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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 20/02/2026, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2622/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5859/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA CARI n. 09737202400193129000
- AVV. PRESA CARI n. 09737202400193130000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1896/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società denominata in epigrafe ha impugnato due avvisi di presa in carico notificatile da ADER sulla base di due avvisi di accertamento riportati in ciascun avviso di presa in carico e asseritamente notificati e non impugnati
La società ha proposto ricorso avverso i due avvisi di presa in carico ed avverso le pretese tributarie sottese per i motivi che possono essere così riassunti:
1. Nullità degli atti della riscossione: La ricorrente contesta la mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 00000002655 e n. 00000002656, che costituiscono gli atti presupposti degli avvisi di presa in carico impugnati. La mancata notifica degli atti presupposti comporta la nullità degli atti consequenziali notificati, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
2. Decadenza dell'azione di recupero comunale: sostiene che gli avvisi di accertamento non sono stati notificati entro i termini previsti dalla legge (art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006), considerando anche la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 a causa della pandemia COVID-19. Pertanto eccepisce la decadenza dalla potestà impositiva;
3. Mancanza di soggettività passiva al pagamento dell'imposta per esenzione immobili “beni merce”: Gli immobili oggetto della pretesa impositiva sono – a dire della ricorrente - fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, per i quali è prevista un'esenzione o una riduzione dell'IMU/TASI, purché non siano locati;
4. Riduzione dell'imposta per immobile inagibile o non utilizzabile (in subordine): Qualora non venga riconosciuta l'esenzione per “beni merce”, la ricorrente chiede quanto meno la riduzione dell'imposta per immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, anche in assenza di dichiarazione al Comune, qualora l'ente impositore fosse già a conoscenza dello stato dell'immobile.
ADER si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso avverso gli avvisi di presa in carico in quanto mere comunicazione e non manifestazioni di potestà impositiva. Ha comunque concluso nel merito per la reiezione del ricorso
OM LE si è costituita in giudizio producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli avvisi di accertamento e concludendo comunque per la reiezione del ricorso anche nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta da Roma Capitale prova la regolare notificazione degli avvisi di accertamento richiamati nell'atto di presa in carico.
Poiché è pacifico che detti avvisi di accertamento non sono stati impugnati, le pretese tributarie si sono consolidate e la società interessata non può più prospettare censure inerenti la fase antecedente alla notificazione di tali avvisi,
Astrattamente potrebbe fare valere soltanto fatti estintivi successivi alla loro notificazione, ma il tempo trascorso tra la notificazione di tali avvisi e la notificazione degli atti di presa in carico impugnati, idonei ad interrompere la prescrizione, escludono la configurabilità in concreto di tali fatti estintivi. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate per ciascuna parte in euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 18.2.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5859/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA CARI n. 09737202400193129000
- AVV. PRESA CARI n. 09737202400193130000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1896/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società denominata in epigrafe ha impugnato due avvisi di presa in carico notificatile da ADER sulla base di due avvisi di accertamento riportati in ciascun avviso di presa in carico e asseritamente notificati e non impugnati
La società ha proposto ricorso avverso i due avvisi di presa in carico ed avverso le pretese tributarie sottese per i motivi che possono essere così riassunti:
1. Nullità degli atti della riscossione: La ricorrente contesta la mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 00000002655 e n. 00000002656, che costituiscono gli atti presupposti degli avvisi di presa in carico impugnati. La mancata notifica degli atti presupposti comporta la nullità degli atti consequenziali notificati, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
2. Decadenza dell'azione di recupero comunale: sostiene che gli avvisi di accertamento non sono stati notificati entro i termini previsti dalla legge (art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006), considerando anche la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020 a causa della pandemia COVID-19. Pertanto eccepisce la decadenza dalla potestà impositiva;
3. Mancanza di soggettività passiva al pagamento dell'imposta per esenzione immobili “beni merce”: Gli immobili oggetto della pretesa impositiva sono – a dire della ricorrente - fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, per i quali è prevista un'esenzione o una riduzione dell'IMU/TASI, purché non siano locati;
4. Riduzione dell'imposta per immobile inagibile o non utilizzabile (in subordine): Qualora non venga riconosciuta l'esenzione per “beni merce”, la ricorrente chiede quanto meno la riduzione dell'imposta per immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, anche in assenza di dichiarazione al Comune, qualora l'ente impositore fosse già a conoscenza dello stato dell'immobile.
ADER si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso avverso gli avvisi di presa in carico in quanto mere comunicazione e non manifestazioni di potestà impositiva. Ha comunque concluso nel merito per la reiezione del ricorso
OM LE si è costituita in giudizio producendo documentazione per provare la regolare notificazione degli avvisi di accertamento e concludendo comunque per la reiezione del ricorso anche nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta da Roma Capitale prova la regolare notificazione degli avvisi di accertamento richiamati nell'atto di presa in carico.
Poiché è pacifico che detti avvisi di accertamento non sono stati impugnati, le pretese tributarie si sono consolidate e la società interessata non può più prospettare censure inerenti la fase antecedente alla notificazione di tali avvisi,
Astrattamente potrebbe fare valere soltanto fatti estintivi successivi alla loro notificazione, ma il tempo trascorso tra la notificazione di tali avvisi e la notificazione degli atti di presa in carico impugnati, idonei ad interrompere la prescrizione, escludono la configurabilità in concreto di tali fatti estintivi. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate per ciascuna parte in euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 18.2.2026 Il Giudice Monocratico