Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2003, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0 3449/ 03 C.C. ·68016 SEZIO0 34 49 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU REM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 2282/2000 Dott. Francesco Cristarella Orestano Cron. 7851 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Ud. 2 luglio 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / sisma sul ricorso proposto il 20 gennaio 2000 da: del 1984. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 روة ricorrente
contro
CI DO - residente in [...] intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del- -sez. I n. 535 dep28 gennaio 1999. I'Umbria Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 lu- glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Cinzia Melillo;
2992 proc. n. 2282/2000 R.G. 68096 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Car- lo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Perugia, con sentenza dell'1 febbraio 1996, sul rilievo che l'impugnazione era stata tardi- vamente proposta, dichiarava inammissibile il ricorso di DO CI avverso l'iscrizione a ruolo notificagli per Irpef 1985 in re- lazione ad imposta in precedenza sospesa ai sensi della legge n. 363/84. L'appello del contribuente contro la decisione era accolto il 28 gen- naio 1999 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale, premesso che il ricorso era stato proposto tempestivamente, ом dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relative al versamento del- le imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione all'evento sismico verifica- tosi in Umbria il 29 aprile 1984. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimato non svolgeva attività difensiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. proc. n. 2282/2000 R.G. 2 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d. l. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando () l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 -, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in l. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- proc. n. 2282/2000 R.G. 3 sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'Irpef e dell'Ilor deve essere considerato, in virtù dell'interpreta- zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata. Non va provveduto sulle spese del giudizio, poiché l'intimato non ha svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 luglio 2002. Il consigliere est, Il presidente dott. Francesco Cristarella OrestanoPort Francese larena Orestano dott. Massimo Oddo IL CANCELLIERE C+ Mole Eve AR AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 7 MAR 2 IL CANCELLIERE C Casano Атоов с оло proc. n. 2282/2000 R.G. 4