Sentenza 7 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2020, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ID EN nato a [...] il [...] ID AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2019 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, per il rigetto. udito il difensore avvocato ANTONIO i PICCOLO in difesa di ID EN e ID AN, il quale insiste per l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11/09/2019 il TRIBUNALE di BOLOGNA-sez. impugnazioni cautelari reali rigettava l'istanza di riesame proposta da ID CO e da ID NO contro il decreto di sequestro preventivo del GIP del medesimo TRIBUNALE in data 28/06/2019 - di convalida di precedente decreto del P.M. - delle somme in denaro depositate sui conti correnti bancari e/o sui libretti di risparmio e/o sui depositi bancari, intestati o comunque riferibili agli OPPODO, fino alla concorrenza della somma di euro 2.248.120,55, ovvero il sequestro per equivalente di somme e di beni fino alla concorrenza di tale importo, inclusi una serie di immobili siti nei territori di CUTRO (Kr), di REGGIO EMILIA e di Comuni del Reggiano, riferibili ai due indagati. Il provvedimento cautelare reale è intervenuto nel procedimento penale a carico, fra gli altri, dei due, indagati in concorso con ulteriori soggetti per il delitto di truffa ai danni dello Stato, aggravata dal danno di rilevante gravità e dall'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso ndrangheta. Si contesta agli ID di aver formato una sentenza falsa, recante quale data apparente il 10/07/2007 e quale ufficio giudiziario di emissione la CORTE di APPELLO di NAPOLI-1" sez. civile, così integrando artifizi e raggiri tali da indurre in errore il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche di Campania e Molise, facente capo al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, e da far emettere da tale ufficio un ordine di pagamento in data 23/06/2010 per la somma di euro 2.248.120,55. L'ordine aveva per presupposto il titolo giudiziario artefatto, ed era stato accreditato il 20/07/2010 su un conto corrente acceso all'Agenzia 1 di Reggio Emilia della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, intestato alla PP NO & c. s.r.I., riconducibile ai due ID.
2. La ricostruzione della vicenda - sintetizzata nell'ordinanza del riesame - si basa: sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VA TO, nell'ambito del processo Aemilia, in particolare nell'interrogatorio reso all'udienza del 5/10/2017, da cui emerge sia la genesi della truffa, sia il tentativo di ID NO di trattenere l'intero compendio del reato, mentre gli accordi originari prevedevano per lui il compenso del 50% dell'introito; sulle dichiarazioni di UA AR, correo di ID CO in operazioni di riciclaggio;
sull'accredito della somma prima indicata nel conto corrente della PP NO & c. s.r.I.; sul trasferimento di tale importo verso conti personali di ID NO o di società riconducibili agli ID, anche con l'uso di carta prepagate, con elenco dettagliato delle differenti destinazioni.
3. ID CO e ID NO propongono ricorso per cassazione e deducono i seguenti motivi: come primo motivo, la mancanza della motivazione, tale da integrare violazione di legge, sostenendo che il TRIBUNALE non avrebbe indicato le ragioni di sussistenza del funnus commissi delicti della truffa, né dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, e non avrebbe spiegato le ragioni per le quali, invece della truffa, la condotta realizzata fagli indagati non possa meglio configurarsi ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen., in assenza di ben identificati artifizi e raggiri. ID CO sostiene di essere stato persona offesa del delitto di estorsione commesso ai suoi danni dall'avvocato campano DE NE Renato e da VA TO, quest'ultimo per conto della ndrangheta, e indica a conferma di ciò l'aver preteso dalla stesso DE NE la giustificazione con una fattura del pagamento di importi a titolo di estorsione;
come secondo motivo, la violazione di legge quanto alla valutazione delle dichiarazioni di VA TO, che sarebbe stato considerato un testimone, mentre invece era un imputato, e addirittura correo con gli ID nei medesimi delitti loro contestati. Quanto riferito dal collaborante non avrebbe conosciuto il vaglio proprio della chiamata in correità, peraltro de relato, poiché non sarebbe stato sottoposto a verifica di attendibilità intrinseca né alla ricerca di riscontri estrinseci. Carenza di motivazione sussisterebbe anche quanto alla mancata considerazione da parte del TRIBUNALE degli elementi forniti dalla difesa circa l'insussistenza del reato ipotizzato;
- come terzo motivo, la violazione di legge con riferimento al divieto del bis in idem. La difesa sostiene essersi formato il giudicato cautelare poiché con ordinanza in data 6/10/2017 il TRIBUNALE del riesame di BOLOGNA, decidendo in ordine al medesimo fatto-reato, aveva confermato il rigetto disposto dal GIP di BOLOGNA della richiesta di sequestro nella parte in cui ravvisava l'estinzione del delitto di truffa per prescrizione, in difetto degli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, e in particolare che l'illecito profitto conseguito fosse finalizzato ad agevolare la criminalità organizzata. La difesa richiama l'ordinanza del TRIBUNALE del riesame oggetto dell'attuale impugnazione, per rilevare come su questa vicenda il collaboratore di giustizia UT LV non avrebbe reso alcuna dichiarazione, e quindi non avrebbe fornito alcun riscontro alle asserzioni di VA, e comunque, a voler seguire la tesi accusatoria, parte attiva sarebbe risultato ID CO, ma non ID NO;
- come quarto motivo, la violazione di legge quanto alla competenza territoriale, poiché la sentenza che si assume falsa risulta emessa dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI, e quindi la competenza si radicherebbe a NAPOLI e non a BOLOGNA.
4. Con memoria, tempestivamente depositata, la difesa rimarca che: a) la sola fonte di prova a carico dei ricorrenti è la parola del collaborante VA, rimasta priva di riscontro sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
b) la condotta di truffa è stata realizzata dagli ID, da DE NE e dal funzionario di banca AN IU, ma non da altri;
c) VA è un dichiarante de relato, perché riferisce circostanze in quanto apprese da ID CO, per es. a proposito del ruolo svolto da AN;
d) lo stesso VA è in errore quando indica la banca alla quale è pervenuto il bonifico, poiché ha fatto riferimento alla filiale di Reggio Emilia della CREDEM banca - per la quale lavorava AN -, mentre invece il denaro è pervenuto all'agenzia di Reggio Emilia della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
e) vi è confusione fra la consistenza della truffa, che VA individua nell'acquisizione di crediti IVA c.d. dormienti, e che invece dal bonifico e alla documentazione che lo giustifica deriva dalla falsificazione della sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI;
f) a proposito del giudicato cautelare, gli atti smentiscono che le dichiarazioni di VA e di UT LV (quest'ultimo peraltro nulla direbbe relativamente agli ID) siano successive al momento della precedente decisione del GIP, e della conferma dal parte del riesame del rigetto del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per un nuovo esame. Deve ricordarsi in premessa come, per vincolo di codice e per costante orientamento di questa S.C., contro le ordinanze in tema di misure cautelari reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Rientrano in tale nozione "la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'art. 606 dello stesso codice" (Sez. U. sentenza n. 5876 del 28/01/2004; nello stesso senso Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003 imputato Pellegrino e Sez. U. n. 5 del 26/02/1991 imputato Bruno). E' "assente" la motivazione che manca materialmente o che sia graficamente indecifrabile, mentre è "apparente" quella che "non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentato su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (Sez. 1 n. 4787 del 19/11/1993 imputato Di Giorgio); per es., nell'ipotesi di uso di moduli a stampa o di clausole di stile, e più in generale quando la motivazione dissimuli l'assenza di un vero e proprio esame critico degli elementi in fatto e in diritto sui quali si basa la decisione, o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidonea a far emergere l'itinerario logico seguito dal giudice, o - ancora - che abbia omesso l'esame di enti decisivi per l'accertamento del fatto sul quale si è fondata l'emissione del sequestro.
2. Nel caso in esame, la motivazione è apparente - e quindi inesistente - quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, e in tal senso integra la violazione di legge. E' fuor di dubbio la sussistenza della truffa, rispetto alla quale la realizzazione di una sentenza del tutto falsa nella sua materialità e nei suoi contenuti ha rappresentato artifizio idoneo a permettere l'indebita liquidazione della somma prima indicata, con conseguente danno ingiusto per l'Erario, sì che non ha alcun pregio il richiamo difensivo all'art. 316 ter cod. pen. quale disposizione violata in alternativa a quella di cui all'art. 640 co. 2 cod. pen.; altrettanto certo è che, ricevuto l'importo, gli ID lo abbiano rapidamente distratto, anche all'estero. Questi sono allo stato i soli elementi sicuri della vicenda. La nuova configurazione dell'aggravante mafiosa, dopo la conferma del rigetto del precedente sequestro preventivo con ordinanza in data 6/10/2017 del TRIBUNALE del riesame di BOLOGNA, si fonda sulle dichiarazioni del collaborante VA TO. L'ordinanza oggetto del presente giudizio non dà congrua motivazione, fino a ricadere nella categoria dell'apparenza, cioè della sostanziale carenza, in ordine agli elementi che una aggravante ritenuta insussistente due anni or sono, quando si contestava agli ID di aver realizzato la truffa al fine di favorire l'associazione di tipo mafioso "clan dei Casalesi", sia da valutare oggi esistente per avere gli ID realizzato la truffa allo scopo di favorire l'associazione ndranghetista facente capo a
GRANDE ARACRI
Nicolino.
3. La lettura dell'ordinanza impugnata fa emergere una serie di contraddizioni nelle asserzioni di VA, sottolineate dal ricorso, che: a) riferisce la causale della truffa nell'indebito rimborso di cediti Iva "dormienti", mentre l'originaria causale era stata individuata nella corresponsione di una indennità di esproprio per terreni collocati a TELESE TERME (BN); b) fornisce indicazioni imprecise sulla banca che aveva ricevuto l'accredito dell'ingente somma liquidata dal Ministero delle Infrastrutture, e non si tratta di particolare irrilevante poiché l'operazione truffaldina si era resa possibile proprio in virtù del contributo di un funzionario dell'istituto di credito che ha ricevuto l'importo; c) fa entrare in gioco
GRANDE ARACRI
Nicolino, al fine di farsi consegnare una parte della somma illecitamente percepita dagli ID, dopo la ricezione della stessa, senza che sia chiaro se vi fosse un previo accordo, come la contestazione dell'aggravante farebbe presumere;
d) non dà ragione di come l'avvocato campano DE NE Renato, che avrebbe avuto un ruolo nel confezionamento della falsa sentenza, poi abbia fatto riferimento alla ndragheta e non alla camorra, come si era delineato nella prima parte della vicenda processuale;
e) non dà ragione del ruolo di UA AR, pur esso presente nella prima ricostruzione e di collocazione incerta nella seconda.Il TRIBUNALE del riesame: a) non ha fornito una motivazione tesa a sciogliere tali nodi, che tuttavia sono ineludibili, se la nuova contestazione dell'aggravante mafiosa si fonda sulle dichiarazione di VA;
b) non ha motivato sul perché e sul come le parole di altro collaborante, UT LV, fornirebbero riscontro a quanto riferito da VA, essendosi limitato ad attestare in modo apodittico l'avvenuto riscontro;
c) ha elencato, a pag. 8 dell'ordinanza, una serie di elementi documentali che costituirebbero riscontri oggettivi, tutti però successivi all'avvenuta truffa, e tali da non superare la lacuna motivazionale su un accordo originario, agevolativo della cosca;
d) si è limitato a sostenere, altrettanto apoditticamente, l'assenza di contraddizione rispetto alla prima ricostruzione e al ruolo di UA. Si impone pertanto un nuovo esame per fornire quel sostegno motivazionale sull'aggravante, che al momento si mostra del tutto carente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al TRIBUNALE di BOLOGNA (sezione per le impugnazioni cautelari penali).