CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2023, n. 34144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34144 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) CE GE, nato a [...] il [...] 2) TE AN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 14/04/2022 dal Tribunale di Sciacca visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, avv. Antonina Bavetta, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/04/2022, il Tribunale di Sciacca ha condannato alla pena di giustizia CE GE e TE AN, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen. Avverso tale pronuncia, gli imputati, con unico atto, propongono ricorso per cassazione (così qualificato l'atto di appello dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte con ordinanza del 24/10/2022), deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 34144 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 22/06/2023 2.1. Errata valutazione delle prove e insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si deduce che gli altri abitanti della palazzina non avevano denunciato alcun disturbo o fastidio, avendo essi riferito solo di rumore di tacchi e litigi. Si denuncia inoltre la mancata rilevazione delle capacità delle emissioni sonore di danneggiare una collettività indistinta di persone. Si censura altresì la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo tra l'altro del tutto indimostrata l'asserzione del Tribunale secondo cui i rumori sarebbero stati provocati "intenzionalmente". 2.2. Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si deduce, in subordine, che la condotta dei ricorrenti doveva comunque essere considerata di particolare tenuità, alla luce della mancata costituzione della parte civile della denunciante e dell'assenza di riferimenti a danni subiti da parte degli altri testi escussi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la decisione avesse fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia, ed escludendo che sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'art. 131-bi5; cod. pen., avuto riguardo alla ripetitività e non occasionalità delle condotte. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, che in questa sede è evidentemente precluso. Del resto, il Tribunale risulta aver fatto buon governo del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implic:a, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato» (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948 - 02). Sono state infatti valorizzate non solo le dichiarazioni della AL in ordine ai rumori notturni continuativamente provocati dagli odierni ricorrenti„ abitanti al piano sottostante (rumori riconducibili non solo a litigi tra coniugi, ma anche a condotte ragionevolmente volte ad arrecare disturbo alle persone, quali lo spostamento di mobili, i colpi di scopa alla ringhiera, il continuo alzare ed abbassare le tapparelle), ma anche le conformi dichiarazioni delle testi EL e AR, rispettivamente abitanti ai due piani inferiori a quello degli imputati (le quali avevano confermato i rumori molesti anche notturni, provocati tra l'altro con lo spostamento di mobili e colpi ai mobili stessi e al muro). In ogni caso, si tratta di 2 una valutazione adeguatamente argomentata, in termini immuni da censure deducibili in questa sede di legittimità. 3. Dall'inammissibilità del ricorso derivano importanti effetti quanto al regime di procedibilità a querela introdotto, per il reato per cui è causa, dalla c.d. riforma Cartabia. È stato invero chiarito, da recenti pronunce di questa Suprema Corte, che «nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; in senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). 4. Per ciò che riguarda, infine, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve osservarsi che, se è vero che l'inammissibilità del ricorso non è ostativa al riconoscimento, anche in questa sede, della predetta causa di non punibilità (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01), è anche vero che l'accoglimento della richiesta appare precluso dall'assoluta genericità delle deduzioni difensive sul punto. Invero, proprio la pronuncia qui appena richiamata ha posto l'accento, in motivazione (cfr. § 6), sull'onere di adeguata specificità gravante sul ricorrente, che si è limitato a ricordare che la AL non si era costituita parte civile e che gli altri testi non avevano riferito di danni subiti: circostanze certamente inidonee a determinare un'applicazione officiosa dell'istituto, tenuto conto di quanto concordemente affermato dai testi in ordine alla continuativa provocazione di rumori molesti, in ora notturna, anche attraverso condotte del tutto estranee a fisiologici momenti di dissidio familiare, e come tali prive di giustificazioni diverse da quelle di dar luogo al disturbo delle occupazioni e soprattutto del riposo delle persone. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 iugno 2023 Il Consiglie stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, avv. Antonina Bavetta, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/04/2022, il Tribunale di Sciacca ha condannato alla pena di giustizia CE GE e TE AN, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen. Avverso tale pronuncia, gli imputati, con unico atto, propongono ricorso per cassazione (così qualificato l'atto di appello dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte con ordinanza del 24/10/2022), deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 34144 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 22/06/2023 2.1. Errata valutazione delle prove e insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Si deduce che gli altri abitanti della palazzina non avevano denunciato alcun disturbo o fastidio, avendo essi riferito solo di rumore di tacchi e litigi. Si denuncia inoltre la mancata rilevazione delle capacità delle emissioni sonore di danneggiare una collettività indistinta di persone. Si censura altresì la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo tra l'altro del tutto indimostrata l'asserzione del Tribunale secondo cui i rumori sarebbero stati provocati "intenzionalmente". 2.2. Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si deduce, in subordine, che la condotta dei ricorrenti doveva comunque essere considerata di particolare tenuità, alla luce della mancata costituzione della parte civile della denunciante e dell'assenza di riferimenti a danni subiti da parte degli altri testi escussi. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la decisione avesse fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia, ed escludendo che sussistessero le condizioni per l'applicazione dell'art. 131-bi5; cod. pen., avuto riguardo alla ripetitività e non occasionalità delle condotte. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, che in questa sede è evidentemente precluso. Del resto, il Tribunale risulta aver fatto buon governo del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implic:a, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato» (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948 - 02). Sono state infatti valorizzate non solo le dichiarazioni della AL in ordine ai rumori notturni continuativamente provocati dagli odierni ricorrenti„ abitanti al piano sottostante (rumori riconducibili non solo a litigi tra coniugi, ma anche a condotte ragionevolmente volte ad arrecare disturbo alle persone, quali lo spostamento di mobili, i colpi di scopa alla ringhiera, il continuo alzare ed abbassare le tapparelle), ma anche le conformi dichiarazioni delle testi EL e AR, rispettivamente abitanti ai due piani inferiori a quello degli imputati (le quali avevano confermato i rumori molesti anche notturni, provocati tra l'altro con lo spostamento di mobili e colpi ai mobili stessi e al muro). In ogni caso, si tratta di 2 una valutazione adeguatamente argomentata, in termini immuni da censure deducibili in questa sede di legittimità. 3. Dall'inammissibilità del ricorso derivano importanti effetti quanto al regime di procedibilità a querela introdotto, per il reato per cui è causa, dalla c.d. riforma Cartabia. È stato invero chiarito, da recenti pronunce di questa Suprema Corte, che «nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva» (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; in senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). 4. Per ciò che riguarda, infine, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve osservarsi che, se è vero che l'inammissibilità del ricorso non è ostativa al riconoscimento, anche in questa sede, della predetta causa di non punibilità (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01), è anche vero che l'accoglimento della richiesta appare precluso dall'assoluta genericità delle deduzioni difensive sul punto. Invero, proprio la pronuncia qui appena richiamata ha posto l'accento, in motivazione (cfr. § 6), sull'onere di adeguata specificità gravante sul ricorrente, che si è limitato a ricordare che la AL non si era costituita parte civile e che gli altri testi non avevano riferito di danni subiti: circostanze certamente inidonee a determinare un'applicazione officiosa dell'istituto, tenuto conto di quanto concordemente affermato dai testi in ordine alla continuativa provocazione di rumori molesti, in ora notturna, anche attraverso condotte del tutto estranee a fisiologici momenti di dissidio familiare, e come tali prive di giustificazioni diverse da quelle di dar luogo al disturbo delle occupazioni e soprattutto del riposo delle persone. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 iugno 2023 Il Consiglie stensore Il Presidente