al Pretore di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, di avere espletato la loro attività lavorativa per la AT UT s.p.a. fino a quando era stato loro comunicato che, a seguito della cessione del ramo aziendale relativo all'attività di vendita e assistenza autoveicoli, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con la cessionaria UTforniture Milanesi s.p.a.; dopo tale cessione, alcuni di loro avevano prestato attività lavorativa per circa due mesi per poi dimettersi;
nella fattispecie, non s'era effettivamente verificato un trasferimento di azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ.; chiedevano, perciò, che fosse dichiarata la simulazione della cessione del ramo aziendale, nonché la continuità del rapporto di lavoro con la AT UT, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di ogni compenso maturato a far data dalla predetta cessione.
Si costituivano in giudizio entrambe le società, eccependo la inammissibilità delle domande, per carenza di interesse ad agire (in relazione ai ricorrenti che, dimettendosi, avevano risolto a diverso titolo il rapporto di lavoro) e per avvenuta acquiescenza all'atto di trasferimento aziendale, e contestando nel merito la fondatezza dell'assunto attoreo.
Indi il Pretore, con sentenza del 17 luglio 1998, respingeva i ricorsi riconoscendo la effettiva sussistenza della cessione del ramo aziendale ed escludendo la dedotta simulazione.
Avverso tale decisione i lavoratori proponevano appello dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, ribadendo le precedenti deduzioni circa la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., sì che l'apparente cessione era in realtà un espediente per eludere la disciplina sui licenziamenti, e rilevando, in proposito, che la succursale di Reggio Calabria non era un'entità autonoma dalla "casa madre" e che, comunque, non v'era stata cessione del marchio ne' dell'immobile aziendale che rappresentava il bene di maggior valore. Costituitesi le due società anche in sede di gravame, il Tribunale, con sentenza del 3 dicembre 1999, disattese le eccezioni di inammissibilità della domanda proposta dai lavoratori (fatta eccezione per coloro che, successivamente alla avvenuta cessione, avevano presentato le dimissioni per avere maturato i requisiti pensionistici o per motivi di salute), nel merito accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando la continuità del rapporto di lavoro con la AT UT e respingendo invece la domanda volta ad ottenere i compensi arretrati.
I giudici di appello ritenevano, quanto alle eccezioni preliminari, che l'accettazione del t.f.r. pagato dalla AT UT non poteva configurare acquiescenza all'atto traslativo poi contestato in giudizio, stante che all'epoca di tale accettazione, comunque prossima alla effettiva attuazione del trasferimento, i lavoratori non potevano prevedere che quest'ultimo si risolvesse in un ridimensionamento aziendale;
le dimissioni dal rapporto di lavoro con la società cessionaria (diverse da quelle dovute a pensionamento o motivi di salute) non potevano escludere l'interesse dei lavoratori a domandare giudizialmente la continuità del loro rapporto di lavoro con la AT UT, dacché le dimissioni erano state motivate proprio con l'avvenuta cessione del ramo di azienda.
Quanto al merito, gli stessi giudici osservavano che l'assunto dei lavoratori fosse confermato da diversi e concorrenti elementi di fatto, quali: il mancato trasferimento della sede della Succursale, già ceduto ad altra società in epoca antecedente (con la conseguente inidoneità della nuova sede allo svolgimento di un'attività similare a quella precedentemente svolta dalla AT UT) la mancata esplicitazione nell'atto di cessione di tale mancato trasferimento, a fronte dell'analitica elencazione dei beni ceduti e di quelli esclusi e della ripetuta definizione dell'operazione, nel medesimo atto, come "atto di cessione"; l'obiettivo pregiudizio derivante ai lavoratori dall'essere stati trasferiti in un'azienda di consistenza economica nettamente inferiore e dall'essersi trovati esposti ad una situazione di minor tutela rispetto a quella che sarebbe stata azionabile nei confronti della AT UT mediante le procedure prescritte per i licenziamenti collettivi. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia la AT UT, in via principale, che la UTforniture Milanesi, in via incidentale, deducendo rispettivamente tre ed un motivo di impugnazione.
I lavoratori intimati resistono con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Motivi della decisione
1. - In via preliminare, il Collegio osserva che la comunicazione dell'udienza di discussione agli avvocati difensori della AT UT, ai sensi dell'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ., è stata correttamente effettuata mediante tempestiva notifica presso la cancelleria della Corte di cassazione, in difetto di una preventiva comunicazione del nuovo domicilio, pur risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario di mancata notificazione presso l'originario luogo di domiciliazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 92 del 1999). 2. - I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo proposti contro la stessa sentenza.
3. - Va disattesa l'eccezione sollevata in udienza dalla difesa del resistenti, di inammissibilità del ricorso della AT UT per carenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto conferente la procura speciale per l'impugnazione in cassazione, dal momento che risulta depositata in atti, nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., la procura notarile - indicata nel mandato ai difensori a margine del ricorso - con cui la società ha conferito i poteri di rappresentanza in giudizio al dott. Francesco Cerchiara, che ha sottoscritto la procura speciale ai predetti difensori per il giudizio di legittimità (si tratta, peraltro, dello stesso soggetto che aveva esercitato il medesimo potere rappresentativo nel precedente grado di giudizio).
4. - Con il ricorso proposto in via principale dalla società AT UT vengono dedotti tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 5 (recte, 6) della legge n. 604 del 1966, dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 2112 cod. civ., si lamenta che il
Tribunale, una volta ritenuto l'atto di cessione come simulato e consistente in realtà in un vero e proprio licenziamento, non abbia considerato come l'assenza di alcuna impugnazione di quest'ultimo, unitamente all'avvenuta riscossione del t.f.r., configurasse un comportamento di acquiescenza, incompatibile con la volontà di proporre l'azione giudiziale intesa al ripristino del rapporto. Con il secondo motivo, deducendosi violazione dell'art. 2112 cod. civ. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 cod. civ.,
si lamenta che il Tribunale - in contrasto con le più recenti tendenze comunitarie e giurisprudenziali, volte a privilegiare nella circolazione delle aziende non tanto i singoli elementi costitutivi quanto il complessivo valore economico - abbia considerato la mancata cessione della sede aziendale come ostativa al trasferimento, pur in presenza di una esplicita volontà negoziale intesa alla cessione di beni organizzati costituenti un ramo di azienda e idonei a configurare un'unità produttiva suscettibile di autonoma gestione, ed abbia comunque omesso di indicare quale contratto fosse stato effettivamente realizzato dalle parti.
Con il terzo motivo, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si lamenta che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla decadenza dall'impugnazione e, quanto alla eccepita acquiescenza, abbia fornito una motivazione carente;
che lo stesso Tribunale non abbia considerato, quanto alla mancata cessione della sede, che questa non era più di proprietà della AT UT al momento della cessione, ma era comunque detenuta ad altro titolo, sicché la società cessionaria aveva comunque acquisito il possesso del bene subentrando nei rapporti giuridici della cedente;
che i giudici di appello, ancora, non abbiano considerato che la società cessionaria aveva effettivamente continuato l'attività già svolta dalla alienante, essendo irrilevante, al riguardo, che successivamente tale attività fosse stata ridotta, e non abbiano considerato, inoltre, che la cessione (peraltro comunicata alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990) riguardava un piano nazionale di dismissione dell'attività commerciale di vendita diretta, limitandosi, invece, a definire la cessione come simulata, senza chiarire convenientemente i caratteri del presunto accordo illecito.
Con il ricorso proposto in via incidentale dalla società UTforniture Milanesi viene dedotto un unico motivo di impugnazione. Deducendosi violazione degli art. 1334 e 1362 cod. civ., si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente considerato le dimissioni come giustificate dalla cessione di azienda, senza considerare, da un lato, che il motivo delle dimissioni era irrilevante ai fini della risoluzione del rapporto al momento dell'avvenuta ricezione da parte della società e, dall'altro, che la avvenuta cessione non poteva comunque giustificare le stesse dimissioni, oltretutto mai impugnate dai lavoratori nei prescritti termini.
5. - In ordine logico, devono essere dapprima esaminate le censure delle società ricorrenti riguardanti il rigetto o il mancato esame delle eccezioni di inammissibilità della domanda formulate nei gradi di merito.
La AT UT deduce violazione di legge (primo motivo) e vizio di motivazione (prima parte del terzo motivo) in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità per avvenuta acquiescenza dei lavoratori all'atto di trasferimento, per non avere tempestivamente impugnato l'atto medesimo, se qualificato come licenziamento, nonché per avere accettato senza riserve il trattamento di fine rapporto.
Il primo profilo di censura, relativo alla decadenza dall'impugnazione, è fondato sotto l'aspetto del vizio di motivazione, posto che sulla predetta eccezione, peraltro specificamente dedotta in appello e fornita di un evidente carattere assorbente ai fini della decisione, la sentenza impugnata ha omesso qualunque esame (il che configura il vizio di omessa motivazione, denunciabile ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. n. 5888 del 1992, n. 6665 del 1997). Parimenti fondato è il secondo profilo, relativo alla accettazione dell'intero t.f.r. senza alcuna riserva. È ben vero che le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano di per sè l'accettazione del recesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo;
tuttavia, i predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito (cfr. Cass. n. 1194 del 2000, n. 4542 del 1996). Nella specie, un tale accertamento è del tutto carente, essendosi il Tribunale limitato a considerare le sole circostanze della presentazione della richiesta di t.f.r. e della effettiva riscossione delle relative spettanze, omettendo di valutare, quindi, per ciascuno dei lavoratori, altri significativi comportamenti, quale, in primo luogo, l'eventuale assenza di ogni contestazione - riguardo l'avvenuta risoluzione del rapporto - protrattasi per determinati periodi di tempo (essendo pacifico, tra l'altro, che i due ricorsi giudiziali furono depositati a distanza di sei e dieci mesi dalla comunicazione dell'atto risolutivo); e tale carenza vale senz'altro a configurare la dedotta insufficienza della motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia.
È fondata, nei limiti delle considerazioni che seguono, anche la censura della società UTforniture Milanesi, proposta con l'indicato unico motivo del ricorso incidentale, in relazione al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di quei lavoratori che si erano dimessi per cause diverse dal pensionamento o da motivi di salute.
Nella sentenza impugnata, l'interesse dei predetti lavoratori alla proposizione della domanda viene ricollegato, in modo apodittico, al "motivo" delle dimissioni, avvenute "a seguito della cessione del ramo di azienda".
La conclusione non appare sorretta da chiare e sufficienti argomentazioni, che siano idonee a giustificare l'improduttività di effetti delle predette dimissioni, in relazione, eventualmente, all'invalidità dell'atto che le contiene e all'esistenza di una giusta causa del recesso ovvero alla inefficacia dello stesso atto in quanto condizionato alla proposizione della domanda intesa al riconoscimento della continuità del rapporto.
Sotto il primo profilo, va osservato che la mera dichiarazione di recesso del lavoratore, comunicata al datore di lavoro, è idonea a produrre l'effetto estintivo, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dal motivo che ebbe a determinare le dimissioni, a meno che queste non siano inficiate dalla minaccia di licenziamento e risultino perciò viziate come atto di volontà (ipotesi non configurabile nella specie, in difetto di una specifica deduzione di invalidità da parte dei lavoratori interessati); d'altra parte, neanche l'eventuale esistenza di una giusta causa sarebbe idonea a impedire l'efficacia delle dimissioni, posto che - come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2632 del 1996) - l'effetto risolutorio del rapporto si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto di volontà del lavoratore, che è pertanto preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del medesimo rapporto (azione che è autonoma rispetto a quella di risarcimento dei danni derivanti dalle dimissioni, che sono peraltro limitati all'indennità di preavviso: cfr. Cass. n. 13782 del 2001). Sotto il secondo profilo, si osserva che anche un'eventuale inefficacia delle dimissioni, siccome preordinate al promovimento dell'azione in giudizio, dovrebbe conseguire ad una corrispondente volontà degli autori intesa a sospendere gli effetti della dichiarazione, risultante dall'atto negoziale, e principalmente dal comportamento complessivo degli stessi autori, nonché dal tenore letterale, secondo la generale regola ermeneutica posta dall'art. 1362 cod. civ.; nella specie, la sentenza impugnata non solo non chiarisce sul punto la considerazione di una tale inefficacia, ma si riferisce esclusivamente al "motivo" determinante delle dimissioni e non all'intenzione di dimettersi o meno, senza considerare specificamente, inoltre, tutti i comportamenti rilevanti a tali fini, quale l'inerzia di ciascun lavoratore dimissionario protrattasi per tutto il periodo di tempo intercorso fra il singolo atto di dimissioni e la proposizione della domanda giudiziale. 6.- Riguardo al merito della pronunzia impugnata, appaiono fondate, per quanto di ragione, le censure della ricorrente principale, di violazione di legge (secondo motivo) e vizi di motivazione (seconda parte del terzo motivo), che possono essere esaminate congiuntamente.
Per quanto riguarda la nozione di trasferimento di azienda, la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che ha recepito in subiecta materia i criteri indicati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 18 marzo 1986 in causa n. C-24/85, 10 dicembre 1998 in causa n. C-127/96) e dalla Direttiva europea n. 50 del 1998, ha chiarito che il trasferimento di azienda si verifica ogni volta che venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in essere;
è necessario e sufficiente, cioè, che sia stata ceduta un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche, sicché può configurarsi come trasferimento di azienda anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite nell'impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendo il giudice di merito accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale (cfr. Cass. n. 4873 del 1995, n. 12554 del 1998, n. 14755 del 1999, n. 8621 del 2001). Ciò posto, non pare al Collegio che la sentenza impugnata si sia attenuta, al riguardo, ai criteri giurisprudenziali sopra indicati ne' che la motivazione vada esente dalle proposte censure di incongruità.
Va rilevato, in generale, che la eventualità della mancata cessione dell'immobile adibito a sede della Succursale, sulla quale si fonda essenzialmente la decisione dei giudici di appello, non può comunque valere ad escludere ex se la effettività del trasferimento aziendale (o dell'autonomo ramo di azienda qui considerato), non essendo necessario, alla stregua dei principi sopra richiamati, che venga ceduta la totalità dei beni aziendali.
Orbene, l'indagine circa l'idoneità dei beni ceduti alla prosecuzione dell'attività economica prima esercitata dalla AT UT non poteva che riguardare la natura e le effettive modalità di svolgimento dell'attività aziendale della società cessionaria, anche a prescindere dalla acquisizione della disponibilità dell'immobile in questione, con riferimento, in particolare, alla continuità delle prestazioni dei lavoratori trasferiti ed alla retribuzione dei medesimi, nonché alla destinazione dei beni aziendali ceduti ed alle modalità della aggregazione di questi nella nuova realtà aziendale.
Mette conto rilevare che, peraltro, la società ricorrente aveva esplicitamente dedotto in sede di merito che l'immobile, già ceduto ad una terza società da più tempo anteriormente al trasferimento dell'azienda alla UTforniture Milanesi, era comunque rimasto nella disponibilità di quest'ultima società a titolo di locazione;
su tale circostanza l'accertamento del giudice di merito appare lacunoso, essendo limitato alle sole dichiarazioni rese da uno dei lavoratori in sede di interrogatorio nel giudizio di primo grado, le quali, essendo contrastanti con le indicate deduzioni della società nonché con - il contenuto - del contratto di trasferimento (in cui la cessione comprende tutti i beni nella disponibilità della cedente), non potevano ritenersi "incontestate".
Va rilevato, altresì, sempre con riguardo alla mancata cessione dell'immobile, che. anche l'indicazione del relativo contegno negoziale delle parti, come "rivelatore" della fittizietà del trasferimento, appare illogico, dal momento che, da un lato, non può imputarsi con certezza alle stesse parti di non avere evidenziato la esclusione dal trasferimento dell'immobile adibito a sede, trattandosi di un bene che o era invece ricompreso nella cessione (se acquisito dalla cessionaria a titolo di locazione-conduzione) o non poteva che essere escluso non essendo più nella disponibilità della stessa cedente (se venduto e non più detenuto neanche a titolo di locazione-conduzione), e che, dall'altro, la riscontrata ripetizione - nel corpo dell'atto negoziale - del nomen juris di "cessione di azienda" non può che logicamente far ritenere, in assenza di elementi contrari, una corrispondente volontà dei contraenti di concludere proprio il negozio giuridico specificamente indicato e non invece un diverso contratto, dissimulato da una manifestazione di volontà solo apparente.
Stante la richiamata irrilevanza negoziale della cessione dell'immobile de quo, l'accertamento del giudice di merito riguardo all'intento dei contraenti avrebbe invece dovuto riguardare diversi "indici rivelatori", pure dedotti dalla AT UT, e principalmente la sussistenza e il contenuto della consultazione sindacale, ex art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (modificativo dell'art. 2112 cod. civ.): posto che secondo la nuova sequenza normativa, in caso di trasferimento di azienda, assumono rilevanza non solo gli interessi contrapposti delle tre parti individuali, e cioè alienante, acquirente e singolo lavoratore, ma anche la partecipazione del sindacato, era certo rilevante, ai fini qui in esame, una adeguata valutazione della funzione e della portata dell'intervento sindacale, nel contesto di una situazione che la stessa società cedente aveva ricondotto ad un piano nazionale di dismissione del settore della commercializzazione degli autoveicoli, finalizzato a logiche di riacquisizione di efficienza, e nella quale l'attuata cessione aziendale avrebbe anche potuto evidenziare, in ipotesi, non già un accordo simulatorio, bensì un intento latamente sociale in relazione all'esigenza di salvaguardia dell'occupazione.
Con ciò, la carenza di motivazione della sentenza impugnata viene a riguardare, in definitiva, sia, oggettivamente, la concreta idoneità dei beni trasferiti a consentire la prosecuzione dell'attività da parte della cessionaria, sia, soggettivamente, l'intenzione dei contraenti (eventualmente con l'intervento del sindacato) nel porre in essere la cessione aziendale. 7. - Dalle considerazioni sopra svolte deriva, conclusivamente, che i due ricorsi devono essere accolti, per quanto di ragione, imponendosi dunque la cassazione della impugnata sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Catanzaro, il quale, esaminate - alla stregua dei principi sopra enunciati e dei relativi accertamenti di fatto - le eccezioni di inammissibilità delle domande di ciascuno dei lavoratori per acquiescenza o carenza di interesse ad agire, procederà eventualmente alla nuova valutazione del merito attenendosi ai richiamati principi di diritto in materia di trasferimento di azienda e procedendo agli accertamenti di fatto sopra indicati. Allo stesso giudice di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002