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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2024, n. 29245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29245 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI ES MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefsertbte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29245 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/05/2024 Letta la requisitoria del dott. Francesca Romana Pirrelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciata sulla richiesta presentata nell'interesse di RO MO TI, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive della stessa Corte. Il Tribunale ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto giudicato con la sentenza indicata sub 2 ) dell'ordinanza, di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato sulla pena inflitta con la stessa un aumento di pena di anni due e mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (così ridotta per il rito la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 18.000,00 di multa), pervenendo alla pena complessiva di anni nove, mesi sei di reclusione ed euro 42.000,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione TI, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 671 cod. proc. pen., 62-bis e 81, secondo comma, cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione. Lamenta il ricorrente che, a parte un'erronea indicazione di pena in prima pagina, la Corte di appello ha determinato un aumento eccessivo della pena per il fatto in continuazione (con una riduzione minima, rispetto al cumulo materiale di pene, di sette mesi e giorni dieci di reclusione) in carenza di corrispondente motivazione. E, nel determinare detto aumento, non ha considerato che il giudice della cognizione si era assestato di poco al di sopra del minimo edittale e aveva, altresì, concesso le circostanze attenuanti generiche. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, L depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, ha applicato l'aumento di pena per la continuazione, senza motivare sui criteri seguiti per determinarlo nella misura sopra indicata. 2. Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.
lettefsertbte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29245 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/05/2024 Letta la requisitoria del dott. Francesca Romana Pirrelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciata sulla richiesta presentata nell'interesse di RO MO TI, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive della stessa Corte. Il Tribunale ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto giudicato con la sentenza indicata sub 2 ) dell'ordinanza, di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato sulla pena inflitta con la stessa un aumento di pena di anni due e mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (così ridotta per il rito la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 18.000,00 di multa), pervenendo alla pena complessiva di anni nove, mesi sei di reclusione ed euro 42.000,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione TI, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 671 cod. proc. pen., 62-bis e 81, secondo comma, cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione. Lamenta il ricorrente che, a parte un'erronea indicazione di pena in prima pagina, la Corte di appello ha determinato un aumento eccessivo della pena per il fatto in continuazione (con una riduzione minima, rispetto al cumulo materiale di pene, di sette mesi e giorni dieci di reclusione) in carenza di corrispondente motivazione. E, nel determinare detto aumento, non ha considerato che il giudice della cognizione si era assestato di poco al di sopra del minimo edittale e aveva, altresì, concesso le circostanze attenuanti generiche. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, L depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, ha applicato l'aumento di pena per la continuazione, senza motivare sui criteri seguiti per determinarlo nella misura sopra indicata. 2. Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.