CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 31453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31453 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è presente per la difesa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31453 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza n. 6206/2022 emessa in data 16 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in data 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Marsala, ha condannato AN Lo MO alla pena di otto mesi di arresto per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in più occasioni dall'Il aprile al 12 luglio 2018 violando diverse prescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con i decreti n. 69/2010 del 22 giugno 2010 e n. 16/2015 del 23 settembre 2015, emessi da Tribunale di Trapani. Il Tribunale di Marsala aveva già assolto il Lo MO da alcune delle violazioni contestate, e l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'assoluzione dai reati residui e la concessione delle attenuanti generiche e di una pena più mite. La Corte di appello di Palermo ha respinto l'impugnazione ritenendo provate tutte le violazioni ancora contestate, e infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso AN Lo MO, per mezzo del proprio difensore avv. Giacomo Frazzitta, articolando due motivi, limitatamente alla condanna per le violazioni dell'obbligo di trattenersi in casa tra le ore 21.00 (o 22.00 nel caso di ora legale) e le ore 7.00 e dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per non avere valutato l'offensività della condotta tenuta. Le pronunce della Corte EDU affermano il principio secondo cui è necessaria una stretta correlazione e proporzione tra la misure restrittiva-repressiva e lo scopo perseguito. Nel presente caso è necessario provare puntualmente l'intenzione dell'imputato di violare la norma, e tenere conto della natura "bagatellare" del reato, che rende sproporzionata una pena detentiva. Appare infatti evidente che la condotta contestata, per le sue modalità di realizzazione, non integra quella soglia di punibilità che può giustificare la sanzione penale, sotto il profilo della proporzione. 2.2. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, c:omma 1, lett. b), cod.proc.pen. La Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento all'indole criminosa dell'imputato e all'assenza di elementi valutabili 2 in senso positivo, mentre avrebbe dovuto considerare il modestissimo disvalore sociale della condotta, tenuto conto delle sue modalità. 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente non ha partecipato all'udienza, ed ha giustificato l'assenza per 'impegni di lavoro', senza chiedere rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e privo di specificità. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché la relativa questione non risulta essere stata prospettata con i motivi di appello. Esso, peraltro, è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma poi prospetta, quale unica censura, l'errata applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 sotto il profilo del rispetto del principio di offensività. Tale censura non viene però esplicitata indicando le particolari modalità della condotta del Lo MO, che evidenzierebbero la sua mancanza di offensività: in particolare, il ricorso non valuta tale mancanza con riferimento a tutte le condotte contestate, avendo il Lo MO violato non solo l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, ma anche quello di trattenersi in casa nelle ore notturne, sottraendosi così ai controlli anche in tali ore, con un comportamento oggettivamente pericoloso. 1.2. La mancanza di offensività, peralltro,viene in realtà attribuita alla fattispecie legale, che viene definita «bagatellare» senza distinguere, come detto, tra le diverse violazioni contestate, e senza confrontarsi con la volontà del legislatore, che ha attribuito rilevanza penale a tutte le violazioni delle prescrizioni applicate al proposto. L'offensività di tali condotte è stata, quindi, ritenuta dal legislatore, con una valutazione non manifestamente in contrasto con i principi costituzionali: le prescrizioni violate dal Lo MO sono finalizzate ad esercitare un controllo sul proposto, e gli impongono delle attività ben determinate e non particolarmente gravose. Il mancato rispetto di tali prescrizioni dimostra l'insofferenza del proposto verso la stessa misura di prevenzione impostagli, ed è perciò, giustamente, sanzionato sotto il profilo penale. 3 Del tutto infondatamente, poi, il ricorso afferma che la Contravvenzione in questione assume «i tratti di un reato d'autore», atteso che essa punisce comportamenti e azioni specificamente descritti, e non un modo di essere del soggetto o l'espressione della sua personalità. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre prescrizioni, quelle di 'vivere onestamente' e di 'rispettare le leggi', per la loro genericità ed eccessiva gravosità, ma non ha esteso un'analoga valutazione alle prescrizioni violate dal Lo MO. 1.3. Il motivo è perciò inammissibile, perché afferma l'erroneità della rilevanza penale attribuita dal legislatore all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 senza spiegarne i motivi, e sostiene l'inoffensività della condotta tenuta dal Lo MO nelle occasioni contestate, senza neppure descriverne le modalità e senza specificare perché essa sarebbe del tutto inoffensiva, esprimendo così, di fatto, solo un'opinione personale. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche affermando che la Corte di appello ha «fatto malgoverno degli indici di meritevolezza dell'odierno ricorrente», ma indica, quale unico parametro rilevante per la concessione di tale beneficio, il modestissimo disvalore sociale della condotta, «tenuto conto delle modalità di realizzazione della stessa», senza neppure distinguere tra le pluralità di violazioni, e di condotte, ritenute sussistenti. Tali modalità, infatti, non vengono descritte, né viene in altro modo spiegato perché la condotta del Lo MO avrebbe un modestissimo disvalore. La Corte di appello ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con una motivazione esaustiva e logica, facendo riferimento all'indole criminosa e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunte dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, ed affermando anche l'assenza «di un qualche minimo valore positivo» idoneo per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso non si confronta, quindi, con questa motivazione, che applica correttamente i criteri di valutazione stabiliti dagli art. 132 e 133 cod.pen., ed è perciò inammissibile. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della 4 causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è presente per la difesa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31453 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza n. 6206/2022 emessa in data 16 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in data 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Marsala, ha condannato AN Lo MO alla pena di otto mesi di arresto per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in più occasioni dall'Il aprile al 12 luglio 2018 violando diverse prescrizioni a lui imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con i decreti n. 69/2010 del 22 giugno 2010 e n. 16/2015 del 23 settembre 2015, emessi da Tribunale di Trapani. Il Tribunale di Marsala aveva già assolto il Lo MO da alcune delle violazioni contestate, e l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'assoluzione dai reati residui e la concessione delle attenuanti generiche e di una pena più mite. La Corte di appello di Palermo ha respinto l'impugnazione ritenendo provate tutte le violazioni ancora contestate, e infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso AN Lo MO, per mezzo del proprio difensore avv. Giacomo Frazzitta, articolando due motivi, limitatamente alla condanna per le violazioni dell'obbligo di trattenersi in casa tra le ore 21.00 (o 22.00 nel caso di ora legale) e le ore 7.00 e dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per non avere valutato l'offensività della condotta tenuta. Le pronunce della Corte EDU affermano il principio secondo cui è necessaria una stretta correlazione e proporzione tra la misure restrittiva-repressiva e lo scopo perseguito. Nel presente caso è necessario provare puntualmente l'intenzione dell'imputato di violare la norma, e tenere conto della natura "bagatellare" del reato, che rende sproporzionata una pena detentiva. Appare infatti evidente che la condotta contestata, per le sue modalità di realizzazione, non integra quella soglia di punibilità che può giustificare la sanzione penale, sotto il profilo della proporzione. 2.2. Con il secondo motivo censura l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, c:omma 1, lett. b), cod.proc.pen. La Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento all'indole criminosa dell'imputato e all'assenza di elementi valutabili 2 in senso positivo, mentre avrebbe dovuto considerare il modestissimo disvalore sociale della condotta, tenuto conto delle sue modalità. 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente non ha partecipato all'udienza, ed ha giustificato l'assenza per 'impegni di lavoro', senza chiedere rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e privo di specificità. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché la relativa questione non risulta essere stata prospettata con i motivi di appello. Esso, peraltro, è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma poi prospetta, quale unica censura, l'errata applicazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 sotto il profilo del rispetto del principio di offensività. Tale censura non viene però esplicitata indicando le particolari modalità della condotta del Lo MO, che evidenzierebbero la sua mancanza di offensività: in particolare, il ricorso non valuta tale mancanza con riferimento a tutte le condotte contestate, avendo il Lo MO violato non solo l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, ma anche quello di trattenersi in casa nelle ore notturne, sottraendosi così ai controlli anche in tali ore, con un comportamento oggettivamente pericoloso. 1.2. La mancanza di offensività, peralltro,viene in realtà attribuita alla fattispecie legale, che viene definita «bagatellare» senza distinguere, come detto, tra le diverse violazioni contestate, e senza confrontarsi con la volontà del legislatore, che ha attribuito rilevanza penale a tutte le violazioni delle prescrizioni applicate al proposto. L'offensività di tali condotte è stata, quindi, ritenuta dal legislatore, con una valutazione non manifestamente in contrasto con i principi costituzionali: le prescrizioni violate dal Lo MO sono finalizzate ad esercitare un controllo sul proposto, e gli impongono delle attività ben determinate e non particolarmente gravose. Il mancato rispetto di tali prescrizioni dimostra l'insofferenza del proposto verso la stessa misura di prevenzione impostagli, ed è perciò, giustamente, sanzionato sotto il profilo penale. 3 Del tutto infondatamente, poi, il ricorso afferma che la Contravvenzione in questione assume «i tratti di un reato d'autore», atteso che essa punisce comportamenti e azioni specificamente descritti, e non un modo di essere del soggetto o l'espressione della sua personalità. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre prescrizioni, quelle di 'vivere onestamente' e di 'rispettare le leggi', per la loro genericità ed eccessiva gravosità, ma non ha esteso un'analoga valutazione alle prescrizioni violate dal Lo MO. 1.3. Il motivo è perciò inammissibile, perché afferma l'erroneità della rilevanza penale attribuita dal legislatore all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 senza spiegarne i motivi, e sostiene l'inoffensività della condotta tenuta dal Lo MO nelle occasioni contestate, senza neppure descriverne le modalità e senza specificare perché essa sarebbe del tutto inoffensiva, esprimendo così, di fatto, solo un'opinione personale. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche affermando che la Corte di appello ha «fatto malgoverno degli indici di meritevolezza dell'odierno ricorrente», ma indica, quale unico parametro rilevante per la concessione di tale beneficio, il modestissimo disvalore sociale della condotta, «tenuto conto delle modalità di realizzazione della stessa», senza neppure distinguere tra le pluralità di violazioni, e di condotte, ritenute sussistenti. Tali modalità, infatti, non vengono descritte, né viene in altro modo spiegato perché la condotta del Lo MO avrebbe un modestissimo disvalore. La Corte di appello ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con una motivazione esaustiva e logica, facendo riferimento all'indole criminosa e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunte dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, ed affermando anche l'assenza «di un qualche minimo valore positivo» idoneo per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso non si confronta, quindi, con questa motivazione, che applica correttamente i criteri di valutazione stabiliti dagli art. 132 e 133 cod.pen., ed è perciò inammissibile. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della 4 causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 giugno 2023 Il Consigliere estensore