Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
7810/0 1 Aula 'A' N NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 2549/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 16797 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere - Rep. Dott. IO MAZZARELLA Consigliere Ud.07/03/01 Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IL.DE. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell'avvocato D'AURIA ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI TUORO RI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA RI;
intimato avverso la sentenza n. 253/98 del Tribunale di NOLA, 2001 depositata il 04/03/98 R.G.N. 443/96; 1072 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli depositato in data 9 dicembre 1991, RI BA esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa dal 20 giugno 1988 al 28 settembre 1991 alle dipendenze della s.r.l. Ilde di operaiocon mansioni riparatore, gruppo, V' corrispondente a quelle previste dal I' livello apprendisti del contratto collettivo nazionale per i dipendenti della aziende artigiane di averemetalmeccaniche. Assumeva il dipendente lavorato dalle 8,30 alle 13,000 e dalle 14,00 alle 19,30 dal lunedì al venerdì, e di sabato dalle ore 8,30 alle 15,30, percependo una retribuzione диguish Value inadeguata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa. Lamentava inoltre di avere percepito a titolo di trattamento di 13 mensilità solo la misura di una paga settimanale, di non essere stato pagato per il lavoro straordinario prestato, di essere stato licenziato senza percepire il trattamento di fine rapporto. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive nella misura di lire 39.263.890, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese del giudizio. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Santa Anastasia, con sentenza 1 resa il 3 luglio 1996 accoglieva parzialmente la domanda, con la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 21.219.685, oltre interessi e rivalutazione monetaria, mentre rigettava la B riconvenzionale che era stata spiegata dalla società convenuta. Su gravame della società IL.DE. il Tribunale di Nola con sentenza del 4 marzo 1998 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. conclusione il Tribunale Nel pervenire a tale osservava per la parte che ancora interessa in - KolenDO V. questa sede di legittimità che in relazione alla durata del periodo lavorativo ( che il BA faceva decorrere dal 20 giugno 1988 al 28 settembre 1991, e la società invece nel più ristretto spazio corrente dal 1 marzo 1989 al 31 marzo 1990) doveva ritenersi provato l'assunto del lavoratore in base alle testimonianze di UA AN e di AM LA, che erano risultate più precise e più complete rispetto alle deposizioni dei testi addotti da controparte, RU RI e CO IO, le cui dichiarazioni erano state "più sfumate e generiche". In relazione alla varie spettanze lavorative ed in particolare alla contestazione tra le parti sulle 2 effettiva corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione nonchè dell'istituto della tredicesima mensilità, il Tribunale rilevava che è dato acquisito che la prova dell'adempimento della prestazione retributiva incombe sul datore di lavoro e che i prospetti paga fanno fede nei confronti di quest'ultimo per quanto concerne gli emolumenti in essi indicati ma non creano preclusioni di sorta a sfavore del lavoratore che non abbia mosso contestazione all'atto di pagamento nè costituiscono presunzione legale di pagamento con spostamento a carico del dipendente dell'onere di dimostrare la non LO ViolenКО corrispondenza dell'importo ricevuto con quello indicato, essendo invece sempre il datore di lavoro a dovere provare gli effettivi pagamenti. Ne conseguiva che nella controversia in esame non contenendo le strisce paga esibite neanche la sottoscrizione per ricevuta del lavoratore e riferendosi tra l'altro a solo quattro mesi del rapporto lavorativo esse non potevano avere l'efficacia probatoria voluta dalla società. Sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dei prospetti contabili esibiti dal lavoratore e non contestati dalla controparte, il Tribunale riconosceva il diritto del BA alle 3 somme liquidate dal Pretore, la cui decisione veniva confermata. M Avverso la sentenza del Tribunale la s.r.l. IL. DE s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad き un duplice motivo. BA RI non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società IL.DE. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare lamenta che il Tribunale non ha DO ID indicato le ragioni per le quali non ha tenuto in alcuna considerazione le deposizioni dei testi RU e Di CO che avevano riferito di avere visto il BA lavorare presso la società limitatamente agli anni 1989-1990. Più precisamente il Tribunale aveva disatteso la deposizione precisa del teste Di CO senza spiegare perchè a detta deposizione aveva preferito le dichiarazioni rese dagli altri testi, UA e AM. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte ha più volte statuito che la valutazione ed il delle risultanze della prova testimoniale giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla come la credibilità di alcuni invece che di altri - 1 scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione non - sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della insufficienza mancanza, contraddittorietà della motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale,peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ogni singolo ma non a discutere DOОрлово КО elemento nè a confutare tutte le deduzioni avverse (cfr. Cass. 29 aprile 1999 n. 4347, cui adde per lo stesso indirizzo, Cass. 3 marzo 2000 n. 2404). Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha privilegiato - in relazione alla durata del periodo lavorativo le - deposizioni dei testi UA e AM rispetto a quelli di controparte, ed ha indicato dette ragioni nei legami esistenti tra il BA e gli stessi testi che inducevano a ritenere attendibili,in ragione dell'attività da essi svolta, le loro affermazioni sulla durata del rapporto lavorativo. Ne consegue che versandosi in ipotesi di un apprezzamento di fatto ed essendosi in presenza di una motivazione sul punto corretta sul piano logico, nessuna censura 5 merita sul punto la sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2696 c.c.). In particolare sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente provate le pretese retributive del BA, nonostante lo stesso non avesse fornito alcuna prova nè relativamente all'ammontare della retribuzione percepita nè relativamente agli istituti retributivi connessi e nonostante che il BA non avesse mai contestato nè gli assunti datoriali ViduiDO Value relativi alla retribuzione corrisposta alla IL.DE nè le buste paga esibite. Anche questo motivo è destituito di ogni giuridico fondamento. Ed invero, ancora una volta ineccepibili risultano le argomentazioni del giudice d'appello. Questa Corte ha statuito che l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso;
ove il lavoratore ne contesti la 6 corrispondenza alla retribuzione effettivamente nonerogata, l'onere dimostrativo di tale corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanza da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti(cfr. in tali sensi Cass. 4 febbraio 1994 n. 1150 cui adde Cass. 13 giugno 1987 n. 5227). Orbene, il Tribunale facendo corretta applicazione di LO kolu. tali principi ha evidenziato che nel caso di specie le strisce paga esibite dalla società non recavano neanche la sottoscrizione per ricevuta del lavoratore, e si riferivano soltanto a quattro mesi di lavoro, e da tale constatazione ne ha fatto scaturire la logica e corretta conseguenza che la documentazione esibita dalla controparte non era idonea a liberare il datore di lavoro dall'onere probatorio di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retribuitivi così come indicati nella contrattazione collettiva. Per concludere, va ribadito che il giudice d'appello applicando puntualmente le regole di ripartizione dell'onere della prova per quanto attiene al pagamento degli emolumenti retributivi ha riconosciuto le pretese del BA nei limiti già ritenuti fondati 7 dal primo giudice attraverso una motivazione, che perchè esauriente, priva di salti logici ed applicativa di esatti principi giuridici, si sottrae alle critiche che contro di essa sono state mosse. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione in ragione della mancata costituzione del BA.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE كلاس DOlole س I D A , S 0 1 O 3 S L . 3 A L T Phillie T 5 O , R . B A A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I IL CANCELLIERE D T - N S 8 I Depositato in Cancelleria - G O S 1 O P N 1 oggi 29 MAG. 2001 E M A S I D E I A E G A A D , G O O E E IL CANCEL R T T L T T N S I I E R A S I G L E E D L R E O D