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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17805 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. RI ZI Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 38234 per l'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza del 22 luglio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Porto Venere n°152, nella qualità di erede ab intestato della SI.ra , Persona_1
c.f.: , deceduta in Roma il 19/03/2020, elettivamente domiciliato in Roma, C.F._2
Via Elio Donato n°25, presso lo studio degli VO Angela Marotta e Rita Bucolo, dalle quali
è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/31051108 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
ATTORE
E
1) con sede in Avezzano, Via Benedetto Croce n°4, Controparte_1
( p. i.v.a. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , P.IVA_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], c.f.: elettivamente domiciliata in Roma, C.F._3
Via Piediluco n°9, presso lo studio dell'Avv. PA Di IO, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
2) Di IO PA, nato ad [...] il [...], ed ivi residente, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Piediluco n°9, rappresentato e difeso ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
3) , c.f.: , nata a Sassari il [...], in [...] e quale socia Controparte_3 C.F._4 di elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n° 22, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Sabina Ciabattari, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax 06/39738007 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
4) , nato a [...] il [...], c.f.: residente in [...]Controparte_4 C.F._5
Marinella(RM), Via Aurelia n°160, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaspare Spontini n°24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciciarelli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta a mergine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 64790262 ed la seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_5
5) nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_5 C.F._6 residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma,
Via degli Scialoja n°3, presso lo studio dell'Avv. Domenico Marrara del foro di Reggio Calabria giusta delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 45436663 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_6
6) , in proprio e nella qualità di già socio della CP_6 Controparte_7 in liquidazione ed amministratore unico della nato a [...], il [...], CP_1
c.f.: residente a [...], Corso Vittorio Emanuele n°147, presso lo studio C.F._7 dell'Avv. Tatiana Magagnini, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con separato foglio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 37515678 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_7
7) Curatela speciale ex art. 78 c.p.c., all'atto della decisione cessata, della Controparte_8
( c.f: ), con sede legale in Roma, Via del Casal Lumbroso n°92,
[...] P.IVA_2 in persona dell' Avv. Pier PA Pirani, giusto provvedimento di nomina del 06/03/2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n°92, rappresentata e difesa ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 32091493 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_8
8) , nato a [...] il [...], c.f.: , residente in [...], Controparte_9 C.F._8
Via Catania n°10;
9) , nata a [...] ( Romania) il 28/05/1975, c.f.: , residente CP_10 C.F._9 in Roma, Via Giacinta Pezzana n°63.
10) , nato ad [...], il [...], residente in [...]dei Marsi (AQ), Parte_2
Via Ovidio n°14, in proprio e nella qualità di A.U. della dal 20/06/2011 Controparte_7 al 15/05/2019. 11) nata a [...] il [...], c.f.: , Controparte_11 C.F._10 residente in [...], in proprio e nella qualità di A.U. della dal 28/03/2018 CP_1 al 15/07/2019.
12) c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 P.IVA_3
SI. , c.f.: residente in [...] C.F._3
Da Vinci n°8, con sede in Roma, Via Piediluco n°9.
13) , nato a [...], il [...], c.f.: residente Controparte_2 C.F._3 in Santa Marinella(RM), Via Leonardo Da Vinci n°8, in proprio e nella qualità di amministratore e socio della nonché amministratore della dal 13/07/2017 al 28/037201 Parte_3 CP_1
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 22 luglio 2025 comparivano gli VO Angela Marotta e Rita Bucolo per l'attore,
l'Avv. Alessandro Ciciarelli per , l'Avv. Mauro RA, in sostituzione dell'Avv. Sabina Controparte_4
Ciabattari, per l'Avv. Emanuela LE, in sostituzione dell'Avv. Domenico Marrara, Controparte_12 per . Controparte_5
L'Avv. Ciciarelli, ove il giudicante non avesse inteso ammettere i mezzi istruttori di parte attrice, già non ammessi prima che la causa fosse interrotta, chiedeva di essere autorizzato a precisare le conclusioni.
Gli VO LE e RA si associavano.
Gli VO Marotta e Bucolo si riportavano al ricorso per riassunzione ritualmente notificato a tutte le parti e chiedevano che fosse dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti ed insistevano per l'accoglimento delle richieste istruttorie precisate e delle conclusioni rassegnate.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , Controparte_8 ai SIg.ri , ed , alla Controparte_9 Controparte_4 CP_10 Parte_2 Parte_4
ai SIg.ri , e
[...] Controparte_5 Controparte_11 CP_6 Controparte_3 alla al SI. ed all'Avv. PA Di IO il SI. premesso che: Parte_3 Controparte_2 Parte_1
- la SI.ra era titolare di quote in molteplici società immobiliari e pubblicitarie Persona_1 insieme ai suoi nipoti, SIg.ri e , società costituite dai fratelli, Controparte_4 Parte_5
SIg.ri e , rispettivamente il primo di lei coniuge ed il secondo Persona_2 Persona_3 padre dei SIg.ri e;
Parte_5 Controparte_4
- la SI.ra , nel mese di settembre 2019, era venuta ad apprendere di alcune vendite Per_1 immobiliari avvenute a sua insaputa;
- a seguito di tale scoperta la predetta aveva incaricato il proprio difensore di effettuare tutte le indagini necessarie al fini di verificare la situazione globale di tutte le società in cui la stessa aveva avuto quote di partecipazione;
- all'esito di tale verifica la SI.ra ed esso attore avevano intrapreso diversi giudizi Per_1 dinanzi al Tribunale di Roma in sede civile e penale, aventi tutti lo stesso oggetto, sottrazione e distrazione del patrimonio immobiliare societario e, ad insaputa dei soci, occultandone i profitti CP_ per diversi milioni di euro( R.G. n° 63909/2019 R.G. n° 79747/2019 CCTA, R.G. n° 6204 TDI e
R.G. n° 49492/2019);
- tale determinazione era stata posta in essere anche in considerazione delle gravi circostanze che avevano visto coinvolto il nipote, SI. , in moltissime cause civili e penali nonché Controparte_4 in accertamenti da parte della Guardia di Finanza a causa di illecite gestioni- che lo avevano visto costretto a crearsi una fittizia residenza a Budapest, quando di fatto lo stesso viveva a Roma- eseguite in concorso con un numero di soggetti “ prestanome”;
- nel mese di marzo 2020, durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19, era venuta a mancare la SI.ra , deceduta a Roma all'Ospedale San Giovanni Addolorata il 19/03/2020; Per_1
- considerato il particolare momento di restrizioni, anche per quanto riguardava gli istituti pubblici, al fine di depositare la dichiarazione di successione, era stata effettuata una ricerca sulle proprietà intestate alla SI.ra , dalle quali era emerso che la era stata posta Per_1 Controparte_7 in liquidazione ad insaputa della stessa ed era stato nominato il liquidatore, nella persona del SI. Controparte_9
- la SI.ra era titolare del 50% della c.f.: ), con sede Per_1 Controparte_7 P.IVA_2 in Roma, Via del Casale Lumbroso n°92, società costituita con atto del 27/04/1987, iscritta al Registro delle Imprese il 12/05/1987, attualmente in liquidazione;
- l'altro socio della era il nipote della SI.ra , SI. , Controparte_7 Per_1 Controparte_4 titolare dell'ulteriore 50% delle quote societarie;
- amministratore unico della al momento della sua costituzione, Controparte_7 era la SI.ra , madre del SI. e cognata Persona_4 Controparte_4 della SI.ra ; Persona_1
- la società era titolare di n°549 spazi pubblicitari per un valore commerciale superiore ai 2,5 milioni di euro, dislocati in tutto il territorio del Comune di Roma, la cui attività principale era costituita dall'affitto di tali impianti a mezzo di affissioni pubblicitarie/manifesti di qualsiasi tipologia;
- il SI. , a fine di escludere l'anziana zia dalla proprietà e conseguentemente Controparte_4 dalla partecipazione agli utili per un suo esclusivo arricchimento personale, aveva simulato la vendita di tutti i cartelloni, costituendo a nome di parenti e di collaboratori una nuova società denominata I.G.A,- Impianti Gestione e Affissione- s.r.l. alla quale aveva trasferito tutti i n°549 impianti ( patrimonio societario della svuotando di fatto la società e Controparte_7 rendendola priva di qualsivoglia valore commerciale per poi rivenderli successivamente, con un ulteriore atto simulato, ad altra newco società denominata sempre costituita Parte_3 da parenti e collaboratori, come meglio esplicato infra;
- al fine di comprendere meglio le società, i passaggi di quote, le cariche fra i diversi personaggi,
i legami da vincoli di parentela e i responsabili della fraudolenta ed illecita operazione, si allegavano i chart grafici chiarificatori indicati all'allegato 2 all'atto di citazione;
- personaggi legati da relazioni parentali ed affettivi erano: , Controparte_4 Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_11
- personaggi legati da rapporti lavorativi e/o collaborativi negli anni erano : , Controparte_4 CP_6
ed Avv. PA Di IO;
[...] Persona_5 - personaggi “ testa di legno” erano: CP_6 Persona_5 Controparte_9 CP_10
ed ; Parte_2 Controparte_5
- la SI.ra compagna del SI. , era stata dallo stesso usata come Controparte_3 Controparte_4 socia maggioritaria al 99% della newco di modo che lo stesso potesse esercitarne CP_1 il controllo;
la stessa era stata utilizzata anche nella One Billboard s.r.l. con il 50% delle quote, società ambedue con il medesimo oggetto;
- i SIg.ri e erano personaggi noti in molte cause civili quali CP_6 Persona_5 prestanome del SI. il quale, dovendosi spogliare di tutte le proprietà al fine Controparte_4 di proteggerle dall'aggressione dell'Erario e dei creditori a fronte delle sue innumerevoli fraudolente gestioni, si era avvalso della loro dolosa complicità al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori;
- con sentenza n° 10401 del 15/07/2020 Tribunale di Roma G.I. Dott.ssa Vaccarella
r.g. n° 60099/2016 si era chiuso il giudizio che aveva visto riconosciuto il ruolo dei fratelli CP_6
e quali terzi, privi di buona fede, aventi intenti convergenti con il SI. CP_6 Per_5 CP_4
;
[...]
- di fatto il predetto ufficio aveva riconosciuto agli stessi il ruolo di prestanomi di comodo ed aveva ordinato che tutti i trasferimenti di quote effettuati dal SI. a favore Controparte_4 dei SIg.ri fossero dichiarati inefficaci;
CP_6
- i SIg.ri e erano altri due personaggi facenti parte Controparte_2 CP_3 Controparte_11 del “ clan” Accetta, rispettivamente il primo fratello della madre del SI. e Controparte_4 la seconda convivente di quest'ultimo;
- l'anziano zio SI. era stato sempre utilizzato quale amministratore sia della CP_2 CP_1 che della la cui carica era stata alternata a favore della convivente, SI.ra Parte_3 CP_11 al momento della sottoscrizione degli atti notarili di vendita e/o di cessione;
- il SI. era il soggetto “ testa di legno” che aveva assunto il compito di chiudere Controparte_9 le società una volta svuotate del loro patrimonio ricoprendone il ruolo di amministratore e poi di liquidatore sia della che della CP_7 Controparte_7 CP_1
- la SI.ra socia della era persona fisica legata CP_10 Controparte_7 al SI. la predetta era divenuta proprietaria dopo l'acquisto nel 2015 del 50% Controparte_9 delle quote dai fratelli ( acquisto avvenuto al prezzo simbolico di € 150,00 con la finalità di CP_6 renderla socia di maggioranza affinchè l'amministratore potesse guidare, CP_9 con la sua complicità, le decisioni dell'assemblea);
- il SI. , plurindagato per reati quali associazione a delinquere, evasione fiscale e Parte_2 truffa, era stato scelto dal SI. come amministratore unico della Controparte_4 [...] per effettuare la prima fittizia vendita oggetto del presente giudizio;
Controparte_7
- l'Avv. PA Di IO compariva in diverse società aperte dal SI. ; lo stesso era Controparte_4 intestatario di quote sociale nella insieme all'anziano zio del SI. , Parte_3 Controparte_4
SI. , e nella One Billboard Luxury con la convivente del SI. , Controparte_2 Controparte_2
SI.ra il suddetto compariva anche come legale del SI. Controparte_11 Controparte_4 nella causa di revocatoria che vedeva soccombenti lo stesso SI. ed i fratelli Controparte_4
SIg.ri inoltre la newco costituita dal SI. al fine di espropriare CP_6 CP_1 Controparte_4
i cartelloni della aveva ubicato la sede legale in Avezzano, nello studio Controparte_7 dell'Avv. PA Di IO, sito in Via Benedetto Croce n°4;
- oltre alla alla ed alla gli stessi personaggi Controparte_7 CP_1 Parte_3 erano protagonisti della cessione o della intestazione fittizia delle quote del SI. Controparte_4 nelle seguenti società: Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 [...] One Billboard s.r.l., Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 società che facevano riferimento alle affissioni pubblicitarie ad eccezione della e Controparte_14 della Controparte_18
- la a decorrere dal 1987 ( anno di costituzione) aveva esercitato Controparte_7
l'attività sociale, avente ad oggetto l'acquisizione di contratti commerciali, di vendita e di noleggio di spazi pubblicitari, mediante affissioni tramite impianti dislocati sul territorio di Roma, guidata di fatto dal SI. ; Controparte_4
- nel 2013 la società era così composta: SI.ra e SI. , soci Persona_1 Controparte_4 con il 50% ciascuno ed A.U. SI. ; Parte_2
- nel 2015 il SI. aveva ceduto le sue quote in favore dei prestanome, fratelli Controparte_4
i quali, a loro volta, le avevano cedute alla SI.ra CP_6 CP_10
- attualmente la società era così composta: 50% SI.ra e 50% SI.ra Persona_1 CP_10 ed a.u/ liquidatore SI. Controparte_9
- CP_1
- Il 09/05/2013 il SI. , pur non comparendo formalmente, aveva costituito Controparte_4 una newco, la ed aveva assegnato le quote per il 99% alla sua convivente, SI.ra CP_1 [...]
ed il restante 1% al SI. al quale aveva attribuito CP_3 Controparte_5 momentaneamente la carica di A.U.;
- due mesi dopo (il 23/07/2013), sempre sotto la regia del SI. , la Controparte_4 Controparte_7 aveva trasferito con una vendita fittizia tutto il patrimonio immobiliare
[...] alla spogliando di fatto la SI.ra di ogni legittimo diritto;
CP_1 Per_1
- formalmente alla vendita avevano preso parte per la Controparte_7
l'A.U. SI. e per la l'A.U. SI. ; Parte_2 CP_1 Controparte_5
- come si evinceva dall'atto notarile del 23/07/2013( stipulato con rogito del Notaio Dott.
[...]
Rep. n° 56915, Racc. n° 19834) la vendita simulata era stata perfezionata Persona_6 con il ridicolo versamento di € 3.000,00 oltre all'impegno dell'acquirente di provvedere entro 30 giorni al saldo del debito sussistente con , per la somma di € 824.000,00, Parte_6
a titolo di canone/imposta di pubblicità e di Tosap, condizione imprescindibile posta dal Comune di Roma per addivenire alla voltura dal cedente al cessionario delle autorizzazioni comunali;
- così facendo il SI. aveva ottenuto due vantaggi: il primo il pagamento dei tributi Controparte_4 verso il Comune di Roma, nei confronti del quale era comunque obbligato a prescindere dalla vendita, il secondo il controllo esclusivo dei n°549 cartelloni, perfezionando così la truffa ai danni della SI.ra , la quale era completamente ignara della situazione;
Per_1
- attualmente era pendente, fra gli altri, un procedimento penale, sempre a carico del SI. CP_4 CP_
il quale, nello stesso anno della compiuta truffa in un'altra società denominata
[...]
i cui soci erano sempre la SI.ra ed i fratelli SIg.ri e , in data Per_1 CP_4 Parte_5
13/06/2013 - un mese prima della cessione del ramo di azienda di Controparte_7 aveva venduto un albergo di proprietà della società alla somma di € 855.000,00 all'insaputa della socia SI.ra ( importo che si ipotizzava fosse stato utilizzato per pagare il debito Per_1 con il Comune di Roma);
- sempre Il SI. , dopo la vendita, aveva nominato dapprima come amministratore Controparte_4
e poi come liquidatore il SI. noto pluri-pregiudicato attualmente detenuto Persona_7 in carcere in Albania per scontare una pena di sette anni per truffa e frode bancaria;
- il SI. , altresì, aveva firmato le approvazioni dei bilanci di liquidazione Controparte_4 della società in luogo del SI. mentre lo stesso risultava detenuto in Albania ed aveva Per_7 protratto le frodi firmando inoltre anche in luogo della SI.ra , assente dall'Italia; Per_1
- Parte_3
- Il 17/12/2018 il SI. , quale regista occulto, aveva vieppiù costituito Controparte_4 la avente come oggetto la stessa attività di vendita e di noleggio degli spazi Parte_3 pubblicitari;
- soci della ai quali il SI. aveva assegnato le quote erano: Parte_3 Controparte_4 il SI. , zio materno del SI. , per il 10% oltre alla carica di A.U. Controparte_2 Controparte_4 della società e l'Avv. PA Di IO, per il restante 90% delle quote;
- in data 24/12/2018, appena sette giorni dopo la costituzione, aveva acquistato Parte_3 dalla tutti i n°549 impianti pubblicitari, già appartenuti alla CP_1 CP_7 Controparte_7 al prezzo irrisorio di € 5.000,00, considerato che in precedenza la li aveva dovuti pagare CP_1
€ 827.000,00;
- dalla nomina del SI. come A.U. della avvenuta Parte_2 Controparte_7 nel 2011 sino a tuttora, la SI.ra non aveva mai ricevuto alcuna convocazione di assemblea Per_1
e/o diversa comunicazione sociale, al contrario venendo sempre ragguagliata positivamente dal nipote, SI. , sull'andamento della società; Controparte_4
- nel mese di luglio 2013 era stata perfezionata la finta vendita con la truffa di fatto in danno della e della SI.ra ; Controparte_7 Per_1
- nel 2019 la società era stata posta in liquidazione con nomina del liquidatore nella persona del SI. già A.U.; il tutto era avvenuto a mezzo di una falsa assemblea architettata Controparte_9 CP_1 dai SIg.ri e con la regia del SI. nella quale si evinceva dai verbali CP_9 Controparte_4 estratti dalla Camera di Commercio lo stesso falso indirizzo riportato in visura che non corrispondeva alla sede sociale, ma ad un'abitazione privata che nulla aveva a che fare con la Controparte_7
- inoltre negli stessi verbali si attestava falsamente la presenza di tutti i soci e che gli stessi, dopo essere stati edotti, avevano approvato con voto unanime la delibera;
- negli stessi verbali non vi era traccia della rituale convocazione dei soci e si dava atto che la riunione era avvenuta in una sede sociale fantasma;
- l'ultimo bilancio depositato era quello al 31/12/2012 nel quale risultava un patrimonio netto di € 448.355,00 e da allora non era stato redatto più alcun bilancio;
- nonostante tale carenza di documentazione contabile dalla determinazione dell'A.U. del 09/09/2019 era stata indicata quale causa di scioglimento la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ex art. 2484 1° comma n°4 c.c., pur in assenza di deposito di bilanci dal 2012;
- nella predetta determinazione era stato dato atto della mancata adesione dei soci alle soluzioni alternative previste dall'art. 2485 1° comma c.c., pur in assenza di alcuna richiesta alla socia
SI.ra , che mai era stata interpellata in merito, attesa la totale mancanza di convocazioni Per_1
e/o di comunicazioni;
- essendo esso attore venuto tardivamente a conoscenza dei suddetti fatti, dopo la morte della madre, immediatamente aveva provveduto tramite i propri difensori, in data 09/07/2020, ad inviare a mezzo p.e.c. e con lettera racc. a.r. formale diffida alla Controparte_8
nonché al liquidatore SI. dal compiere tutte le attività di straordinaria
[...] CP_9 amministrazione manifestando la volontà di convocare una assemblea chiedendo di esercitare il diritto di ispezione ai sensi dell'art. 2476 2° comma c.c.( missiva rimasta priva di riscontro); - dunque risultava incontrovertibile che gli amministratori di fatto e di facciata avessero compiuto le suddette operazioni di trasferimento del ramo d'azienda senza mai rendere edotta la socia
SI.ra non coinvolgendola nelle trattative né facendola partecipare alla distribuzione Per_1 degli utili, ponendo in essere una truffa attraverso una vendita simulata che vedeva, altresì, concretizzarsi il conflitto di interessi fra il SI. , amministratore di fatto e socio, Controparte_4
e la Controparte_7
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Giudice adito, sulla base delle ragioni prospettate nella premessa di fatto e di diritto, contrariis reiectis:
- 1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore di fatto e socio in solido con l'amministratore apparente , Controparte_4 Parte_2 per aver intenzionalmente autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per la socia ai sensi dell'art. 2476 3° e 8° comma c.c. nonché del liquidatore, SI. Persona_1 CP_9
per essersi reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società
[...] ex art. 2476 3° comma c.c. in concorso con la socia al fine di poter compiere atti CP_10 dannosi per la società e per il socio;
- 2) ancora in via principale: nel merito accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia per simulazione assoluta dei seguenti atti di disposizione:
1) contratto di cessione del ramo d'azienda del 23/07/2013 a rogito del Notaio Dott.
[...]
registrato a Roma il 24/07/2013 al n°19391 serie IT;
2) cessione di ramo Persona_6
d'azienda del 24/12/2018 a rogito del Notaio Dott. Rep. n° 23628, Racc. n° 6711 Persona_8
e, conseguentemente, disporre la restituzione del predetto ramo d'azienda alla
[...]
Controparte_7
- 3) ancora in via principale: condannare l'amministratore di fatto , in solido con Controparte_4 tutti i convenuti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del compimento degli atti dolosi come descritti in narrativa in favore di , nella misura del valore commerciale Parte_1 della quota di proprietà del 50%, pari ad € 362.920,00 ovvero a quella somma maggiore o minore stabilita dal Giudice, nonché della somma derivante dal mancato guadagno di 7 anni di noleggio degli spazi pubblicitari o comunque nella misura complessiva che verrà accertata in corso di causa sulla base di C.T.U. tecnico-estimativa che l'Ill.mo Giudice vorrà autorizzare o in quell'altra diversa misura ritenuta dal Giudice, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
- 4) ancora in via principale: accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia dei seguenti atti di disposizione: 1) contratto di cessione di ramo d'azienda del 23/07/2013 a rogito del Notaio Dott. registrato a Roma Persona_6 il 24/07/2013 al n° 19391 serie IT;
2) cessione di ramo d'azienda del 24/12/2018 a rogito del Notaio
Dott. Rep. n° 23628, Racc. n° 6711 per violazione dell'art. 2479 2° comma n°5 Persona_8
c.c. e, conseguentemente, disporre la restituzione del predetto ramo d'azienda alla
[...]
Controparte_7
- 5) in via subordinata: condannare i convenuti all'indennizzo ex art. 2041 c.c. della somma di € 362.920,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa nonché di quella somma derivante dal mancato guadagno di 7 anni di noleggio degli spazi pubblicitari o comunque nella misura complessiva che verrà accertata in corso di causa sulla base di
C.T.U. tecnico-estimativa che l'Ill.mo Giudice vorrà autorizzare o in quell'altra diversa misura ritenuta dal Giudice adito, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo”.
- Si costituiva la e, con comparsa di risposta, eccepiva Controparte_1 la nullità della domanda giudiziale ex art. 164 c.p.c.; sempre in via preliminare deduceva che il SI. non aveva fornito la prova della qualità di erede della SI.ra Parte_1 Per_1
né della qualità di socio della analoghe considerazioni
[...] Controparte_7 riguardavano l'impugnazione dell'atto di cessione del 2018 fra essa convenuta e la in ogni caso non poteva parlarsi di simulazione degli atti di cessione del 2013 e Parte_3 del 2018.
- Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia il Tribunale di Roma:
- 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversaria ex art. 164 c.p.c. per le motivazioni esposte e, in ogni caso, dichiarare inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto ogni pretesa avversaria per le causali di cui in narrativa.
- 2) Rigettare ogni richiesta avversaria.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
- Si costituiva la e, con comparsa di risposta, Controparte_8 chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; sempre in via preliminare deduceva che il SI. non aveva fornito la prova della qualità di erede Parte_1 della SI.ra né della qualità di socio di essa convenuta e del versamento Persona_1 della quota nominale;
eccepiva altresì che era decorso il termine di impugnativa della cessione del ramo di azienda del 2013, che peraltro aveva avuto compiuta esecuzione.
- Tanto esposto venivano rassegnate le medesime conclusioni innanzi esplicitate dalla CP_1
- Si costituiva l'Avv. PA Di IO il quale, con comparsa di risposta, dolendosi della circostanza che non fossero stati rispettati i canoni di ordine professionale prima di evocare esso convenuto nel presente giudizio, negava la esistenza della propria legittimazione formulando le stesse conclusioni della e della CP_1 Controparte_7
- Si costituiva la SI.ra e, con comparsa di risposta, eccepiva Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per incertezza ed indeterminatezza della domanda;
sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione in proprio e quale socia della CP_1
deduceva che l'essere stata titolare di quote della non equivaleva ad aver ricoperto
[...] CP_1 incarichi di natura gestoria;
in ogni caso essa convenuta era estranea alla operazione di cessione dalla alla peraltro essa convenuta non era da tempo socia CP_1 Parte_3 della sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione CP_1 del SI. atteso che la documentazione versata in atti non consentiva di ritenere che Parte_1 lo stesso fosse l'effettivo erede della SI.ra ovvero che quest'ultima fosse socia Persona_1 della con riferimento all'atto di cessione dalla Controparte_7 Controparte_7 alla deduceva che lo stesso non era simulato, ma era stato
[...] CP_1 effettivamente stipulato per un prezzo pari ad € 827.000,00 di cui € 824.000,00 a copertura dei debiti medio tempore acquisiti dalla società dante causa;
da ultimo l'attore non aveva fornito riscontro del danno che avrebbe risentito in ragione della cessione del 2018 del ramo d'azienda dalla alla del pari difettava alcuna prova della simulazione relativa CP_1 Parte_3 dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 2013, risultando in ogni caso estinta per prescrizione la relativa pretesa creditoria;
da ultimo difettavano i presupposti di accoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
- Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni:
- “ in via pregiudiziale e nel merito:
- 1) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate dal SI. , con ogni ulteriore conseguenza di legge;
Parte_1 - 2) per tutti i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, nonché l'improcedibilità della domanda nei confronti di quest'ultima e, per l'effetto, estromettere la SI.ra in proprio e n.q. di socio della dal Controparte_3 CP_1 presente giudizio, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- 3) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare inammissibile ogni avversaria domanda con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- in via principale e nel merito:
- 1) per tutti i motivi di cui in narrativa rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata:
- 1) per tutti i motivi di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, comunque rideterminare le somme dovute dalla SI.ra CP_3 al SI. nella minore misura che risulterà di giustizia, anche secondo equità,
[...] Parte_1 con conseguente adozione di ogni provvedimento di legge;
- In ogni caso, con vittoria si spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi”.
- Si costituiva il SI. e, con comparsa di risposta, instava acchè fosse disposta Controparte_4 ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni offensive;
sempre in via preliminare deduceva che l'attore non aveva fornito la prova di essere erede della SI.ra e di aver svolto Per_1 gli adempimenti di cui all'art. 2470 c.c. in epoca antecedente a quella di proposizione della domanda;
era evidente che la qualità di socio dell'istante gli consentiva soltanto di partecipare alla liquidazione e certamente non poteva consentire allo stesso di promuovere l'azione di simulazione del contratto di compravendita;
senza accettazione del contraddittorio in ordine alle superiori eccezioni preliminari eccepiva: 1) di non essere socio della
[...]
2) di non essere amministratore di fatto della Controparte_7 Controparte_7
3) di non aver causato alcuno danno risarcibile nei confronti dell'attore; 4) di non essere amministratore di fatto di alcuna delle società richiamate nell'atto di citazione.
- Nel merito deduceva che l'atto di cessione del ramo d'azienda alla nella quale esso CP_1 convenuto non aveva alcuna partecipazione) non era simulato, ma era conosciuto dalla SI.ra essendo stato deciso al fine di far fronte alle ingenti pendenze debitorie Per_1 con il Comune di Roma.
- Si costituiva il SI. e, con comparsa di risposta, , in via preliminare, eccepiva Controparte_5 il difetto di legittimazione del SI. il quale non aveva fornito la prova della qualità Parte_1 di erede della SI.ra ; nel merito deduceva che la cessione del ramo d'azienda Per_1 dalla alla non era simulata, ma effettiva essendo stato Controparte_7 CP_1 dedotto in contratto che a fronte dell'atto di disposizione patrimoniale sarebbe stato versato l'importo pari ad € 3.000,00 oltre all'accollo della esposizione debitoria nei confronti del Comune di Roma per l'importo di € 824.000,00; non risultava, pertanto, meritevole di accoglimento la domanda principale né quella gradata, formulata ex art. 2041 c.c..
- Si costituiva il SI. in proprio e n.q. di socio della e di A.U. CP_6 Controparte_7
e socio della e, con comparsa di risposta, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto CP_1 di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
sempre in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione non avendo partecipato alle operazioni commerciali oggetto di contesa;
in ogni caso eccepiva la estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate nonché la carenza di legittimazione dell'attore, il quale non aveva fornito la prova della qualità di erede della SI.ra ; deduceva che non era stato fornito riscontro Per_1 della simulazione della cessione del ramo d'azienda dalla Controparte_7 alla nonché da ultimo il difetto dei presupposti normativi della istanza ex art. 2041 c.c.. CP_1
- Non si costituivano, benchè ritualmente evocati, il SI. in qualità di liquidatore della Controparte_9
la SI.ra la SI.ra il Controparte_20 CP_10 Controparte_11 Part SI. , il SI. e la in persona del legale Parte_2 Controparte_2 Parte_3 rappresentante pro-tempore.
- La causa all'udienza dell'21/11/2023, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.
- Con ordinanza del 05 marzo 2024 veniva rimessa la causa sul ruolo istruttorio onde consentire alla difesa della parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della curatela speciale della ex art. 78 c.p.c. atteso il conflitto di interessi fra la società Controparte_7 danneggiata( ed il liquidatore della stessa. Controparte_7
- A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva la Controparte_7 in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. che, con comparsa di risposta,
[...] deduceva che con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese prot. n° 224661/2023 dell'08 settembre 2023 la società era stata cancellata ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c.c. in ragione dell'omesso deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.
- Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- - in via principale accertare la cancellazione della Società dal registro delle imprese a far data dall'08 settembre 2023 e, per l'effetto, assumere ogni e conseguenziale provvedimento di legge;
- In via subordinata , nel merito, assumere i provvedimenti ritenuti di giustizia;
- con vittoria di spese ed onorari in favore dello scrivente difensore”.
- In ragione della cancellazione della medio tempore Controparte_8 dal Registro delle Imprese per omessa approvazione dei bilanci per tre esercizi consecutivi veniva statuita la interruzione del processo.
- La causa, all'esito della riassunzione del giudizio, all'udienza del 22 luglio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome indicate in atti, era trattenuta in decisione.
-
Motivi della decisione
In rito occorre prendere atto che, con ordinanza collegiale del 05 marzo 2024, è stata rimessa la causa in istruttoria al fine di consentire all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti della in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Controparte_7 atteso che, essendo stata proposta l'azione di responsabilità per mala gestio anche nei confronti del liquidatore SI. si era verificato un conflitto di interessi. Controparte_9
A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie la Controparte_8
si è costituita in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. il quale ha esercitato il
[...] diritto di difesa.
Del pari giova osservare che medio tempore la , Controparte_8 in ragione della omessa approvazione e del deposito di tre bilanci di esercizio consecutivi, è stata cancellata dal locale Registro delle Imprese sicchè è stato riassunto il processo nei confronti dell'ex-liquidatore e della socia al 50%, SI.ra i quali non si sono costituiti in giudizio CP_10
( dovendo, per l'effetto, essere dichiarata la estinzione del giudizio nei confronti della
[...]
). Controparte_21
In progressione di argomenti giova rammentare che, con ordinanza del 07 dicembre 2021, verificata la ritualità delle procedure notificatorie, è stata dichiarata la contumacia dei SIg.ri , Controparte_9 CP_10 Parte_2 Controparte_11 [...]
e della CP_2 Parte_3
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carente indicazione del petitum e della causa petendi;
mette conto osservare che, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la domanda giudiziale è da ritenersi nulla soltanto allorquando sia impossibile delineare il thema decidendum.
Orbene nel caso in esame l'istante ha ricostruito cronologicamente e in dettaglio tutte le condotte violative di norme di legge e di clausole di contratto concretanti atti di mala gestio, da ascriversi agli amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte negli accadimenti descritti nonché le condotte di altri terzi ( persone fisiche e giuridiche) che- ad argomentare dell'esponente- avrebbero concorso con i suddetti amministratori ad arrecare pregiudizi al patrimonio societario.
La – asserita- omessa indicazione dell'importo richiesto a titolo di ristoro delle condotte illecite non
è ragione ostativa alla valutazione di accoglibilità della domanda essendo stata invocata la determinazione giudiziale della somma esattamente dovuta.
A tutto voler concedere in corso di causa è stato compiutamente definito l'oggetto del contendere sicchè non può ragionevolmente professarsi che i convenuti, a fronte della dedotta carenza di indicazione degli elementi costituitivi della domanda, abbiano patito un vulnus al diritto di difesa.
Deve gradatamente essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione del SI. Parte_1 per non aver provato la qualità di erede della SI.ra , titolare della quota del 50% Persona_1 della ed infatti l'attore, assumendo di essere figlio legittimo Controparte_7 della SI.ra , nonché erede universale della stessa, nominato sulla scorta di testamento Per_1 olografo depositato e pubblicato, ha versato in atti validi riscontri, rappresentati dalla dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate nonché dalla iscrizione del trasferimento delle quote per causa di morte nel locale Registro delle Imprese, come risultante dalle evidenze camerali e dall'atto notorio redatto dal Notaio, Dott.ssa . Persona_9
L'istante ha, del pari, palesato di agire, in surroga della , Controparte_8 al fine di conseguire la conservazione della garanzia patrimoniale esercitando legittimamente un diritto altrui in virtù del credito rivendicato dalla società.
Deve del pari disattendersi l'eccezione di estinzione delle pretese creditorie azionate per essere
– asseritamente- spirato il termine eccedente il quinquennio a decorrere dal 23/07/2013, data di stipulazione del contratto di cessione del ramo d'azienda dalla Controparte_7 alla CP_1
Occorre considerare che in limine litis è stato prospettato, con riferimento al richiamato negozio, vertersi in ambito di atto di disposizione patrimoniale invalido per simulazione assoluta
( o, in via gradata, relativa) o, a tutto voler concedere, perchè non sarebbe stata fornita la prova che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dal consesso assembleare;
del pari è stato dedotto che la SI.ra non fosse stata portata a conoscenza del perfezionamento Per_1 del richiamato atto di disposizione patrimoniale e che tanto sarebbe avvenuto in ragione dell'accordo illecito dell'amministratore di diritto e di quello di fatto della Controparte_7
[...]
Ne consegue che, onde invocare il decorso dell'arco prescrizionale quinquennale, avrebbe dovuto essere consentito al controinteressato di avvedersi dell'accadimento dei fatti e di reagire agli stessi
( il che non è stato permesso alla SI.ra sia con riferimento all'atto di disposizione Per_1 patrimoniale del 2013 che in relazione a quello del 2018); in ogni caso il SI. è stato A.U. Pt_2 della sino a quando( nell'anno 2019) la predetta società è stata posta Controparte_7 in liquidazione;
del pari il SI. , deus ex machina di tutte le operazioni Controparte_4 commerciali, ha concorso con modalità continuative a gestire la predetta società sicchè non può ritenersi decorso il termine prescrizionale quinquennale.
In primis osserva il Tribunale che, esaminando le conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria dell'esponente, emerge che non potrebbe essere conseguita la retrocessione del cespite aziendale all'esito della verifica della radicale invalidità dello stesso in ragione del dirimente rilievo che la società, che ha ceduto il ramo di azienda, alla attualità non è esistente.
Ne consegue che il focus di indagine deve essere circoscritto alla invocazione del risarcimento dei danni per equivalente in ragione delle condotte illecite denunciate.
Rileva il Collegio che non si ravvisa la responsabilità patrimoniale del SI. Controparte_9 ex-liquidatore della nonché dei soci delle aggregazioni interessate Controparte_7 dai fatti in contesa( e non essendo stati CP_7 Controparte_7 CP_1 Parte_3 forniti suadenti risconti che i suddetti componenti, in concorso con l'organo gestorio, abbiano arrecato un danno di natura patrimoniale.
Ne consegue che l'accertamento in esame deve essere circoscritto alla- asserita- responsabilità del SI. , quale amministratore di diritto della e Parte_2 Controparte_7 del SI. quale amministratore di fatto essendo stato il predetto qualificato Controparte_4 demiurgo di tutte le operazioni oggetto di censura.
Opina il Tribunale che, in disparte da ogni valutazione in ordine al ruolo del SI. Controparte_4
- asseritamente di amministratore di fatto di tutte le società interessate dalle plurime operazioni imprenditoriali in parola- , la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
In primis giova considerare che, in difetto della offerta in prova dello statuto della - dal quale desumere la necessità di una preventiva delibera Controparte_7 assembleare autorizzativa del compimento di atti di straordinaria amministrazione- non può validamente asserirsi che l'organo gestorio che ha curato il trasferimento del ramo di azienda del 23/07/2013 alla sarebbe stato carente dei relativi poteri. CP_1
Del pari la pertinente scrittura privata con autentica delle sottoscrizioni è stata versata in atti sicchè risulta destituita di fondamento la tesi della simulazione assoluta dell'atto di disposizione patrimoniale de quo.
Né è a ritenere che possa considerarsi concretata la figura della simulazione relativa atteso che il prezzo della cessione è stato determinato in € 827.000,00, di cui € 3.000,00 dichiarati già versati, e di cui € 824.000,00 in ragione della esposizione debitoria rilevata dalla cessionaria in regime di accollo liberatorio in favore di . Parte_6
Evidenzia il Tribunale che è emerso che la a fronte della sottoscrizione di un piano CP_1 di dilazione della esposizione debitoria con per il pagamento dei canoni pubblicitari Parte_6
e del tributo Tosap, ha fatto fronte al pagamento di due sole rate per € 16.489,30.
E' pertanto di nitida percezione il profilo che, in mancanza del pagamento integrale dei tributi arretrati in capo alla cedente in favore di , non sarebbe stata ottenuta dalla Parte_6 cessionaria la autorizzazione amministrativa, indefettibile per il valido svolgimento della attività di affissione pubblicitaria.
Il che ha riverberato i propri effetti sul successivo trasferimento della attività - per il prezzo di € 5.000,00- perfezionato nell'anno 2018 dalla in favore CP_1 della Parte_3
A compendio di quanto sin qui riferito appare incontestabile postulare che:
- la richiesta di retrocessione del cespite ceduto è divenuta impossibile atteso che, in corso di causa, la è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
Controparte_8
- non sussiste il diritto al ristoro per equivalente atteso che( al netto della somma di € 3.000,00 da pagarsi con modalità venali) esisteva una gravissima esposizione debitoria della cedente nei confronti di che non risulta sanata dalla cessionaria, Parte_6 se non in trascurabile parte;
il che ha indotto l'ente locale ad iscrivere una posizione debitoria di natura fiscale nei confronti della cessionaria per somma di importo consistente.
Apparendo, per l'effetto, ad un esame degli atti di causa che, ove non fosse stato trasferito il ramo di azienda nell'anno 2013 dalla nei confronti della la società Controparte_7 CP_1 cedente avrebbe dovuto farsi carico dell'adempimento di gravosi debiti tributari non si intende quale sarebbe stata l'utilità sottratta alla società cedente con locupletazione di quella cessionaria.
Ne consegue che appaiono insussistenti gli addebiti di mala gestio elevati nei confronti del SI. e del SI. , rispettivamente quale gerente di diritto Parte_2 Controparte_4
e di fatto della nonché delle altre parti evocate in concorso con gli Controparte_7 stessi;
ma ancor più risulta privo di fondamento l'assunto del pregiudizio al patrimonio della atteso che la predetta, ove non avesse provveduto al Controparte_8 trasferimento del ramo di azienda( il prezzo del quale è stato regolamentato in massima parte a mezzo dell'accollo liberatorio della società cedente) avrebbe dovuto soggiacere alla richiesta di adempimento di per violazione delle disposizioni in materia tributaria. Parte_6
Le spese di lite, da porsi a carico del SI. , seguono la soccombenza e devono essere Parte_1 liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, ivi compreso il curatore speciale della nei cui confronti, stante la specifica richiesta, Controparte_7 viene adottata pronuncia ex art 93 c.p.c.( apparendo equo dichiararsi non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite nei confronti delle parti contumaci).
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la estinzione del giudizio nei confronti della Controparte_8
;
[...]
2) respinge le domande del SI. nei confronti delle restanti parti convenute;
Parte_1 per l'effetto condanna l'istante a rifondere in favore di ciascuna delle predette parti convenute costituite( SI. PA Di IO, SI.ra Controparte_1 CP_3
SI. , SI. , SI. e cessata curatela
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 speciale ex art. 78 c.p.c. della ) le spese del presente Controparte_8 giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale in misura pari ad € 12.676,00, con pronuncia ex art. 93 c.p.c. in favore della cessata curatela speciale ex art. 78 c.p.c. della . Controparte_8 3) dichiara non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite nei confronti delle parti convenute contumaci.
Così deciso il 02 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. RI ZI
Il PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Specializzata in materia di imprese
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. RI ZI Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 38234 per l'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza del 22 luglio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Porto Venere n°152, nella qualità di erede ab intestato della SI.ra , Persona_1
c.f.: , deceduta in Roma il 19/03/2020, elettivamente domiciliato in Roma, C.F._2
Via Elio Donato n°25, presso lo studio degli VO Angela Marotta e Rita Bucolo, dalle quali
è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/31051108 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
ATTORE
E
1) con sede in Avezzano, Via Benedetto Croce n°4, Controparte_1
( p. i.v.a. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , P.IVA_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], c.f.: elettivamente domiciliata in Roma, C.F._3
Via Piediluco n°9, presso lo studio dell'Avv. PA Di IO, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
2) Di IO PA, nato ad [...] il [...], ed ivi residente, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Piediluco n°9, rappresentato e difeso ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
3) , c.f.: , nata a Sassari il [...], in [...] e quale socia Controparte_3 C.F._4 di elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n° 22, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Sabina Ciabattari, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax 06/39738007 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
4) , nato a [...] il [...], c.f.: residente in [...]Controparte_4 C.F._5
Marinella(RM), Via Aurelia n°160, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaspare Spontini n°24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciciarelli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta a mergine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 64790262 ed la seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_5
5) nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_5 C.F._6 residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma,
Via degli Scialoja n°3, presso lo studio dell'Avv. Domenico Marrara del foro di Reggio Calabria giusta delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 45436663 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_6
6) , in proprio e nella qualità di già socio della CP_6 Controparte_7 in liquidazione ed amministratore unico della nato a [...], il [...], CP_1
c.f.: residente a [...], Corso Vittorio Emanuele n°147, presso lo studio C.F._7 dell'Avv. Tatiana Magagnini, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con separato foglio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 37515678 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_7
7) Curatela speciale ex art. 78 c.p.c., all'atto della decisione cessata, della Controparte_8
( c.f: ), con sede legale in Roma, Via del Casal Lumbroso n°92,
[...] P.IVA_2 in persona dell' Avv. Pier PA Pirani, giusto provvedimento di nomina del 06/03/2024, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n°92, rappresentata e difesa ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 32091493 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_8
8) , nato a [...] il [...], c.f.: , residente in [...], Controparte_9 C.F._8
Via Catania n°10;
9) , nata a [...] ( Romania) il 28/05/1975, c.f.: , residente CP_10 C.F._9 in Roma, Via Giacinta Pezzana n°63.
10) , nato ad [...], il [...], residente in [...]dei Marsi (AQ), Parte_2
Via Ovidio n°14, in proprio e nella qualità di A.U. della dal 20/06/2011 Controparte_7 al 15/05/2019. 11) nata a [...] il [...], c.f.: , Controparte_11 C.F._10 residente in [...], in proprio e nella qualità di A.U. della dal 28/03/2018 CP_1 al 15/07/2019.
12) c.f.: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 P.IVA_3
SI. , c.f.: residente in [...] C.F._3
Da Vinci n°8, con sede in Roma, Via Piediluco n°9.
13) , nato a [...], il [...], c.f.: residente Controparte_2 C.F._3 in Santa Marinella(RM), Via Leonardo Da Vinci n°8, in proprio e nella qualità di amministratore e socio della nonché amministratore della dal 13/07/2017 al 28/037201 Parte_3 CP_1
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 22 luglio 2025 comparivano gli VO Angela Marotta e Rita Bucolo per l'attore,
l'Avv. Alessandro Ciciarelli per , l'Avv. Mauro RA, in sostituzione dell'Avv. Sabina Controparte_4
Ciabattari, per l'Avv. Emanuela LE, in sostituzione dell'Avv. Domenico Marrara, Controparte_12 per . Controparte_5
L'Avv. Ciciarelli, ove il giudicante non avesse inteso ammettere i mezzi istruttori di parte attrice, già non ammessi prima che la causa fosse interrotta, chiedeva di essere autorizzato a precisare le conclusioni.
Gli VO LE e RA si associavano.
Gli VO Marotta e Bucolo si riportavano al ricorso per riassunzione ritualmente notificato a tutte le parti e chiedevano che fosse dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti ed insistevano per l'accoglimento delle richieste istruttorie precisate e delle conclusioni rassegnate.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , Controparte_8 ai SIg.ri , ed , alla Controparte_9 Controparte_4 CP_10 Parte_2 Parte_4
ai SIg.ri , e
[...] Controparte_5 Controparte_11 CP_6 Controparte_3 alla al SI. ed all'Avv. PA Di IO il SI. premesso che: Parte_3 Controparte_2 Parte_1
- la SI.ra era titolare di quote in molteplici società immobiliari e pubblicitarie Persona_1 insieme ai suoi nipoti, SIg.ri e , società costituite dai fratelli, Controparte_4 Parte_5
SIg.ri e , rispettivamente il primo di lei coniuge ed il secondo Persona_2 Persona_3 padre dei SIg.ri e;
Parte_5 Controparte_4
- la SI.ra , nel mese di settembre 2019, era venuta ad apprendere di alcune vendite Per_1 immobiliari avvenute a sua insaputa;
- a seguito di tale scoperta la predetta aveva incaricato il proprio difensore di effettuare tutte le indagini necessarie al fini di verificare la situazione globale di tutte le società in cui la stessa aveva avuto quote di partecipazione;
- all'esito di tale verifica la SI.ra ed esso attore avevano intrapreso diversi giudizi Per_1 dinanzi al Tribunale di Roma in sede civile e penale, aventi tutti lo stesso oggetto, sottrazione e distrazione del patrimonio immobiliare societario e, ad insaputa dei soci, occultandone i profitti CP_ per diversi milioni di euro( R.G. n° 63909/2019 R.G. n° 79747/2019 CCTA, R.G. n° 6204 TDI e
R.G. n° 49492/2019);
- tale determinazione era stata posta in essere anche in considerazione delle gravi circostanze che avevano visto coinvolto il nipote, SI. , in moltissime cause civili e penali nonché Controparte_4 in accertamenti da parte della Guardia di Finanza a causa di illecite gestioni- che lo avevano visto costretto a crearsi una fittizia residenza a Budapest, quando di fatto lo stesso viveva a Roma- eseguite in concorso con un numero di soggetti “ prestanome”;
- nel mese di marzo 2020, durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19, era venuta a mancare la SI.ra , deceduta a Roma all'Ospedale San Giovanni Addolorata il 19/03/2020; Per_1
- considerato il particolare momento di restrizioni, anche per quanto riguardava gli istituti pubblici, al fine di depositare la dichiarazione di successione, era stata effettuata una ricerca sulle proprietà intestate alla SI.ra , dalle quali era emerso che la era stata posta Per_1 Controparte_7 in liquidazione ad insaputa della stessa ed era stato nominato il liquidatore, nella persona del SI. Controparte_9
- la SI.ra era titolare del 50% della c.f.: ), con sede Per_1 Controparte_7 P.IVA_2 in Roma, Via del Casale Lumbroso n°92, società costituita con atto del 27/04/1987, iscritta al Registro delle Imprese il 12/05/1987, attualmente in liquidazione;
- l'altro socio della era il nipote della SI.ra , SI. , Controparte_7 Per_1 Controparte_4 titolare dell'ulteriore 50% delle quote societarie;
- amministratore unico della al momento della sua costituzione, Controparte_7 era la SI.ra , madre del SI. e cognata Persona_4 Controparte_4 della SI.ra ; Persona_1
- la società era titolare di n°549 spazi pubblicitari per un valore commerciale superiore ai 2,5 milioni di euro, dislocati in tutto il territorio del Comune di Roma, la cui attività principale era costituita dall'affitto di tali impianti a mezzo di affissioni pubblicitarie/manifesti di qualsiasi tipologia;
- il SI. , a fine di escludere l'anziana zia dalla proprietà e conseguentemente Controparte_4 dalla partecipazione agli utili per un suo esclusivo arricchimento personale, aveva simulato la vendita di tutti i cartelloni, costituendo a nome di parenti e di collaboratori una nuova società denominata I.G.A,- Impianti Gestione e Affissione- s.r.l. alla quale aveva trasferito tutti i n°549 impianti ( patrimonio societario della svuotando di fatto la società e Controparte_7 rendendola priva di qualsivoglia valore commerciale per poi rivenderli successivamente, con un ulteriore atto simulato, ad altra newco società denominata sempre costituita Parte_3 da parenti e collaboratori, come meglio esplicato infra;
- al fine di comprendere meglio le società, i passaggi di quote, le cariche fra i diversi personaggi,
i legami da vincoli di parentela e i responsabili della fraudolenta ed illecita operazione, si allegavano i chart grafici chiarificatori indicati all'allegato 2 all'atto di citazione;
- personaggi legati da relazioni parentali ed affettivi erano: , Controparte_4 Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_11
- personaggi legati da rapporti lavorativi e/o collaborativi negli anni erano : , Controparte_4 CP_6
ed Avv. PA Di IO;
[...] Persona_5 - personaggi “ testa di legno” erano: CP_6 Persona_5 Controparte_9 CP_10
ed ; Parte_2 Controparte_5
- la SI.ra compagna del SI. , era stata dallo stesso usata come Controparte_3 Controparte_4 socia maggioritaria al 99% della newco di modo che lo stesso potesse esercitarne CP_1 il controllo;
la stessa era stata utilizzata anche nella One Billboard s.r.l. con il 50% delle quote, società ambedue con il medesimo oggetto;
- i SIg.ri e erano personaggi noti in molte cause civili quali CP_6 Persona_5 prestanome del SI. il quale, dovendosi spogliare di tutte le proprietà al fine Controparte_4 di proteggerle dall'aggressione dell'Erario e dei creditori a fronte delle sue innumerevoli fraudolente gestioni, si era avvalso della loro dolosa complicità al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori;
- con sentenza n° 10401 del 15/07/2020 Tribunale di Roma G.I. Dott.ssa Vaccarella
r.g. n° 60099/2016 si era chiuso il giudizio che aveva visto riconosciuto il ruolo dei fratelli CP_6
e quali terzi, privi di buona fede, aventi intenti convergenti con il SI. CP_6 Per_5 CP_4
;
[...]
- di fatto il predetto ufficio aveva riconosciuto agli stessi il ruolo di prestanomi di comodo ed aveva ordinato che tutti i trasferimenti di quote effettuati dal SI. a favore Controparte_4 dei SIg.ri fossero dichiarati inefficaci;
CP_6
- i SIg.ri e erano altri due personaggi facenti parte Controparte_2 CP_3 Controparte_11 del “ clan” Accetta, rispettivamente il primo fratello della madre del SI. e Controparte_4 la seconda convivente di quest'ultimo;
- l'anziano zio SI. era stato sempre utilizzato quale amministratore sia della CP_2 CP_1 che della la cui carica era stata alternata a favore della convivente, SI.ra Parte_3 CP_11 al momento della sottoscrizione degli atti notarili di vendita e/o di cessione;
- il SI. era il soggetto “ testa di legno” che aveva assunto il compito di chiudere Controparte_9 le società una volta svuotate del loro patrimonio ricoprendone il ruolo di amministratore e poi di liquidatore sia della che della CP_7 Controparte_7 CP_1
- la SI.ra socia della era persona fisica legata CP_10 Controparte_7 al SI. la predetta era divenuta proprietaria dopo l'acquisto nel 2015 del 50% Controparte_9 delle quote dai fratelli ( acquisto avvenuto al prezzo simbolico di € 150,00 con la finalità di CP_6 renderla socia di maggioranza affinchè l'amministratore potesse guidare, CP_9 con la sua complicità, le decisioni dell'assemblea);
- il SI. , plurindagato per reati quali associazione a delinquere, evasione fiscale e Parte_2 truffa, era stato scelto dal SI. come amministratore unico della Controparte_4 [...] per effettuare la prima fittizia vendita oggetto del presente giudizio;
Controparte_7
- l'Avv. PA Di IO compariva in diverse società aperte dal SI. ; lo stesso era Controparte_4 intestatario di quote sociale nella insieme all'anziano zio del SI. , Parte_3 Controparte_4
SI. , e nella One Billboard Luxury con la convivente del SI. , Controparte_2 Controparte_2
SI.ra il suddetto compariva anche come legale del SI. Controparte_11 Controparte_4 nella causa di revocatoria che vedeva soccombenti lo stesso SI. ed i fratelli Controparte_4
SIg.ri inoltre la newco costituita dal SI. al fine di espropriare CP_6 CP_1 Controparte_4
i cartelloni della aveva ubicato la sede legale in Avezzano, nello studio Controparte_7 dell'Avv. PA Di IO, sito in Via Benedetto Croce n°4;
- oltre alla alla ed alla gli stessi personaggi Controparte_7 CP_1 Parte_3 erano protagonisti della cessione o della intestazione fittizia delle quote del SI. Controparte_4 nelle seguenti società: Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 [...] One Billboard s.r.l., Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 società che facevano riferimento alle affissioni pubblicitarie ad eccezione della e Controparte_14 della Controparte_18
- la a decorrere dal 1987 ( anno di costituzione) aveva esercitato Controparte_7
l'attività sociale, avente ad oggetto l'acquisizione di contratti commerciali, di vendita e di noleggio di spazi pubblicitari, mediante affissioni tramite impianti dislocati sul territorio di Roma, guidata di fatto dal SI. ; Controparte_4
- nel 2013 la società era così composta: SI.ra e SI. , soci Persona_1 Controparte_4 con il 50% ciascuno ed A.U. SI. ; Parte_2
- nel 2015 il SI. aveva ceduto le sue quote in favore dei prestanome, fratelli Controparte_4
i quali, a loro volta, le avevano cedute alla SI.ra CP_6 CP_10
- attualmente la società era così composta: 50% SI.ra e 50% SI.ra Persona_1 CP_10 ed a.u/ liquidatore SI. Controparte_9
- CP_1
- Il 09/05/2013 il SI. , pur non comparendo formalmente, aveva costituito Controparte_4 una newco, la ed aveva assegnato le quote per il 99% alla sua convivente, SI.ra CP_1 [...]
ed il restante 1% al SI. al quale aveva attribuito CP_3 Controparte_5 momentaneamente la carica di A.U.;
- due mesi dopo (il 23/07/2013), sempre sotto la regia del SI. , la Controparte_4 Controparte_7 aveva trasferito con una vendita fittizia tutto il patrimonio immobiliare
[...] alla spogliando di fatto la SI.ra di ogni legittimo diritto;
CP_1 Per_1
- formalmente alla vendita avevano preso parte per la Controparte_7
l'A.U. SI. e per la l'A.U. SI. ; Parte_2 CP_1 Controparte_5
- come si evinceva dall'atto notarile del 23/07/2013( stipulato con rogito del Notaio Dott.
[...]
Rep. n° 56915, Racc. n° 19834) la vendita simulata era stata perfezionata Persona_6 con il ridicolo versamento di € 3.000,00 oltre all'impegno dell'acquirente di provvedere entro 30 giorni al saldo del debito sussistente con , per la somma di € 824.000,00, Parte_6
a titolo di canone/imposta di pubblicità e di Tosap, condizione imprescindibile posta dal Comune di Roma per addivenire alla voltura dal cedente al cessionario delle autorizzazioni comunali;
- così facendo il SI. aveva ottenuto due vantaggi: il primo il pagamento dei tributi Controparte_4 verso il Comune di Roma, nei confronti del quale era comunque obbligato a prescindere dalla vendita, il secondo il controllo esclusivo dei n°549 cartelloni, perfezionando così la truffa ai danni della SI.ra , la quale era completamente ignara della situazione;
Per_1
- attualmente era pendente, fra gli altri, un procedimento penale, sempre a carico del SI. CP_4 CP_
il quale, nello stesso anno della compiuta truffa in un'altra società denominata
[...]
i cui soci erano sempre la SI.ra ed i fratelli SIg.ri e , in data Per_1 CP_4 Parte_5
13/06/2013 - un mese prima della cessione del ramo di azienda di Controparte_7 aveva venduto un albergo di proprietà della società alla somma di € 855.000,00 all'insaputa della socia SI.ra ( importo che si ipotizzava fosse stato utilizzato per pagare il debito Per_1 con il Comune di Roma);
- sempre Il SI. , dopo la vendita, aveva nominato dapprima come amministratore Controparte_4
e poi come liquidatore il SI. noto pluri-pregiudicato attualmente detenuto Persona_7 in carcere in Albania per scontare una pena di sette anni per truffa e frode bancaria;
- il SI. , altresì, aveva firmato le approvazioni dei bilanci di liquidazione Controparte_4 della società in luogo del SI. mentre lo stesso risultava detenuto in Albania ed aveva Per_7 protratto le frodi firmando inoltre anche in luogo della SI.ra , assente dall'Italia; Per_1
- Parte_3
- Il 17/12/2018 il SI. , quale regista occulto, aveva vieppiù costituito Controparte_4 la avente come oggetto la stessa attività di vendita e di noleggio degli spazi Parte_3 pubblicitari;
- soci della ai quali il SI. aveva assegnato le quote erano: Parte_3 Controparte_4 il SI. , zio materno del SI. , per il 10% oltre alla carica di A.U. Controparte_2 Controparte_4 della società e l'Avv. PA Di IO, per il restante 90% delle quote;
- in data 24/12/2018, appena sette giorni dopo la costituzione, aveva acquistato Parte_3 dalla tutti i n°549 impianti pubblicitari, già appartenuti alla CP_1 CP_7 Controparte_7 al prezzo irrisorio di € 5.000,00, considerato che in precedenza la li aveva dovuti pagare CP_1
€ 827.000,00;
- dalla nomina del SI. come A.U. della avvenuta Parte_2 Controparte_7 nel 2011 sino a tuttora, la SI.ra non aveva mai ricevuto alcuna convocazione di assemblea Per_1
e/o diversa comunicazione sociale, al contrario venendo sempre ragguagliata positivamente dal nipote, SI. , sull'andamento della società; Controparte_4
- nel mese di luglio 2013 era stata perfezionata la finta vendita con la truffa di fatto in danno della e della SI.ra ; Controparte_7 Per_1
- nel 2019 la società era stata posta in liquidazione con nomina del liquidatore nella persona del SI. già A.U.; il tutto era avvenuto a mezzo di una falsa assemblea architettata Controparte_9 CP_1 dai SIg.ri e con la regia del SI. nella quale si evinceva dai verbali CP_9 Controparte_4 estratti dalla Camera di Commercio lo stesso falso indirizzo riportato in visura che non corrispondeva alla sede sociale, ma ad un'abitazione privata che nulla aveva a che fare con la Controparte_7
- inoltre negli stessi verbali si attestava falsamente la presenza di tutti i soci e che gli stessi, dopo essere stati edotti, avevano approvato con voto unanime la delibera;
- negli stessi verbali non vi era traccia della rituale convocazione dei soci e si dava atto che la riunione era avvenuta in una sede sociale fantasma;
- l'ultimo bilancio depositato era quello al 31/12/2012 nel quale risultava un patrimonio netto di € 448.355,00 e da allora non era stato redatto più alcun bilancio;
- nonostante tale carenza di documentazione contabile dalla determinazione dell'A.U. del 09/09/2019 era stata indicata quale causa di scioglimento la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ex art. 2484 1° comma n°4 c.c., pur in assenza di deposito di bilanci dal 2012;
- nella predetta determinazione era stato dato atto della mancata adesione dei soci alle soluzioni alternative previste dall'art. 2485 1° comma c.c., pur in assenza di alcuna richiesta alla socia
SI.ra , che mai era stata interpellata in merito, attesa la totale mancanza di convocazioni Per_1
e/o di comunicazioni;
- essendo esso attore venuto tardivamente a conoscenza dei suddetti fatti, dopo la morte della madre, immediatamente aveva provveduto tramite i propri difensori, in data 09/07/2020, ad inviare a mezzo p.e.c. e con lettera racc. a.r. formale diffida alla Controparte_8
nonché al liquidatore SI. dal compiere tutte le attività di straordinaria
[...] CP_9 amministrazione manifestando la volontà di convocare una assemblea chiedendo di esercitare il diritto di ispezione ai sensi dell'art. 2476 2° comma c.c.( missiva rimasta priva di riscontro); - dunque risultava incontrovertibile che gli amministratori di fatto e di facciata avessero compiuto le suddette operazioni di trasferimento del ramo d'azienda senza mai rendere edotta la socia
SI.ra non coinvolgendola nelle trattative né facendola partecipare alla distribuzione Per_1 degli utili, ponendo in essere una truffa attraverso una vendita simulata che vedeva, altresì, concretizzarsi il conflitto di interessi fra il SI. , amministratore di fatto e socio, Controparte_4
e la Controparte_7
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Giudice adito, sulla base delle ragioni prospettate nella premessa di fatto e di diritto, contrariis reiectis:
- 1) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore di fatto e socio in solido con l'amministratore apparente , Controparte_4 Parte_2 per aver intenzionalmente autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per la socia ai sensi dell'art. 2476 3° e 8° comma c.c. nonché del liquidatore, SI. Persona_1 CP_9
per essersi reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società
[...] ex art. 2476 3° comma c.c. in concorso con la socia al fine di poter compiere atti CP_10 dannosi per la società e per il socio;
- 2) ancora in via principale: nel merito accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia per simulazione assoluta dei seguenti atti di disposizione:
1) contratto di cessione del ramo d'azienda del 23/07/2013 a rogito del Notaio Dott.
[...]
registrato a Roma il 24/07/2013 al n°19391 serie IT;
2) cessione di ramo Persona_6
d'azienda del 24/12/2018 a rogito del Notaio Dott. Rep. n° 23628, Racc. n° 6711 Persona_8
e, conseguentemente, disporre la restituzione del predetto ramo d'azienda alla
[...]
Controparte_7
- 3) ancora in via principale: condannare l'amministratore di fatto , in solido con Controparte_4 tutti i convenuti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del compimento degli atti dolosi come descritti in narrativa in favore di , nella misura del valore commerciale Parte_1 della quota di proprietà del 50%, pari ad € 362.920,00 ovvero a quella somma maggiore o minore stabilita dal Giudice, nonché della somma derivante dal mancato guadagno di 7 anni di noleggio degli spazi pubblicitari o comunque nella misura complessiva che verrà accertata in corso di causa sulla base di C.T.U. tecnico-estimativa che l'Ill.mo Giudice vorrà autorizzare o in quell'altra diversa misura ritenuta dal Giudice, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
- 4) ancora in via principale: accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia dei seguenti atti di disposizione: 1) contratto di cessione di ramo d'azienda del 23/07/2013 a rogito del Notaio Dott. registrato a Roma Persona_6 il 24/07/2013 al n° 19391 serie IT;
2) cessione di ramo d'azienda del 24/12/2018 a rogito del Notaio
Dott. Rep. n° 23628, Racc. n° 6711 per violazione dell'art. 2479 2° comma n°5 Persona_8
c.c. e, conseguentemente, disporre la restituzione del predetto ramo d'azienda alla
[...]
Controparte_7
- 5) in via subordinata: condannare i convenuti all'indennizzo ex art. 2041 c.c. della somma di € 362.920,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa nonché di quella somma derivante dal mancato guadagno di 7 anni di noleggio degli spazi pubblicitari o comunque nella misura complessiva che verrà accertata in corso di causa sulla base di
C.T.U. tecnico-estimativa che l'Ill.mo Giudice vorrà autorizzare o in quell'altra diversa misura ritenuta dal Giudice adito, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo”.
- Si costituiva la e, con comparsa di risposta, eccepiva Controparte_1 la nullità della domanda giudiziale ex art. 164 c.p.c.; sempre in via preliminare deduceva che il SI. non aveva fornito la prova della qualità di erede della SI.ra Parte_1 Per_1
né della qualità di socio della analoghe considerazioni
[...] Controparte_7 riguardavano l'impugnazione dell'atto di cessione del 2018 fra essa convenuta e la in ogni caso non poteva parlarsi di simulazione degli atti di cessione del 2013 e Parte_3 del 2018.
- Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- “ voglia il Tribunale di Roma:
- 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversaria ex art. 164 c.p.c. per le motivazioni esposte e, in ogni caso, dichiarare inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto ogni pretesa avversaria per le causali di cui in narrativa.
- 2) Rigettare ogni richiesta avversaria.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
- Si costituiva la e, con comparsa di risposta, Controparte_8 chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; sempre in via preliminare deduceva che il SI. non aveva fornito la prova della qualità di erede Parte_1 della SI.ra né della qualità di socio di essa convenuta e del versamento Persona_1 della quota nominale;
eccepiva altresì che era decorso il termine di impugnativa della cessione del ramo di azienda del 2013, che peraltro aveva avuto compiuta esecuzione.
- Tanto esposto venivano rassegnate le medesime conclusioni innanzi esplicitate dalla CP_1
- Si costituiva l'Avv. PA Di IO il quale, con comparsa di risposta, dolendosi della circostanza che non fossero stati rispettati i canoni di ordine professionale prima di evocare esso convenuto nel presente giudizio, negava la esistenza della propria legittimazione formulando le stesse conclusioni della e della CP_1 Controparte_7
- Si costituiva la SI.ra e, con comparsa di risposta, eccepiva Controparte_3 la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per incertezza ed indeterminatezza della domanda;
sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione in proprio e quale socia della CP_1
deduceva che l'essere stata titolare di quote della non equivaleva ad aver ricoperto
[...] CP_1 incarichi di natura gestoria;
in ogni caso essa convenuta era estranea alla operazione di cessione dalla alla peraltro essa convenuta non era da tempo socia CP_1 Parte_3 della sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione CP_1 del SI. atteso che la documentazione versata in atti non consentiva di ritenere che Parte_1 lo stesso fosse l'effettivo erede della SI.ra ovvero che quest'ultima fosse socia Persona_1 della con riferimento all'atto di cessione dalla Controparte_7 Controparte_7 alla deduceva che lo stesso non era simulato, ma era stato
[...] CP_1 effettivamente stipulato per un prezzo pari ad € 827.000,00 di cui € 824.000,00 a copertura dei debiti medio tempore acquisiti dalla società dante causa;
da ultimo l'attore non aveva fornito riscontro del danno che avrebbe risentito in ragione della cessione del 2018 del ramo d'azienda dalla alla del pari difettava alcuna prova della simulazione relativa CP_1 Parte_3 dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 2013, risultando in ogni caso estinta per prescrizione la relativa pretesa creditoria;
da ultimo difettavano i presupposti di accoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
- Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni:
- “ in via pregiudiziale e nel merito:
- 1) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate dal SI. , con ogni ulteriore conseguenza di legge;
Parte_1 - 2) per tutti i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, nonché l'improcedibilità della domanda nei confronti di quest'ultima e, per l'effetto, estromettere la SI.ra in proprio e n.q. di socio della dal Controparte_3 CP_1 presente giudizio, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- 3) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare inammissibile ogni avversaria domanda con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- in via principale e nel merito:
- 1) per tutti i motivi di cui in narrativa rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata:
- 1) per tutti i motivi di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, comunque rideterminare le somme dovute dalla SI.ra CP_3 al SI. nella minore misura che risulterà di giustizia, anche secondo equità,
[...] Parte_1 con conseguente adozione di ogni provvedimento di legge;
- In ogni caso, con vittoria si spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi”.
- Si costituiva il SI. e, con comparsa di risposta, instava acchè fosse disposta Controparte_4 ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni offensive;
sempre in via preliminare deduceva che l'attore non aveva fornito la prova di essere erede della SI.ra e di aver svolto Per_1 gli adempimenti di cui all'art. 2470 c.c. in epoca antecedente a quella di proposizione della domanda;
era evidente che la qualità di socio dell'istante gli consentiva soltanto di partecipare alla liquidazione e certamente non poteva consentire allo stesso di promuovere l'azione di simulazione del contratto di compravendita;
senza accettazione del contraddittorio in ordine alle superiori eccezioni preliminari eccepiva: 1) di non essere socio della
[...]
2) di non essere amministratore di fatto della Controparte_7 Controparte_7
3) di non aver causato alcuno danno risarcibile nei confronti dell'attore; 4) di non essere amministratore di fatto di alcuna delle società richiamate nell'atto di citazione.
- Nel merito deduceva che l'atto di cessione del ramo d'azienda alla nella quale esso CP_1 convenuto non aveva alcuna partecipazione) non era simulato, ma era conosciuto dalla SI.ra essendo stato deciso al fine di far fronte alle ingenti pendenze debitorie Per_1 con il Comune di Roma.
- Si costituiva il SI. e, con comparsa di risposta, , in via preliminare, eccepiva Controparte_5 il difetto di legittimazione del SI. il quale non aveva fornito la prova della qualità Parte_1 di erede della SI.ra ; nel merito deduceva che la cessione del ramo d'azienda Per_1 dalla alla non era simulata, ma effettiva essendo stato Controparte_7 CP_1 dedotto in contratto che a fronte dell'atto di disposizione patrimoniale sarebbe stato versato l'importo pari ad € 3.000,00 oltre all'accollo della esposizione debitoria nei confronti del Comune di Roma per l'importo di € 824.000,00; non risultava, pertanto, meritevole di accoglimento la domanda principale né quella gradata, formulata ex art. 2041 c.c..
- Si costituiva il SI. in proprio e n.q. di socio della e di A.U. CP_6 Controparte_7
e socio della e, con comparsa di risposta, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto CP_1 di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
sempre in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione non avendo partecipato alle operazioni commerciali oggetto di contesa;
in ogni caso eccepiva la estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate nonché la carenza di legittimazione dell'attore, il quale non aveva fornito la prova della qualità di erede della SI.ra ; deduceva che non era stato fornito riscontro Per_1 della simulazione della cessione del ramo d'azienda dalla Controparte_7 alla nonché da ultimo il difetto dei presupposti normativi della istanza ex art. 2041 c.c.. CP_1
- Non si costituivano, benchè ritualmente evocati, il SI. in qualità di liquidatore della Controparte_9
la SI.ra la SI.ra il Controparte_20 CP_10 Controparte_11 Part SI. , il SI. e la in persona del legale Parte_2 Controparte_2 Parte_3 rappresentante pro-tempore.
- La causa all'udienza dell'21/11/2023, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.
- Con ordinanza del 05 marzo 2024 veniva rimessa la causa sul ruolo istruttorio onde consentire alla difesa della parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della curatela speciale della ex art. 78 c.p.c. atteso il conflitto di interessi fra la società Controparte_7 danneggiata( ed il liquidatore della stessa. Controparte_7
- A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva la Controparte_7 in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. che, con comparsa di risposta,
[...] deduceva che con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese prot. n° 224661/2023 dell'08 settembre 2023 la società era stata cancellata ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c.c. in ragione dell'omesso deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.
- Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- - in via principale accertare la cancellazione della Società dal registro delle imprese a far data dall'08 settembre 2023 e, per l'effetto, assumere ogni e conseguenziale provvedimento di legge;
- In via subordinata , nel merito, assumere i provvedimenti ritenuti di giustizia;
- con vittoria di spese ed onorari in favore dello scrivente difensore”.
- In ragione della cancellazione della medio tempore Controparte_8 dal Registro delle Imprese per omessa approvazione dei bilanci per tre esercizi consecutivi veniva statuita la interruzione del processo.
- La causa, all'esito della riassunzione del giudizio, all'udienza del 22 luglio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome indicate in atti, era trattenuta in decisione.
-
Motivi della decisione
In rito occorre prendere atto che, con ordinanza collegiale del 05 marzo 2024, è stata rimessa la causa in istruttoria al fine di consentire all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti della in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Controparte_7 atteso che, essendo stata proposta l'azione di responsabilità per mala gestio anche nei confronti del liquidatore SI. si era verificato un conflitto di interessi. Controparte_9
A seguito del perfezionamento delle procedure notificatorie la Controparte_8
si è costituita in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. il quale ha esercitato il
[...] diritto di difesa.
Del pari giova osservare che medio tempore la , Controparte_8 in ragione della omessa approvazione e del deposito di tre bilanci di esercizio consecutivi, è stata cancellata dal locale Registro delle Imprese sicchè è stato riassunto il processo nei confronti dell'ex-liquidatore e della socia al 50%, SI.ra i quali non si sono costituiti in giudizio CP_10
( dovendo, per l'effetto, essere dichiarata la estinzione del giudizio nei confronti della
[...]
). Controparte_21
In progressione di argomenti giova rammentare che, con ordinanza del 07 dicembre 2021, verificata la ritualità delle procedure notificatorie, è stata dichiarata la contumacia dei SIg.ri , Controparte_9 CP_10 Parte_2 Controparte_11 [...]
e della CP_2 Parte_3
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carente indicazione del petitum e della causa petendi;
mette conto osservare che, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la domanda giudiziale è da ritenersi nulla soltanto allorquando sia impossibile delineare il thema decidendum.
Orbene nel caso in esame l'istante ha ricostruito cronologicamente e in dettaglio tutte le condotte violative di norme di legge e di clausole di contratto concretanti atti di mala gestio, da ascriversi agli amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte negli accadimenti descritti nonché le condotte di altri terzi ( persone fisiche e giuridiche) che- ad argomentare dell'esponente- avrebbero concorso con i suddetti amministratori ad arrecare pregiudizi al patrimonio societario.
La – asserita- omessa indicazione dell'importo richiesto a titolo di ristoro delle condotte illecite non
è ragione ostativa alla valutazione di accoglibilità della domanda essendo stata invocata la determinazione giudiziale della somma esattamente dovuta.
A tutto voler concedere in corso di causa è stato compiutamente definito l'oggetto del contendere sicchè non può ragionevolmente professarsi che i convenuti, a fronte della dedotta carenza di indicazione degli elementi costituitivi della domanda, abbiano patito un vulnus al diritto di difesa.
Deve gradatamente essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione del SI. Parte_1 per non aver provato la qualità di erede della SI.ra , titolare della quota del 50% Persona_1 della ed infatti l'attore, assumendo di essere figlio legittimo Controparte_7 della SI.ra , nonché erede universale della stessa, nominato sulla scorta di testamento Per_1 olografo depositato e pubblicato, ha versato in atti validi riscontri, rappresentati dalla dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate nonché dalla iscrizione del trasferimento delle quote per causa di morte nel locale Registro delle Imprese, come risultante dalle evidenze camerali e dall'atto notorio redatto dal Notaio, Dott.ssa . Persona_9
L'istante ha, del pari, palesato di agire, in surroga della , Controparte_8 al fine di conseguire la conservazione della garanzia patrimoniale esercitando legittimamente un diritto altrui in virtù del credito rivendicato dalla società.
Deve del pari disattendersi l'eccezione di estinzione delle pretese creditorie azionate per essere
– asseritamente- spirato il termine eccedente il quinquennio a decorrere dal 23/07/2013, data di stipulazione del contratto di cessione del ramo d'azienda dalla Controparte_7 alla CP_1
Occorre considerare che in limine litis è stato prospettato, con riferimento al richiamato negozio, vertersi in ambito di atto di disposizione patrimoniale invalido per simulazione assoluta
( o, in via gradata, relativa) o, a tutto voler concedere, perchè non sarebbe stata fornita la prova che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dal consesso assembleare;
del pari è stato dedotto che la SI.ra non fosse stata portata a conoscenza del perfezionamento Per_1 del richiamato atto di disposizione patrimoniale e che tanto sarebbe avvenuto in ragione dell'accordo illecito dell'amministratore di diritto e di quello di fatto della Controparte_7
[...]
Ne consegue che, onde invocare il decorso dell'arco prescrizionale quinquennale, avrebbe dovuto essere consentito al controinteressato di avvedersi dell'accadimento dei fatti e di reagire agli stessi
( il che non è stato permesso alla SI.ra sia con riferimento all'atto di disposizione Per_1 patrimoniale del 2013 che in relazione a quello del 2018); in ogni caso il SI. è stato A.U. Pt_2 della sino a quando( nell'anno 2019) la predetta società è stata posta Controparte_7 in liquidazione;
del pari il SI. , deus ex machina di tutte le operazioni Controparte_4 commerciali, ha concorso con modalità continuative a gestire la predetta società sicchè non può ritenersi decorso il termine prescrizionale quinquennale.
In primis osserva il Tribunale che, esaminando le conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria dell'esponente, emerge che non potrebbe essere conseguita la retrocessione del cespite aziendale all'esito della verifica della radicale invalidità dello stesso in ragione del dirimente rilievo che la società, che ha ceduto il ramo di azienda, alla attualità non è esistente.
Ne consegue che il focus di indagine deve essere circoscritto alla invocazione del risarcimento dei danni per equivalente in ragione delle condotte illecite denunciate.
Rileva il Collegio che non si ravvisa la responsabilità patrimoniale del SI. Controparte_9 ex-liquidatore della nonché dei soci delle aggregazioni interessate Controparte_7 dai fatti in contesa( e non essendo stati CP_7 Controparte_7 CP_1 Parte_3 forniti suadenti risconti che i suddetti componenti, in concorso con l'organo gestorio, abbiano arrecato un danno di natura patrimoniale.
Ne consegue che l'accertamento in esame deve essere circoscritto alla- asserita- responsabilità del SI. , quale amministratore di diritto della e Parte_2 Controparte_7 del SI. quale amministratore di fatto essendo stato il predetto qualificato Controparte_4 demiurgo di tutte le operazioni oggetto di censura.
Opina il Tribunale che, in disparte da ogni valutazione in ordine al ruolo del SI. Controparte_4
- asseritamente di amministratore di fatto di tutte le società interessate dalle plurime operazioni imprenditoriali in parola- , la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
In primis giova considerare che, in difetto della offerta in prova dello statuto della - dal quale desumere la necessità di una preventiva delibera Controparte_7 assembleare autorizzativa del compimento di atti di straordinaria amministrazione- non può validamente asserirsi che l'organo gestorio che ha curato il trasferimento del ramo di azienda del 23/07/2013 alla sarebbe stato carente dei relativi poteri. CP_1
Del pari la pertinente scrittura privata con autentica delle sottoscrizioni è stata versata in atti sicchè risulta destituita di fondamento la tesi della simulazione assoluta dell'atto di disposizione patrimoniale de quo.
Né è a ritenere che possa considerarsi concretata la figura della simulazione relativa atteso che il prezzo della cessione è stato determinato in € 827.000,00, di cui € 3.000,00 dichiarati già versati, e di cui € 824.000,00 in ragione della esposizione debitoria rilevata dalla cessionaria in regime di accollo liberatorio in favore di . Parte_6
Evidenzia il Tribunale che è emerso che la a fronte della sottoscrizione di un piano CP_1 di dilazione della esposizione debitoria con per il pagamento dei canoni pubblicitari Parte_6
e del tributo Tosap, ha fatto fronte al pagamento di due sole rate per € 16.489,30.
E' pertanto di nitida percezione il profilo che, in mancanza del pagamento integrale dei tributi arretrati in capo alla cedente in favore di , non sarebbe stata ottenuta dalla Parte_6 cessionaria la autorizzazione amministrativa, indefettibile per il valido svolgimento della attività di affissione pubblicitaria.
Il che ha riverberato i propri effetti sul successivo trasferimento della attività - per il prezzo di € 5.000,00- perfezionato nell'anno 2018 dalla in favore CP_1 della Parte_3
A compendio di quanto sin qui riferito appare incontestabile postulare che:
- la richiesta di retrocessione del cespite ceduto è divenuta impossibile atteso che, in corso di causa, la è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
Controparte_8
- non sussiste il diritto al ristoro per equivalente atteso che( al netto della somma di € 3.000,00 da pagarsi con modalità venali) esisteva una gravissima esposizione debitoria della cedente nei confronti di che non risulta sanata dalla cessionaria, Parte_6 se non in trascurabile parte;
il che ha indotto l'ente locale ad iscrivere una posizione debitoria di natura fiscale nei confronti della cessionaria per somma di importo consistente.
Apparendo, per l'effetto, ad un esame degli atti di causa che, ove non fosse stato trasferito il ramo di azienda nell'anno 2013 dalla nei confronti della la società Controparte_7 CP_1 cedente avrebbe dovuto farsi carico dell'adempimento di gravosi debiti tributari non si intende quale sarebbe stata l'utilità sottratta alla società cedente con locupletazione di quella cessionaria.
Ne consegue che appaiono insussistenti gli addebiti di mala gestio elevati nei confronti del SI. e del SI. , rispettivamente quale gerente di diritto Parte_2 Controparte_4
e di fatto della nonché delle altre parti evocate in concorso con gli Controparte_7 stessi;
ma ancor più risulta privo di fondamento l'assunto del pregiudizio al patrimonio della atteso che la predetta, ove non avesse provveduto al Controparte_8 trasferimento del ramo di azienda( il prezzo del quale è stato regolamentato in massima parte a mezzo dell'accollo liberatorio della società cedente) avrebbe dovuto soggiacere alla richiesta di adempimento di per violazione delle disposizioni in materia tributaria. Parte_6
Le spese di lite, da porsi a carico del SI. , seguono la soccombenza e devono essere Parte_1 liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, ivi compreso il curatore speciale della nei cui confronti, stante la specifica richiesta, Controparte_7 viene adottata pronuncia ex art 93 c.p.c.( apparendo equo dichiararsi non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite nei confronti delle parti contumaci).
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la estinzione del giudizio nei confronti della Controparte_8
;
[...]
2) respinge le domande del SI. nei confronti delle restanti parti convenute;
Parte_1 per l'effetto condanna l'istante a rifondere in favore di ciascuna delle predette parti convenute costituite( SI. PA Di IO, SI.ra Controparte_1 CP_3
SI. , SI. , SI. e cessata curatela
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 speciale ex art. 78 c.p.c. della ) le spese del presente Controparte_8 giudizio che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale in misura pari ad € 12.676,00, con pronuncia ex art. 93 c.p.c. in favore della cessata curatela speciale ex art. 78 c.p.c. della . Controparte_8 3) dichiara non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite nei confronti delle parti convenute contumaci.
Così deciso il 02 dicembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. RI ZI
Il PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo