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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H01192 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone impugnando l'avviso di accertamento n. TKQ036H01192/2023 avente ad oggetto l'anno d'imposta 2017, per il recupero delle maggiori imposte Ires, per euro 5.651,00, Irap, per euro 1.135,00, addizionale Ires, per euro 2.225,70, oltre sanzioni e interessi.
Con tale avviso l'Ufficio, ritenuta la società ricorrente una "società di comodo" non avendo la Ricorrente_1 srl superato il test di operatività, aveva proceduto a recuperare il reddito minimo presunto che questa avrebbe dovuto dichiarare, non avendo riconosciuto l'Agenzia la causa di esclusione codice 11 società non operative.
Ricorrente_1 con un unico motivo di ricorso, ha lamentato che l'immobile iscritto tra le proprie immobilizzazioni ed utilizzato dall'Agenzia per verificare l'operatività della società e determinare i ricavi presunti, era in realtà in corso di edificazione e, in quanto inagibile all'epoca, non era suscettibile di produrre reddito, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Agenzia delle Entrate che con circolare n. 25/2007, aveva chiarito che gli immobili in corso di costruzione erano esclusi dal calcolo dei ricavi presunti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha controdedotto sull'eccezione del ricorrente richiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso e deciso durante la camera di consiglio dell'udienza del 14.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Va premesso che a seguito di controlli sulla ditta Ricorrente_1 srl, esercente attività di “Locazione immobiliare di beni propri”, scaturiti in conseguenza dell'emersione di un'incoerenza di dati presenti sulle banche dati dell'amministrazione, e per via di anomale ed incoerenti movimentazioni finanziarie legate a versamenti di socio sui conti correnti con corrispondenti bonifici verso estero non collegati ad altrettanti acquisti dall'estero, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad una verifica sull'effettiva redditività della ricorrente emergendo il non superamento, per l'anno 2015, del test di operatività con applicazione del reddito minimo alla ricorrente, in quanto “di comodo” o “non operativa”, come da disciplina prevista dall'art.30 della Legge
724/1994.
Per gli anni di imposta successivi, 2016 e 2017 la Ricorrente_1 srl aveva proceduto ad optare per l'adeguamento dei ricavi agli studi di settore e ad applicare indebitamente la causa di esclusione della disciplina delle società non operative n.11 riguardante le società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, così da disapplicare la normativa ed evitare maggiorazioni di imposte dirette e limitazioni su crediti
IVA. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Ricorrente_1 srl aveva utilizzato in modo indebito la causa di esclusione della disciplina SNOP per l'anno 2017, non essendo essa una società coerente e non potendo quindi beneficiare della causa di esclusione della relativa disciplina, ha proceduto a nuovo test di operatività ricostruendo il reddito minimo presunto alla luce dei beni patrimoniali in possesso della Ricorrente_1 srl, ed in particolare di un immobile destinato a parcheggio multipiano acquistato nel 2015 dalla ditta;
all'esito ha proceduto a recuperare il reddito, per come ricostruito, tramite l'avviso di accertamento qui impugnato.
Ebbene, questa Corte ritiene che il motivo di impugnazione della Ricorrente_1 Ricorrente_1 non sia fondato.
Partendo dal dato incontestato, e dunque certo, che la società ricorrente, per l'anno 2017, aveva utilizzato indebitamente la causa di esclusione n.11 della disciplina dettata per tale tipologia di società, ciò che lamenta
è che il parcheggio multipiano da lei acquistato nel 2015, utilizzato per il test di operatività dall'ente impositore, fosse in realtà ancora in fase di costruzione e quindi non in grado di generare ricavi, e pertanto insuscettibile di essere utilizzato a tali fini.
Ma di ciò non fornisce sufficiente dimostrazione.
L'immobile in questione, compravenduto nel 2015 ed iscritto a bilancio tra le immobilizzazioni materiali, appare infatti, in assenza di elementi certi (come ad esempio, cosà che sarebbe stata più utile e diretta, foto o video dello stato dei luoghi all'epoca) che ne comprovino l'impossibilità di uso in quanto ancora in costruzione durante quell'anno, appare ampiamente idoneo alla produzione dei ricavi.
In tal senso depongono anche le fatture cui l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento, riguardanti eventi e manifestazioni svoltesi nel parcheggio multipiano e come, al contrario, la fattura emessa dalla Società_2 del 30.12.2017, avente ad oggetto porte, rivestimenti, componenti ed accessori vari, oltre a non essere direttamente riferibile al parcheggio in questione, non è sufficientemente indicativa di un immobile non utilizzabile e non finito.
La stessa comunicazione inviata al Comune di Sora e relativa ad un cambio di destinazione d'uso di una parte del parcheggio non dimostra che l'immobile fosse ancora in costruzione.
Per tali motivi questa Corte respinge il ricorso ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate che, atteso l' indebito utilizzo della causa di esclusione della disciplina SNOP per l'anno 2017 da parte della Ricorrente_1 srl, ha recuperato il reddito minimo a seguito di test di operatività ex art. 30 Legge 724/1994, confrontando i ricavi effettivi della ricorrente con i ricavi minimi presunti calcolati applicando la percentuale di legge ai beni patrimoniali della ricorrente, tra cui certamente il parcheggio multipiano acquistato nel 2015 ed iscritto a bilancio, in assenza di dimostrazione che esso fosse ancora in corso di edificazione.
Quanto alle spese del giudizio, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge ove dovuti, dovranno essere rifuse dalla ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00= oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036H01192 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone impugnando l'avviso di accertamento n. TKQ036H01192/2023 avente ad oggetto l'anno d'imposta 2017, per il recupero delle maggiori imposte Ires, per euro 5.651,00, Irap, per euro 1.135,00, addizionale Ires, per euro 2.225,70, oltre sanzioni e interessi.
Con tale avviso l'Ufficio, ritenuta la società ricorrente una "società di comodo" non avendo la Ricorrente_1 srl superato il test di operatività, aveva proceduto a recuperare il reddito minimo presunto che questa avrebbe dovuto dichiarare, non avendo riconosciuto l'Agenzia la causa di esclusione codice 11 società non operative.
Ricorrente_1 con un unico motivo di ricorso, ha lamentato che l'immobile iscritto tra le proprie immobilizzazioni ed utilizzato dall'Agenzia per verificare l'operatività della società e determinare i ricavi presunti, era in realtà in corso di edificazione e, in quanto inagibile all'epoca, non era suscettibile di produrre reddito, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Agenzia delle Entrate che con circolare n. 25/2007, aveva chiarito che gli immobili in corso di costruzione erano esclusi dal calcolo dei ricavi presunti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha controdedotto sull'eccezione del ricorrente richiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso e deciso durante la camera di consiglio dell'udienza del 14.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Va premesso che a seguito di controlli sulla ditta Ricorrente_1 srl, esercente attività di “Locazione immobiliare di beni propri”, scaturiti in conseguenza dell'emersione di un'incoerenza di dati presenti sulle banche dati dell'amministrazione, e per via di anomale ed incoerenti movimentazioni finanziarie legate a versamenti di socio sui conti correnti con corrispondenti bonifici verso estero non collegati ad altrettanti acquisti dall'estero, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad una verifica sull'effettiva redditività della ricorrente emergendo il non superamento, per l'anno 2015, del test di operatività con applicazione del reddito minimo alla ricorrente, in quanto “di comodo” o “non operativa”, come da disciplina prevista dall'art.30 della Legge
724/1994.
Per gli anni di imposta successivi, 2016 e 2017 la Ricorrente_1 srl aveva proceduto ad optare per l'adeguamento dei ricavi agli studi di settore e ad applicare indebitamente la causa di esclusione della disciplina delle società non operative n.11 riguardante le società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, così da disapplicare la normativa ed evitare maggiorazioni di imposte dirette e limitazioni su crediti
IVA. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Ricorrente_1 srl aveva utilizzato in modo indebito la causa di esclusione della disciplina SNOP per l'anno 2017, non essendo essa una società coerente e non potendo quindi beneficiare della causa di esclusione della relativa disciplina, ha proceduto a nuovo test di operatività ricostruendo il reddito minimo presunto alla luce dei beni patrimoniali in possesso della Ricorrente_1 srl, ed in particolare di un immobile destinato a parcheggio multipiano acquistato nel 2015 dalla ditta;
all'esito ha proceduto a recuperare il reddito, per come ricostruito, tramite l'avviso di accertamento qui impugnato.
Ebbene, questa Corte ritiene che il motivo di impugnazione della Ricorrente_1 Ricorrente_1 non sia fondato.
Partendo dal dato incontestato, e dunque certo, che la società ricorrente, per l'anno 2017, aveva utilizzato indebitamente la causa di esclusione n.11 della disciplina dettata per tale tipologia di società, ciò che lamenta
è che il parcheggio multipiano da lei acquistato nel 2015, utilizzato per il test di operatività dall'ente impositore, fosse in realtà ancora in fase di costruzione e quindi non in grado di generare ricavi, e pertanto insuscettibile di essere utilizzato a tali fini.
Ma di ciò non fornisce sufficiente dimostrazione.
L'immobile in questione, compravenduto nel 2015 ed iscritto a bilancio tra le immobilizzazioni materiali, appare infatti, in assenza di elementi certi (come ad esempio, cosà che sarebbe stata più utile e diretta, foto o video dello stato dei luoghi all'epoca) che ne comprovino l'impossibilità di uso in quanto ancora in costruzione durante quell'anno, appare ampiamente idoneo alla produzione dei ricavi.
In tal senso depongono anche le fatture cui l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento, riguardanti eventi e manifestazioni svoltesi nel parcheggio multipiano e come, al contrario, la fattura emessa dalla Società_2 del 30.12.2017, avente ad oggetto porte, rivestimenti, componenti ed accessori vari, oltre a non essere direttamente riferibile al parcheggio in questione, non è sufficientemente indicativa di un immobile non utilizzabile e non finito.
La stessa comunicazione inviata al Comune di Sora e relativa ad un cambio di destinazione d'uso di una parte del parcheggio non dimostra che l'immobile fosse ancora in costruzione.
Per tali motivi questa Corte respinge il ricorso ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate che, atteso l' indebito utilizzo della causa di esclusione della disciplina SNOP per l'anno 2017 da parte della Ricorrente_1 srl, ha recuperato il reddito minimo a seguito di test di operatività ex art. 30 Legge 724/1994, confrontando i ricavi effettivi della ricorrente con i ricavi minimi presunti calcolati applicando la percentuale di legge ai beni patrimoniali della ricorrente, tra cui certamente il parcheggio multipiano acquistato nel 2015 ed iscritto a bilancio, in assenza di dimostrazione che esso fosse ancora in corso di edificazione.
Quanto alle spese del giudizio, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge ove dovuti, dovranno essere rifuse dalla ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00= oltre accessori dovuti per legge.