Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Il contratto collettivo aziendale non consiste nella somma di più contratti individuali, ma in atto di autonomia negoziale generalizzato che, riguardando una collettività di lavoratori considerati indistintamente e non identificati soggettivamente con il contratto stesso (se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale), realizza, mediante la stipulazione per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, una disciplina uniforme nell'interesse collettivo dei lavoratori stessi. Pertanto, ha natura non di contratto collettivo aziendale ma di contratto individuale di lavoro, ancorché plurisoggettivo o plurilaterale, l'accordo stipulato dal datore di lavoro con la totalità dei propri dipendenti, impegnatisi singolarmente - e senza la partecipazione di alcun rappresentante sindacale - in conformità della volontà emersa in una loro precedente assemblea. Tale contratto, per la parte economica, deve rispettare l'art. 36 della Costituzione, la cui violazione, per principio consolidato, deve essere accertata assumendo come parametro il contratto collettivo applicabile al settore lavorativo considerato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO AN TO, titolare omonima ditta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA, N^ 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO DI BLASI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IN, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, N^ 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CARROZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 490/95 del Tribunale di PATTI, depositata il 28/12/95, R.G.N. 1382/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il Pretore di Patti, con sentenza del 2 3 94, condannava EL IN LI a pagare L. 38.664.972, oltre accessori, a ZA HÌ , in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso fra le stesse.
La LI proponeva appello, del quale la HÌ chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Patti, con sentenza depositata il 28 I2 95, ha rigettato l'appello.
La LI ha proposto ricorso per cassazione. La HÌ ha depositato controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione.
Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. I322,2067 e 2087 cc, in relazione all'art.360 n.3 e 5 cpc. Omessa, e insufficiente metivazione su punto decisivo della controversia.
Si espone che l'aspetto economico del rapporto tra la ditta e le lavoratrici, fra cui l'attrice, era stato regolato da contratto aziendale, disapplicato dai giudici di merito, in quanto non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, bensì intercorso tra l'assemblea dei dipendenti, fra cui la HÌ e la datrice di lavoro.
Si afferma la validità della contrattazione intercorsa con l'assemblea , specie quando , come nel caso di specie, comprende la totalità dei lavoratori. Che la suddetta pattuizione garantiva in un contesto di riconosciuta assoluta precarietà che imponeva la cessazione dell'attività o la drastica riduzione del personale , la sopravvivenza dell'azienda e una certa retribuzione. Il motivo è infondato.
Va premesso che il Tribunale, partendo dal disposto dello art. 2067 cc, ha escluso, nel caso di specie, la esistenza di un contratto collettivo aziendale, ritenendo che quest'ultimo non e la somma di contratti individuali conclusi tra il datore di lavoro e i lavoratori, ma un atto di autonomia generale che, concernendo una collettività di lavoratori indistintamente considerati e soggettivamente non identificati col contratto stesso, se non attraverso il loro inserimento nella organizzazione aziendale , realizza una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di costoro. Che l'accordo stipulato dal datore di lavoro con la pluralità dei propri dipendenti, impegnati singolarmente senza la partecipazione di alcun rappresentante sindacale , come avvenuto nella specie, non ha natura di contratto collettivo aziendale, di contratto individuale di lavoro, ancorché plurisoggettivo o plurilaterale.
Il Tribunale ha, quindi, dato applicazione all'art.36 della Cost., applicando come parametro il c.c. del settore.
Così provvedendo , il Tribunale si è attenuto ad esatti principi di diritto.
Il contratto di lavoro stipulato non per il tramite delle organizzazioni sindacali, ma direttamente dalla collettività dei lavoratori, da un lato e l'azienda, dall'altro, assume la connotazione del contratto plurimo, cioè del contratto assunto con la totalità dei lavoratori, considerati uno per uno. È dunque, la somma di contratti individuali identici.
Il contratto di lavoro anche nella forma del contratto plurimo per quanto attiene alla parte economica, non può violare l'art.36 della Cost. Per stabilire se sussista la suddetta violazione, è principio consolidato che debba farsi riferimento, quale parametro, al c.c. di settore.
Il Tribunale, dunque, attenendosi ai suddetti principi, ha rettamente giudicato.
Il motivo va, dunque, rigettato.
Col secondo motivo si adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2702 cc, in relazione all'art. 36 della Cost. e all'art. 360 n.3 e 5 cpc. Si afferma che la retribuzione così come determinata con la contrattazione aziendale doveva presumersi adeguata. Che l'attrice doveva provare, l'inadeguatezza della retribuzione, che era stata ritenuta congrua e accettata come tale da tutte le lavoratrici.
Il motivo è infondato.
Premesso che non sussisteva , nel caso di specie, un contratto aziendale, non essendo tale il contratto plurimo stipulato direttamente dai lavoratori , non per il tramite delle organizzazioni sindacali la lavoratrice , come si è detto, ha provato l'inadeguatezza della paga percepita ex art. 36 Cost., attraverso il raffronto con le retribuzioni previste dal CC del settore. Pertanto, è stata fornita adeguata prova dell'affermata inadeguatezza.
Col terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 e 2733 cc in relazione all'art. 360 n.3 e 5 cpc. Omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Si afferma il difetto di prova della pretesa azione. Ciò perché la stessa ricorrente , in sede di interrogatorio aveva dichiarato: "per due o tre mesi annui non si lavorava per mancanza di commesse e di materie prime". Che i testi hanno riferito solo su una parte del periodo lavorativo della HÌ, dal 78 all'82; che il lavoro era espletato solo cinque giorni alla settimana , per otto ore giornaliere, con cali di orario e addirittura periodi non lavorati per mancato arrivo delle materie prime e carenza di commesse, mentre le mansioni dell'attrice non erano di sarta magliaia, ma di manovale sarta. Che era stato versato il TFR. Che, circa la differenza retributiva per il periodo I976-I98I,essa era stata percepita per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro di Messina in L.I.926.947. Il motivo è infondato.
In parte esso consiste in una richiesta del riesame del fatto , non consentita in questa sede. In parte nella prospettazione di censure non condivisibili. Per quanto attiene ai periodi non lavorati neppure la ricorrente afferma che durante gli stessi la lavoratrice non fosse, comunque, a disposizione della datrice di lavoro e che quindi, ne risultasse sospeso l'obbligo della retribuzione. Per quanto attiene alla qualifica, essa è stata accertata dal Tribunale attraverso la prova testimoniale e dalla ricorrente non sono state riportate prove in senso contrario.
Infine, per quanto attiene al TFR e alla differenza retributiva, la doglianza è del tutto generica, perché non specifica se l'asserito relativo versamento non è stato tenuto presente nella c t u di primo grado o se i relativi ammontari, semplicemente non sono stati ritenuti adeguati.
Il motivo va, quindi, rigettato.
Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.6I e seg. cpc , in relazione all'art.360 n.3 cpc. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione, anche per travisamento dei fatti sui punti decisivi della controversia:art.360 n.5 cpc. Si ritorna sulla non spettanza della qualifica di sarta magliaia. Si ripete che la AN non aveva lavorato per tutti i periodi indicati. Che i giudici di merito avevano seguito acriticamente la c t u. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accertato, attraverso le deposizioni di AT RE e EL CI che le mansioni svolte dall'attrice erano quelle di sarta magliaia.
La ricorrente, per dimostrare l'asserita erroneità della motivazione, doveva riportare nel ricorso per cassazione la prova che sosterrebbe il suo assunto.
A tanto non ha provveduto. limitandosi ad affermazioni apodittiche. Per quanto attiene ai periodi non lavorati, si è già detto che è mancata ogni affermazione in ordine alla circostanza che, durante gli stessi, le lavoratrici non furono, comunque, a disposizione dell'impresa. Infine, in attinenza alla c t u , manca una specifica e non generica contestazione delle argomentazioni a base della stessa.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare alla intimata le spese sostenute per questo giudizio di cassazione , che liquida in L. 26.000 oltre L. tremilioni per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il I dicembre I998.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999.