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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1340/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100242/2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e vittoria delle spese del giudizio;
per il resistente: estinzione del giudizio per cessazione della materuia del contendere e compensazione delle spese del giudizio. Con ricorso notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il 29 dicembre successivo, RICORRENTE 1 ha impugnato l'avviso di accertamento TFK010100242/2025, che la Direzione Provinciale di Avellino gli aveva notificato il 18 novembre 2025, richiedendo il pagamento della maggiore IVA di € 2.267,00, oltre sanzioni, per l'anno 2020. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato, per avere incassato solo nel
2021 alcune delle somme oggetto del recupero e per avere utilizzato note di credito d'importo tale da neutralizzare il debito fiscale. Il ricorrente, quindi, ha chiesto “annullare l'Avviso di Accertamento n.
TFK010100242/2025 – anno di imposta 2020, notificato in data 18.11.2025, con vittoria di compenso e spese.”
Costituendosi con controdeduzioni del 2 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrate ha dedotto che preso atto delle osservazioni del contribuente allo schema d'atto, aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato, con conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente alla coltivazione del giudizio, da dichiararsi estinto.
L'Ufficio, quindi, ha chiesto “la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d. lgs. 546/1992 per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio”.
All'udienza del 19 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso a norma dell'art. 47 ter del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVAZIONI
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento oggetto di gravame giustifica, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alle richieste pronunce giudiziali, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, attesa la controvertibilità delle questioni dedotte in giudizio dal ricorrente, la deduzione solo in sede processuale di elementi utili all'annullamento dell'atto in autotutela e il comportamento collaborativo dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ne compensa per intero tra le parti le spese.
Avellino, 19 febbraio 2026. Il giudice Andrea Luce
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1340/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - C.F.DIFENSORE 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100242/2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
per il ricorrente: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e vittoria delle spese del giudizio;
per il resistente: estinzione del giudizio per cessazione della materuia del contendere e compensazione delle spese del giudizio. Con ricorso notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il 29 dicembre successivo, RICORRENTE 1 ha impugnato l'avviso di accertamento TFK010100242/2025, che la Direzione Provinciale di Avellino gli aveva notificato il 18 novembre 2025, richiedendo il pagamento della maggiore IVA di € 2.267,00, oltre sanzioni, per l'anno 2020. Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato, per avere incassato solo nel
2021 alcune delle somme oggetto del recupero e per avere utilizzato note di credito d'importo tale da neutralizzare il debito fiscale. Il ricorrente, quindi, ha chiesto “annullare l'Avviso di Accertamento n.
TFK010100242/2025 – anno di imposta 2020, notificato in data 18.11.2025, con vittoria di compenso e spese.”
Costituendosi con controdeduzioni del 2 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrate ha dedotto che preso atto delle osservazioni del contribuente allo schema d'atto, aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato, con conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente alla coltivazione del giudizio, da dichiararsi estinto.
L'Ufficio, quindi, ha chiesto “la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d. lgs. 546/1992 per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio”.
All'udienza del 19 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso a norma dell'art. 47 ter del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVAZIONI
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento oggetto di gravame giustifica, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alle richieste pronunce giudiziali, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, attesa la controvertibilità delle questioni dedotte in giudizio dal ricorrente, la deduzione solo in sede processuale di elementi utili all'annullamento dell'atto in autotutela e il comportamento collaborativo dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ne compensa per intero tra le parti le spese.
Avellino, 19 febbraio 2026. Il giudice Andrea Luce