CASS
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2025, n. 26100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26100 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NO MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA ON, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. Luca Sagneri, difensore di MO TU, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma dell'avv. Luigi Piccione, difensore dell'imputato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17 dicembre 2024, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha ritenuto NI LI LL responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (capo 1), nonché del reato di cui all'art. 380 cod. pen. (capo 2), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Questi i fatti oggetto del giudizio. MO TU, non riuscendo più a fronteggiare il pagamento delle rate del mutuo fondiario dalla medesima acceso per la situazione di difficoltà economica in Penale Sent. Sez. 5 Num. 26100 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/07/2025 cui versava, si era rivolta all'avv. LL per la predisposizione del "piano del consumatore", conferendo al medesimo il mandato di avviare in Tribunale la relativa procedura. Successivamente l'imputato, pur senza consegnarle alcun provvedimento, informò la persona offesa che il piano era stato omologato e che pertanto ella avrebbe dovuto pagare mensilmente la somma ridotta pari a 250 euro (invece che 659,00 euro). In un secondo tempo, la TU si rivolse ad un altro legale, l'avv. Vecchio. Il compagno della TU, Di TI AN richiese quindi all'LL il provvedimento di omologa del Tribunale, che gli fu inviato via mail. Il documento venne quindi consegnato al nuovo legale, che informò la TU che si trattava di un documento falso. Il Tribunale di Ragusa, pur riconoscendo la gravità della condotta tenuta dall'imputato, ha escluso che essa integrasse il reato di falso, sul rilievo che la formazione di una copia di un atto inesistente non integra reato;
ha altresì escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 380 cod. pen. non avendo la persona offesa subito alcun nocumento in conseguenza della condotta dell'LL. La Corte d'appello, decidendo sull'appello del Pubblico ministero e della parte civile, ha ribaltato tale decisione, ritenendo sussistenti entrambi i reati e condannando l'imputato alla pena anni uno e mesi sei di reclusione. 3. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato da entrambi i reati, non aveva provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare aveva omesso di risentire la persona offesa TU, le cui dichiarazioni dovevano ritenersi decisive, sia in ordine alla sua percezione della falsità del documento, sia al delitto di infedele patrocinio e al nocumento conseguente alla condotta tenuta dal ricorrente. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 380 cod. pen. Il giudice di primo grado, sulla base dell'istruttoria espletata, aveva correttamente escluso che la condotta dell'imputato avesse recato nocumento alla persona offesa. Diversamente, la sentenza impugnata ha ricostruito la sussistenza di detto pregiudizio in termini meramente potenziali, mentre invece l'istituto di credito, pur a fronte del versamento di rate mensili di importo ridotto da parte della TU, non aveva assunto iniziative di sorta. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen. e la omessa valutazione della riconoscibilità 2 della falsità dell'atto. La Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico la idoneità del falso a trarre in inganno la persona offesa, pur in assenza di elementi in tal senso. Inoltre, il falso provvedimento giudiziario sarebbe stato privo dei requisititi minimi per essere qualificato come atto pubblico ai sensi dell'art. 476 cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. La parte civile MO TU, a mezzo dell'avv. Luca Sagneri, ha depositato una memoria con cui afferma la non necessarietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, atteso che la diversa valutazione operata dalla sentenza impugnata attiene non già alle dichiarazioni testimoniali, ma alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Esclude altresì che si versi nella fattispecie in un'ipotesi di falso grossolano, essendo la persona offesa soggetto non particolarmente esperto e pertanto incapace di cogliere ictu oculi la falsità del documento. Sussisterebbe, inoltre, il "nocumento" agli interessi della persona offesa integrante il reato di cui all'art. 380 cod. pen. in quanto l'imputato, con la sua condotta, aveva fatto sì che la TU si rendesse incolpevolmente inadempiente al pagamento dell'intera rata del mutuo dalla stessa acceso. La condotta dell'imputato avrebbe cagionato alla persona offesa un pregiudizio patrimoniale consistente nella differenza fra l'importo effettivo dovuto alla banca e quello erroneamente corrisposto in ragione del falso piano di composizione della crisi, nonché nella impossibilità di accedere al credito per l'iscrizione al CRIF. Avrebbe altresì subito un danno non patrimoniale per lo stato di ansia e il senso di frustrazione conseguente all'inganno subito e alle sue conseguenze. 6. Il ricorrente LL ha depositato una memoria con cui replica alle conclusioni proposte dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento delle restanti censure. \ 2. L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. dispone che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La necessità di procedere alla rinnovazione dell'esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento nel rispetto dei principi della CEDU, nonché nell'esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d'appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, il canone "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell'immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d'appello (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Nel delineare l'ambito dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che deve trattarsi di prova decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale differente valutazione, attesa l'ampiezza della formula normativa, non può essere circoscritta ai profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende a tutti i casi che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987). Per tale ragione, la rinnovazione istruttoria non può essere parziale e limitata ad una selezione delle fonti dichiarative e neppure ad una scelta delle circostanze sulle quali esse debbano essere riassunte, tanto più se arbitrariamente delimitata a quelle funzionali ad un giudizio di condanna. La valutazione della prova dichiarativa è, infatti, il risultato di un'operazione di comparazione tra i contenuti della singola fonte e quelli delle altre fonti, nonché degli altri apporti istruttori (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio Rv. 283678, in motivazione). Ni Restano fuori dall'obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta;
Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562 - 01, secondo la quale non sussiste l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto, come nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di non poter assumere come prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il riconoscimento effettuato - con assoluta certezza - dalla persona offesa, pur senza disconoscerne l'attendibilità). Esulano, inoltre, dall'obbligo di rinnovazione i casi in cui non ricorra una differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa, e perciò non nelle ipotesi in cui «il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante» (Sez. u., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 - 01). 3. Nel caso in esame, il diverso esito della pronuncia di secondo grado rispetto a quella del Tribunale si fonda proprio sulla interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa. Invero, la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del reato di falso è stata filtrata attraverso una nuova lettura di dette dichiarazioni, come risulta chiaro dallo stesso tenore della sentenza impugnata, laddove ha affermato che «la persona offesa ha dichiarato di aver creduto nella genuinità del provvedimento falso e di aver continuato a effettuare i pagamenti sulla base di tale convinzione, rendendosi conto della falsità del documento solo dopo essersi rivolta a un altro legale» (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). Analogamente, al fine di affermare la responsabilità dell'LL in ordine al reato di cui all'art. 380 cod. pen., son state valorizzate le affermazioni della TU, la quale aveva riferito di aver continuato a versare la rata mensile di euro 250, «convinta di ridurre il suo debito complessivo». In definitiva, la sentenza impugnata ha espresso una valutazione diversa delle prove dichiarative rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, la quale è stata decisiva per affermare la responsabilità dell'imputato. Ne consegue, pertanto, la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge. Corte Suprema di eassaz Sez. V^ Penale Depositata in Cara a Roma, il 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Roma, 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore (4... RI (MTia Me)
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA ON, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell'avv. Luca Sagneri, difensore di MO TU, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma dell'avv. Luigi Piccione, difensore dell'imputato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17 dicembre 2024, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha ritenuto NI LI LL responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. (capo 1), nonché del reato di cui all'art. 380 cod. pen. (capo 2), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Questi i fatti oggetto del giudizio. MO TU, non riuscendo più a fronteggiare il pagamento delle rate del mutuo fondiario dalla medesima acceso per la situazione di difficoltà economica in Penale Sent. Sez. 5 Num. 26100 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/07/2025 cui versava, si era rivolta all'avv. LL per la predisposizione del "piano del consumatore", conferendo al medesimo il mandato di avviare in Tribunale la relativa procedura. Successivamente l'imputato, pur senza consegnarle alcun provvedimento, informò la persona offesa che il piano era stato omologato e che pertanto ella avrebbe dovuto pagare mensilmente la somma ridotta pari a 250 euro (invece che 659,00 euro). In un secondo tempo, la TU si rivolse ad un altro legale, l'avv. Vecchio. Il compagno della TU, Di TI AN richiese quindi all'LL il provvedimento di omologa del Tribunale, che gli fu inviato via mail. Il documento venne quindi consegnato al nuovo legale, che informò la TU che si trattava di un documento falso. Il Tribunale di Ragusa, pur riconoscendo la gravità della condotta tenuta dall'imputato, ha escluso che essa integrasse il reato di falso, sul rilievo che la formazione di una copia di un atto inesistente non integra reato;
ha altresì escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 380 cod. pen. non avendo la persona offesa subito alcun nocumento in conseguenza della condotta dell'LL. La Corte d'appello, decidendo sull'appello del Pubblico ministero e della parte civile, ha ribaltato tale decisione, ritenendo sussistenti entrambi i reati e condannando l'imputato alla pena anni uno e mesi sei di reclusione. 3. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato da entrambi i reati, non aveva provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare aveva omesso di risentire la persona offesa TU, le cui dichiarazioni dovevano ritenersi decisive, sia in ordine alla sua percezione della falsità del documento, sia al delitto di infedele patrocinio e al nocumento conseguente alla condotta tenuta dal ricorrente. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 380 cod. pen. Il giudice di primo grado, sulla base dell'istruttoria espletata, aveva correttamente escluso che la condotta dell'imputato avesse recato nocumento alla persona offesa. Diversamente, la sentenza impugnata ha ricostruito la sussistenza di detto pregiudizio in termini meramente potenziali, mentre invece l'istituto di credito, pur a fronte del versamento di rate mensili di importo ridotto da parte della TU, non aveva assunto iniziative di sorta. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen. e la omessa valutazione della riconoscibilità 2 della falsità dell'atto. La Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico la idoneità del falso a trarre in inganno la persona offesa, pur in assenza di elementi in tal senso. Inoltre, il falso provvedimento giudiziario sarebbe stato privo dei requisititi minimi per essere qualificato come atto pubblico ai sensi dell'art. 476 cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. La parte civile MO TU, a mezzo dell'avv. Luca Sagneri, ha depositato una memoria con cui afferma la non necessarietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, atteso che la diversa valutazione operata dalla sentenza impugnata attiene non già alle dichiarazioni testimoniali, ma alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Esclude altresì che si versi nella fattispecie in un'ipotesi di falso grossolano, essendo la persona offesa soggetto non particolarmente esperto e pertanto incapace di cogliere ictu oculi la falsità del documento. Sussisterebbe, inoltre, il "nocumento" agli interessi della persona offesa integrante il reato di cui all'art. 380 cod. pen. in quanto l'imputato, con la sua condotta, aveva fatto sì che la TU si rendesse incolpevolmente inadempiente al pagamento dell'intera rata del mutuo dalla stessa acceso. La condotta dell'imputato avrebbe cagionato alla persona offesa un pregiudizio patrimoniale consistente nella differenza fra l'importo effettivo dovuto alla banca e quello erroneamente corrisposto in ragione del falso piano di composizione della crisi, nonché nella impossibilità di accedere al credito per l'iscrizione al CRIF. Avrebbe altresì subito un danno non patrimoniale per lo stato di ansia e il senso di frustrazione conseguente all'inganno subito e alle sue conseguenze. 6. Il ricorrente LL ha depositato una memoria con cui replica alle conclusioni proposte dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento delle restanti censure. \ 2. L'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. dispone che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La necessità di procedere alla rinnovazione dell'esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento nel rispetto dei principi della CEDU, nonché nell'esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d'appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, il canone "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell'immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d'appello (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Nel delineare l'ambito dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che deve trattarsi di prova decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale differente valutazione, attesa l'ampiezza della formula normativa, non può essere circoscritta ai profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende a tutti i casi che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987). Per tale ragione, la rinnovazione istruttoria non può essere parziale e limitata ad una selezione delle fonti dichiarative e neppure ad una scelta delle circostanze sulle quali esse debbano essere riassunte, tanto più se arbitrariamente delimitata a quelle funzionali ad un giudizio di condanna. La valutazione della prova dichiarativa è, infatti, il risultato di un'operazione di comparazione tra i contenuti della singola fonte e quelli delle altre fonti, nonché degli altri apporti istruttori (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio Rv. 283678, in motivazione). Ni Restano fuori dall'obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta;
Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562 - 01, secondo la quale non sussiste l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto, come nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di non poter assumere come prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il riconoscimento effettuato - con assoluta certezza - dalla persona offesa, pur senza disconoscerne l'attendibilità). Esulano, inoltre, dall'obbligo di rinnovazione i casi in cui non ricorra una differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa, e perciò non nelle ipotesi in cui «il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante» (Sez. u., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 - 01). 3. Nel caso in esame, il diverso esito della pronuncia di secondo grado rispetto a quella del Tribunale si fonda proprio sulla interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa. Invero, la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del reato di falso è stata filtrata attraverso una nuova lettura di dette dichiarazioni, come risulta chiaro dallo stesso tenore della sentenza impugnata, laddove ha affermato che «la persona offesa ha dichiarato di aver creduto nella genuinità del provvedimento falso e di aver continuato a effettuare i pagamenti sulla base di tale convinzione, rendendosi conto della falsità del documento solo dopo essersi rivolta a un altro legale» (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). Analogamente, al fine di affermare la responsabilità dell'LL in ordine al reato di cui all'art. 380 cod. pen., son state valorizzate le affermazioni della TU, la quale aveva riferito di aver continuato a versare la rata mensile di euro 250, «convinta di ridurre il suo debito complessivo». In definitiva, la sentenza impugnata ha espresso una valutazione diversa delle prove dichiarative rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, la quale è stata decisiva per affermare la responsabilità dell'imputato. Ne consegue, pertanto, la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge. Corte Suprema di eassaz Sez. V^ Penale Depositata in Cara a Roma, il 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Roma, 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore (4... RI (MTia Me)