Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) I 3 . E E N C N , O 1 A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T 1 S E - I 1 C G REPUBBLICA ITALIANA I 2 E . R D L U A I 9 D 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E E T E 6 N N E 4 . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S . T E T Oggetto S T 0 3 169 /03 I ( R A Opposizione d.i. Composta dagli Il Si g.ri agi tati, Presidente R.G.N. 21819/01 GIULIANO Dott. Angelo Dott. Fabio MAZZA Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron.7285 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 05/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/44 CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MAMMONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA SOCIETA' OLEIFICIO CAMPITIELLO SRL, in persona del legale rapp.te Adriano Campitiello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G DELLA CHIESA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TERRACCIANO, difeso 2002 dall'avvocato SABINO DE BLASI, giusta delega in atti;
2456 controricorrente - avverso la sentenza n. 1063/01 del Giudice di pace di depositata ilNOCERA INFERIORE, emessa il 29/3/2001, 03/04/01; RG.867/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso 4.7.2000 la srl Oleificio Campitel- lo, premesso di essere creditrice della Regione Campania della somma di £1.009.008 per forniture di generi ali- mentari, come descritti nelle allegate fatture, chiede- va al giudice di pace di Nocera Inferiore ingiunzione di pagamento della stessa somma nei confronti della stessa Regione;
la richiesta era accolta con decreto ingiuntivo n.768/00 del 10.2.2000, notificato in data 11.10.00. Avverso tale decreto proponeva opposizione la Re- in per-gione Campania-Gestione Liquidatoria ex U.S.L., sona del Commissario liquidatore, prof. Angelo Montema- rano, direttore generale ASL-NA/1, eccependo in rito il difetto di giurisdizione del giudice adito e la sua in- competenza per territorio, e nel merito l'insussistenza 2 del credito per essere stato estinto in data 12.11.1992. Si costituiva l'opposta e, a sua volta, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'opponente, in quanto istituto diverso da quello nei confronti del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo;
nel meri- to, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 1063/01, depositata in data 3.4.01 il giudice di pace, decidendo sulla sola questione pregiu- diziale della legittimazione ad agire dell'opponente, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pa- gamento delle ulteriori spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorre la Ge- stione Liquidatoria della ex USL Campania in persona esponendo due motivi, del suo legale rappresentante, supportati da memoria. controricorso la srl Oleificio Campi- Resiste con tello. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne delle norme processuali e sostanziali in tema di le- gittimatio ad causam, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che l'intestazione dell'opposizione non consente di identificare la parte che propone 1'impugnazione, in quanto 1'opponente, 3 qualificandosi come Regione Campania-Gestione Liquida- toria dell'ex USL 44, in persona del Commissario Liqui- datore, Direttore Generale dell'ASL NA 1, fa riferimen- to a due soggetti giuridici tra loro distinti e dotati di propria autonomia;
si sostiene, invece, facendo ri- ferimento alla giurisprudenza di legittimità sull'argomento, che a norma dell'art. 2 legge 549/95, le esposizioni debitorie delle soppresse USL sono state assunte dalla regione attraverso gestioni liquidatorie facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati nelle persone dei direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende USL designati dalle leggi regionali, agiscono in nome e per conto della regione in qualità di organi della stessa (per tutte: Cass sez. lavoro 12.8.2000 n. 10777). La questione ha trovato definitiva sistemazione giuridica nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, facendo riferimento all'art. 6 legge 724/94, che prevede che in nessun caso le regioni possono fare gravare sulle neo-costituite aziende unità sanitarie locali i debiti delle soppresse USL, ha stabilito che con la soppressione delle USL si è realizzata una suc- cessione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite sezioni stralcio, fruenti della soggettività 4 dell'ente soppresso e rappresentate dal direttore gene- rale delle neo-costituite ASL con la conseguenza che, ove la successione intervenga in corso di causa, la le- gittimazione processuale attiva e passiva, spetta non già alla ASL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria) ovvero alla regione nella sua qualità di successore. Ne consegue che, risultando il decreto ingiuntivo proposto, in costanza della stessa disposizione di leg- ge, nei confronti della regione Campania, legittimata a proporre l'opposizione era la stessa regione, in perso- suo presidente p.t., oppure la sezione stralciona del della soppressa USL in ipotesi di debito facente capo al soppresso ente locale. Per le ragioni suesposte, atteso il carattere pre- giudiziale della questione decisa, il ricorso va riget- tato con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione in considerazione della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma addì 5.12.02. Il Consigliere relatore Il Presidente IL CANCELLIERE CI Dott.sem hlasia Aiello