CASS
Sentenza 15 settembre 2021
Sentenza 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2021, n. 34124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34124 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT BE nato il [...] , avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
,I.NIO_A.rf<0 eM a hg—Me Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELL0 0— Cre ha concluso chiedendo cot, flitaui_fironaA sui,no 11,‹ Rftf. t5 )5,L P. AD) 2-02.0 LI'21 CT (1.P1 ,79 ít AIts.S' t g ft'' EL Penale Sent. Sez. 1 Num. 34124 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 06/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 29 ottobre 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 6 dicembre 2016 con cui RO IA - imputato del reato di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, perché, cittadino rumeno e, dunque, dell'Unione europea, destinatario del provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Trieste il 27 settembre 2011, convalidato in sede giudiziale, vi era rientrato in violazione del divieto di reingresso, in Pistoia, il 22 maggio 2014 - era stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di IA chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono il vizio della motivazione e la violazione di legge, anche in relazione al disposto dell'art. 6, paragrafo 3, lett. d), CEDU. La sentenza della Corte di appello non ha preso in esame, secondo la difesa, il provvedimento del Questore di Firenze che aveva autorizzato IA, dopo il provvedimento di allontanamento, a far rientro nel territorio italiano: il ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, si è fatto riferimento a un presunto provvedimento del Procuratore generale che avrebbe autorizzato il soggetto allontanato a rientrare in Italia al solo fine di partecipare a un processo che lo vedeva imputato, ma ha obliterato la nota della Questura di Firenze del 7 novembre 2013; solo successivamente a tale nota era intervenuta la disposizione del Questore di Pistoia di nuovo accompagnamento alla frontiera, di cui al provvedimento del 12 dicembre 2013, eseguito il 20 dicembre 2013. Su questa base, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della suddetta comunicazione del 7 novembre 2013 da cui emergeva la conclusione che il provvedimento di allontanamento non poteva prevedere il divieto di reingresso nel territorio nazionale: questa carenza di esame avrebbe generato un grave vulnus alla coerenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione resa in primo grado senza prendere in considerazione il corrispondente motivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione all'elemento soggettivo del reato. I giudici di appello hanno ritenuto ingiustificata la presenza dell'imputato nel territorio italiano anche sotto il profilo soggettivo, ma - obietta la difesa - anche sotto questo profilo hanno omesso di considerare la citata nota della Questura di Firenze, il cui tenore, invece, avrebbe imposto un serio e concreto dubbio circa la 2 conoscenza da parte di IA della violazione da lui commessa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta resa ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione osservando che essa, di carattere puramente confutativo, poggia il suo assunto sul riferimento a un provvedimento della Questura di Firenze non allegato al ricorso, senza considerare che la sentenza impugnata ha evidenziato che l'autorizzazione a rientrare, contenuta nel provvedimento di allontanamento, era finalizzata solo a consentire a IA di partecipare al processo in cui era imputato. 4. Il difensore dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte con cui si è riportato ai motivi di impugnazione svolti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile. 2. La norma incriminatrice applicata dal giudice di merito, l'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007, inerente all'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, stabilisce che il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Va precisato che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. cit. (come modificato dall'art. 1 d.lgs. n. 32 del 2008) punisce il cittadino comunitario destinatario del provvedimento di allontanamento che faccia rientro nel territorio dello Stato. Come si è segnalato, la norma risulta emanata in attuazione della suddetta direttiva comunitaria riguardante la libera circolazione nel territorio europeo dei cittadini comunitari. Pertanto, non è prospettabile rispetto alla stessa un possibile contrasto con la direttiva cosiddetta "rimpatri" (n. 115 del 2008), che si occupa invece del soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi (Sez. 1, n. 21357 del 19/04/2013, Wasilewski, Rv. 256089 - 01). 2.1. La Corte di appello, confermando l'approdo raggiunto dal primo giudice, ha verificato che, con riferimento al provvedimento oggetto di contestazione - ossia il provvedimento emesso nei riguardi di IA dal Prefetto di Pistoia del 3 10 dicembre 2010, che ne disponeva l'allontanamento coattivo dall'Italia, con divieto del suo reingresso nel territorio dello Stato per la durata di cinque anni, seguito dal provvedimento di accompagnamento alla frontiera reso dal Questore di Trieste il 27 settembre 2011, convalidato in sede giudiziale con atto del 28 settembre 2011 -, si era registrata la consapevole violazione da parte dell'imputato del divieto di reingresso, accertata in Pistoia, il 22 maggio 2014. Assodato e sostanzialmente incontestato il relativo dato di fatto, il ricorrente ha insistito in ordine alla mancata considerazione da parte dei giudici di merito della nota proveniente della Questura di Firenze che avrebbe autorizzato, in qualche modo, il reingresso del cittadino comunitario allontanato ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2017. 2.2. L'aspecificità dell'impugnazione, con riguardo alla contestazione del ragionamento giudiziale inerente sia all'elemento oggettivo, introdotta con il primo motivo, e sia all'elemento soggettivo, veicolata con il secondo motivo, emerge già dalla natura generica del riferimento alla nota invocata dal ricorrente. La nota in questione, invero, secondo quanto si trae dalle decisioni di merito, si è risolta in una comunicazione richiamante un altro provvedimento del 2011, riferito alla diversa fattispecie di cui all'art. 21 d.lgs. n. 30 del 2007, il provvedimento emesso dal Prefetto di Firenze il 19 aprile 2011, in ordine a cui il funzionario della Questura - indicando, appunto, nell'art. 21 la causa del provvedimento di allontanamento (ossia la mera perdita dei requisiti per il diritto di soggiorno) - segnalava che in tal caso il comma 3 dell'art. 21 non pregiudica il reingresso fino a tre mesi e che il suddetto provvedimento non può (dunque, non poteva) prevedere il divieto di reingresso. I giudici dei due gradi di merito, invece, hanno considerato - in sostanziale sintonia con l'oggetto della contestazione - il provvedimento emesso dal Questore di Trieste, a seguito di quello del Prefetto di Pistoia, provvedimento implicante il divieto di reingresso per la durata di cinque anni. E gli effetti di questo provvedimento sono stati correttamente ritenuti ancora operanti nel 2014, dopo il provvisorio reingresso per la partecipazione di IA a un processo: esigenza, a sua volta, esauritasi, come da provvedimento del Questore di Firenze del 10 dicembre 2013. 2.3. Il ricorrente, avendo omesso di prendere in considerazione tale diversa vicenda amministrativa esitata nel suo legittimo allontanamento dall'Italia, risulta pertanto aver mosso entrambe le doglianze in modo evidentemente privo di specificità. D'altro canto e a conferma di tale approdo, si nota che la stessa impostazione difensiva sottendeva l'avvenuta presa d'atto del fatto che il 4 provvedimento citato nel capo di imputazione fa riferimento alla fattispecie di cui all'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, ossia a motivi imperativi di pubblica sicurezza, come è dato evincere dall'esame dell'atto di appello in cui chiaro era il riferimento al provvedimento di allontanamento alla base della vicenda giudiziaria come fondato sui motivi di sicurezza di cui all'art. 20 cit. Tali convergenti rilievi rendono l'impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. 3. All'inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
,I.NIO_A.rf<0 eM a hg—Me Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELL0 0— Cre ha concluso chiedendo cot, flitaui_fironaA sui,no 11,‹ Rftf. t5 )5,L P. AD) 2-02.0 LI'21 CT (1.P1 ,79 ít AIts.S' t g ft'' EL Penale Sent. Sez. 1 Num. 34124 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 06/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 29 ottobre 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 6 dicembre 2016 con cui RO IA - imputato del reato di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, perché, cittadino rumeno e, dunque, dell'Unione europea, destinatario del provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Trieste il 27 settembre 2011, convalidato in sede giudiziale, vi era rientrato in violazione del divieto di reingresso, in Pistoia, il 22 maggio 2014 - era stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di IA chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono il vizio della motivazione e la violazione di legge, anche in relazione al disposto dell'art. 6, paragrafo 3, lett. d), CEDU. La sentenza della Corte di appello non ha preso in esame, secondo la difesa, il provvedimento del Questore di Firenze che aveva autorizzato IA, dopo il provvedimento di allontanamento, a far rientro nel territorio italiano: il ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, si è fatto riferimento a un presunto provvedimento del Procuratore generale che avrebbe autorizzato il soggetto allontanato a rientrare in Italia al solo fine di partecipare a un processo che lo vedeva imputato, ma ha obliterato la nota della Questura di Firenze del 7 novembre 2013; solo successivamente a tale nota era intervenuta la disposizione del Questore di Pistoia di nuovo accompagnamento alla frontiera, di cui al provvedimento del 12 dicembre 2013, eseguito il 20 dicembre 2013. Su questa base, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della suddetta comunicazione del 7 novembre 2013 da cui emergeva la conclusione che il provvedimento di allontanamento non poteva prevedere il divieto di reingresso nel territorio nazionale: questa carenza di esame avrebbe generato un grave vulnus alla coerenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione resa in primo grado senza prendere in considerazione il corrispondente motivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione all'elemento soggettivo del reato. I giudici di appello hanno ritenuto ingiustificata la presenza dell'imputato nel territorio italiano anche sotto il profilo soggettivo, ma - obietta la difesa - anche sotto questo profilo hanno omesso di considerare la citata nota della Questura di Firenze, il cui tenore, invece, avrebbe imposto un serio e concreto dubbio circa la 2 conoscenza da parte di IA della violazione da lui commessa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta resa ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione osservando che essa, di carattere puramente confutativo, poggia il suo assunto sul riferimento a un provvedimento della Questura di Firenze non allegato al ricorso, senza considerare che la sentenza impugnata ha evidenziato che l'autorizzazione a rientrare, contenuta nel provvedimento di allontanamento, era finalizzata solo a consentire a IA di partecipare al processo in cui era imputato. 4. Il difensore dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte con cui si è riportato ai motivi di impugnazione svolti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile. 2. La norma incriminatrice applicata dal giudice di merito, l'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007, inerente all'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, stabilisce che il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Va precisato che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. cit. (come modificato dall'art. 1 d.lgs. n. 32 del 2008) punisce il cittadino comunitario destinatario del provvedimento di allontanamento che faccia rientro nel territorio dello Stato. Come si è segnalato, la norma risulta emanata in attuazione della suddetta direttiva comunitaria riguardante la libera circolazione nel territorio europeo dei cittadini comunitari. Pertanto, non è prospettabile rispetto alla stessa un possibile contrasto con la direttiva cosiddetta "rimpatri" (n. 115 del 2008), che si occupa invece del soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi (Sez. 1, n. 21357 del 19/04/2013, Wasilewski, Rv. 256089 - 01). 2.1. La Corte di appello, confermando l'approdo raggiunto dal primo giudice, ha verificato che, con riferimento al provvedimento oggetto di contestazione - ossia il provvedimento emesso nei riguardi di IA dal Prefetto di Pistoia del 3 10 dicembre 2010, che ne disponeva l'allontanamento coattivo dall'Italia, con divieto del suo reingresso nel territorio dello Stato per la durata di cinque anni, seguito dal provvedimento di accompagnamento alla frontiera reso dal Questore di Trieste il 27 settembre 2011, convalidato in sede giudiziale con atto del 28 settembre 2011 -, si era registrata la consapevole violazione da parte dell'imputato del divieto di reingresso, accertata in Pistoia, il 22 maggio 2014. Assodato e sostanzialmente incontestato il relativo dato di fatto, il ricorrente ha insistito in ordine alla mancata considerazione da parte dei giudici di merito della nota proveniente della Questura di Firenze che avrebbe autorizzato, in qualche modo, il reingresso del cittadino comunitario allontanato ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2017. 2.2. L'aspecificità dell'impugnazione, con riguardo alla contestazione del ragionamento giudiziale inerente sia all'elemento oggettivo, introdotta con il primo motivo, e sia all'elemento soggettivo, veicolata con il secondo motivo, emerge già dalla natura generica del riferimento alla nota invocata dal ricorrente. La nota in questione, invero, secondo quanto si trae dalle decisioni di merito, si è risolta in una comunicazione richiamante un altro provvedimento del 2011, riferito alla diversa fattispecie di cui all'art. 21 d.lgs. n. 30 del 2007, il provvedimento emesso dal Prefetto di Firenze il 19 aprile 2011, in ordine a cui il funzionario della Questura - indicando, appunto, nell'art. 21 la causa del provvedimento di allontanamento (ossia la mera perdita dei requisiti per il diritto di soggiorno) - segnalava che in tal caso il comma 3 dell'art. 21 non pregiudica il reingresso fino a tre mesi e che il suddetto provvedimento non può (dunque, non poteva) prevedere il divieto di reingresso. I giudici dei due gradi di merito, invece, hanno considerato - in sostanziale sintonia con l'oggetto della contestazione - il provvedimento emesso dal Questore di Trieste, a seguito di quello del Prefetto di Pistoia, provvedimento implicante il divieto di reingresso per la durata di cinque anni. E gli effetti di questo provvedimento sono stati correttamente ritenuti ancora operanti nel 2014, dopo il provvisorio reingresso per la partecipazione di IA a un processo: esigenza, a sua volta, esauritasi, come da provvedimento del Questore di Firenze del 10 dicembre 2013. 2.3. Il ricorrente, avendo omesso di prendere in considerazione tale diversa vicenda amministrativa esitata nel suo legittimo allontanamento dall'Italia, risulta pertanto aver mosso entrambe le doglianze in modo evidentemente privo di specificità. D'altro canto e a conferma di tale approdo, si nota che la stessa impostazione difensiva sottendeva l'avvenuta presa d'atto del fatto che il 4 provvedimento citato nel capo di imputazione fa riferimento alla fattispecie di cui all'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, ossia a motivi imperativi di pubblica sicurezza, come è dato evincere dall'esame dell'atto di appello in cui chiaro era il riferimento al provvedimento di allontanamento alla base della vicenda giudiziaria come fondato sui motivi di sicurezza di cui all'art. 20 cit. Tali convergenti rilievi rendono l'impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. 3. All'inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2021