Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2024, proposto da
Mo.Ma. di Bruno Marina S.n.c., PM Noleggi di RI RI S.r.l. (già R.M.F. Carrù S.r.l.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , RI RI, quale titolare della R.M.F. Carrù, Fr.lli DE di DE OL e DE NO S.n.c., Ca.Ro S.n.c. di SA TR in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Edoardo Sommella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cleto, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza di assegnazione emessa l’1 febbraio 2022 del Tribunale di Paola nella procedura esecutiva mobiliare n. 305/2021 RG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. NC LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ordinanza emessa l’1 febbraio 2022 nella procedura esecutiva mobiliare n. 305/2021 RG il Tribunale di Paola ha assegnato le somme dovute dal Comune di Cleto a Eurocostruzioni S.r.l.s. di GU LE nella seguente maniera:
1) € 9.094,91 oltre a spese per € 1.126,00 a Mo.Ma. di Bruno Marina S.n.c.;
2) € 3.764,28, oltre a spese per € 428,00 a PM Noleggi di RI RI S.r.l.;
3) € 428,40, oltre a spese per € 166,00 a RI RI, quale titolare della R.M.F. Carrù,
4) € 742,29, oltre a speseper € 250,00 a F.lli DE di DE OL e DE NO S.n.c.; 5) € 6.890,93, oltre a spese per € 778,00, a Ca.Ro S.n.c. di SA TR;
- l’ordinanza, notificata il 18 febbraio 202, non è stata oggetto di opposizione, divenendo definitivamente esecutiva, come da attestazione della Cancelleria;
- i creditori hanno quindi adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione dell’ordinanza, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario comunale di Aiello Calabro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Cleto di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione dell’ordinanza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Aiello Calabro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna il Comune di Aiello Calabro al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
NC LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LA | IV CO |
IL SEGRETARIO