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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
06.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4094/24 R.G.
promossa da nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1
Pier Giuseppe Pappalardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Per_1
Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia Per_2
CONTRO
L' con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, n. 14, per essa in qualita' di Responsabile Atti Controparte_3
Introduttivi del Giudizio SICILIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_3
22/06/2023 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria Minniti del Foro di Reggio
Calabria ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i,
giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229019399583000
notificata in data 22.3.2024 cui sono sottesi i seguenti atti: 1) cartella di pagamento n.
29320110028057789000 contributi IVS anno 2010 ; 2) l'avviso di addebito n.
59320112000543712000 contributi IVS anno 2010 ; 3) l'avviso di addebito n.
59320120000275835000 DM 10 anni 2010 e 2011; 4) l'avviso di addebito n.
59320120002401790000 contributi IVS anni 1994, 1996 e 1997 ; 5) l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 contributi IVS anno 2009;
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, proponeva opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 29320229019399583000 notificata in data 22.3.2024
cui sono sottesi i seguenti atti: 1) cartella di pagamento n. 29320110028057789000
Pag. 2 di 7 contributi IVS anno 2010 ; 2) l'avviso di addebito n. 59320112000543712000 contributi
IVS anno 2010 ; 3) l'avviso di addebito n. 59320120000275835000 DM 10 anni 2010 e
2011; 4) l'avviso di addebito n. 59320120002401790000 contributi IVS anni 1994,
1996 e 1997 ; 5) l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 contributi IVS anno
2009.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notifica degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento n. 29320229019399583000
ovvero quella successiva all'asserita notificazione non essendo stati notificati atti interruttivi fino alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva,
previa sospensione, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29320229019399583000 nella parte afferente 1) cartella di pagamento n.
29320110028057789000 contributi IVS anno 2010 ; 2) l'avviso di addebito n.
59320112000543712000 contributi IVS anno 2010 ; 3) l'avviso di addebito n.
59320120000275835000 DM 10 anni 2010 e 2011; 4) l'avviso di addebito n.
59320120002401790000 contributi IVS anni 1994, 1996 e 1997 ; 5) l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 contributi IVS anno 2009 e B) la stessa cartella di pagamento n. 29320110028057789000 e gli l'avvisi di addebito n.
59320112000543712000; l'avviso di addebito n. 59320120000275835000 ; l'avviso di addebito n. 59320120002401790000; l'avviso di addebito n. 593201300078936290003.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano l' in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo il CP_1
difetto di legittimazione della trattandosi di contributi successivi al 2007 ed in CP_4
Pag. 3 di 7 CP_ quanto tali non ceduti, il difetto di legittimazione passiva dell' la tardivita,
inammissibilita' dell'opposizione ex art.24 d.lgs. n.46/1999 considerata l'avvenuta notifica della atti sottesi all'intimazione di pagamento facendo comunque presente in comparsa che la cartella esattoriale n. 29320110028057789000 era stata oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023 che l'avviso di addebito n. 59320112000543712000 richiedeva la contribuzione agricola e sanzioni dovute per assunzioni di manodopera svolte nel Comune di Linguaglossa nel 2° - 3° e 4° trimestre
2010 con scadenza naturale di pagamento, rispettivamente, entro il 16/12/2010,
16/03/2011 e 16/06/2011, che l'avviso di addebito n. 59320120002401790000 nella residua parte dovuta, al netto degli sgravi a suo tempo operati, era stato oggetto di annullamento automatico (stralcio); l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 era stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023; l'avviso di addebito n. 59320120000275835000, era stato oggetto di parziale annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023, limitatamente alla partita del periodo
01/2011.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la decisione ed è
stata fissata l'udienza del 06.02.2025 con trattazione in modalità ex art 127 ter c.p.c.;
le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
CP_ Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione dell' e di posto che il primo è l'Ente impositore mentre ha emesso l'intimazione di CP_5 CP_5
pagamento impugnata con il presente giudizio quindi entrambi sono legittimati passivi .
Pag. 4 di 7 Infondato appare altresi l'eccepito difetto di legittimazione passiva della CP_6
rilevato preliminarmente che la mancata costituzione dell' per la CP_1 CP_6
impedisce al medesimo Ente di potere esercitare eccezioni per conto della CP_6
e comunque nel presente giudizio sono state impugnate contribuzioni relative agli anni
CP_ 1994-1997 e quindi crediti anteriori al 2007 ed oggetto di cessione tra e
[...]
CP_6
Va altresì rilevato preliminarmente, per come peraltro evidenziato dall' nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta, che gli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto o di annullamento ex lege o di stralcio cosi venendo meno il presupposto impositivo che ha dato origine all'intimazione di pagamento impugnata.
Ed invero la cartella di pagamento n. 29320110028057789000 e l'avviso di addebito n.
59320130007893629000 sono stati oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023; l'avviso di addebito n. 59320120002401790000 è stata oggetto di stralcio;
mentre con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120000275835000,
richiedente il pagamento di contributi e sanzioni da DM insoluti dei periodi 12/2010 e
01/2011 è stato oggetto di parziale annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023, limitatamente alla partita del periodo 01/2011.
Tutto ciò premesso l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima posto che dall'esame della documentazione in atti è risultato che la pretesa contributiva richiesta era inesistente già prima della notifica dell'intimazione di pagamento per effetto dell'annullamento ex lege e dello stralcio delle partite debitorie che per l'effetto non erano piu dovute.
Pag. 5 di 7 Con riferimento invece alle partite debitorie rimaste in essere in relazione all'avviso di addebito n. 59320120000275835000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata,
richiedente il pagamento di contributi e sanzioni da DM insoluti del periodo 12/2010, va dichiarata la prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Infatti non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che l'avviso di addebito n.
59320120000275835000 essendo stato notificato in data 26.3.2012 in mancanza di validi atti interruttivi medio tempore, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 22.3.2024) il credito era gia prescritto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Ed invero alcun valore interruttivo può essere riconosciuto alla domanda di definizione agevolata-rottamazione quater, presentata dal ricorrente in data 21.04.2023 quando gia la prescrizione era maturata ne tanto meno può attribuirsi il valore di riconoscimento del debito in quanto non riguardante specificamente il debito oggetto degli atti impositivi impugnati, peraltro annullati ex lege e stralciati, ma genericamente il carico tributario.
Anche la comunicazione di proposta di compensazione recapitata in data 22.7.2015 non ha interrotto la prescrizione anche con l'applicazione del periodo di sospensione
COVID pari a 542 giorni la prescrizione era maturata il 17.1.2022 quindi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 22.3.2024 il credito era gia prescritto.
Pag. 6 di 7 Pertanto anche il credito residuo dell'avviso di addebito n. 59320120000275835000
non potrà essere portato in esecuzione in quanto prescritto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' tenuto conto che le pretese oggetto Controparte_2
dell'intimazione di pagamento erano state stralciate e annullate ex lege, si ritiene invece di compensare le spese nei confronti dell' . CP_1
PQM
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Alessia Trovato ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe , disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi indicati in parte motiva di sentenza e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29320229019399583000.
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi € 1.863,5, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
3. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti processuali.
Così deciso in Catania 14.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Alessia TROVATO
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
06.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4094/24 R.G.
promossa da nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1
Pier Giuseppe Pappalardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Per_1
Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia Per_2
CONTRO
L' con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, n. 14, per essa in qualita' di Responsabile Atti Controparte_3
Introduttivi del Giudizio SICILIA, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_3
22/06/2023 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarosaria Minniti del Foro di Reggio
Calabria ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i,
giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229019399583000
notificata in data 22.3.2024 cui sono sottesi i seguenti atti: 1) cartella di pagamento n.
29320110028057789000 contributi IVS anno 2010 ; 2) l'avviso di addebito n.
59320112000543712000 contributi IVS anno 2010 ; 3) l'avviso di addebito n.
59320120000275835000 DM 10 anni 2010 e 2011; 4) l'avviso di addebito n.
59320120002401790000 contributi IVS anni 1994, 1996 e 1997 ; 5) l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 contributi IVS anno 2009;
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, proponeva opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 29320229019399583000 notificata in data 22.3.2024
cui sono sottesi i seguenti atti: 1) cartella di pagamento n. 29320110028057789000
Pag. 2 di 7 contributi IVS anno 2010 ; 2) l'avviso di addebito n. 59320112000543712000 contributi
IVS anno 2010 ; 3) l'avviso di addebito n. 59320120000275835000 DM 10 anni 2010 e
2011; 4) l'avviso di addebito n. 59320120002401790000 contributi IVS anni 1994,
1996 e 1997 ; 5) l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 contributi IVS anno
2009.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notifica degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento n. 29320229019399583000
ovvero quella successiva all'asserita notificazione non essendo stati notificati atti interruttivi fino alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva,
previa sospensione, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29320229019399583000 nella parte afferente 1) cartella di pagamento n.
29320110028057789000 contributi IVS anno 2010 ; 2) l'avviso di addebito n.
59320112000543712000 contributi IVS anno 2010 ; 3) l'avviso di addebito n.
59320120000275835000 DM 10 anni 2010 e 2011; 4) l'avviso di addebito n.
59320120002401790000 contributi IVS anni 1994, 1996 e 1997 ; 5) l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 contributi IVS anno 2009 e B) la stessa cartella di pagamento n. 29320110028057789000 e gli l'avvisi di addebito n.
59320112000543712000; l'avviso di addebito n. 59320120000275835000 ; l'avviso di addebito n. 59320120002401790000; l'avviso di addebito n. 593201300078936290003.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano l' in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo il CP_1
difetto di legittimazione della trattandosi di contributi successivi al 2007 ed in CP_4
Pag. 3 di 7 CP_ quanto tali non ceduti, il difetto di legittimazione passiva dell' la tardivita,
inammissibilita' dell'opposizione ex art.24 d.lgs. n.46/1999 considerata l'avvenuta notifica della atti sottesi all'intimazione di pagamento facendo comunque presente in comparsa che la cartella esattoriale n. 29320110028057789000 era stata oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023 che l'avviso di addebito n. 59320112000543712000 richiedeva la contribuzione agricola e sanzioni dovute per assunzioni di manodopera svolte nel Comune di Linguaglossa nel 2° - 3° e 4° trimestre
2010 con scadenza naturale di pagamento, rispettivamente, entro il 16/12/2010,
16/03/2011 e 16/06/2011, che l'avviso di addebito n. 59320120002401790000 nella residua parte dovuta, al netto degli sgravi a suo tempo operati, era stato oggetto di annullamento automatico (stralcio); l'avviso di addebito n. 59320130007893629000 era stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023; l'avviso di addebito n. 59320120000275835000, era stato oggetto di parziale annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023, limitatamente alla partita del periodo
01/2011.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la decisione ed è
stata fissata l'udienza del 06.02.2025 con trattazione in modalità ex art 127 ter c.p.c.;
le parti hanno depositato le note 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
CP_ Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione dell' e di posto che il primo è l'Ente impositore mentre ha emesso l'intimazione di CP_5 CP_5
pagamento impugnata con il presente giudizio quindi entrambi sono legittimati passivi .
Pag. 4 di 7 Infondato appare altresi l'eccepito difetto di legittimazione passiva della CP_6
rilevato preliminarmente che la mancata costituzione dell' per la CP_1 CP_6
impedisce al medesimo Ente di potere esercitare eccezioni per conto della CP_6
e comunque nel presente giudizio sono state impugnate contribuzioni relative agli anni
CP_ 1994-1997 e quindi crediti anteriori al 2007 ed oggetto di cessione tra e
[...]
CP_6
Va altresì rilevato preliminarmente, per come peraltro evidenziato dall' nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta, che gli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto o di annullamento ex lege o di stralcio cosi venendo meno il presupposto impositivo che ha dato origine all'intimazione di pagamento impugnata.
Ed invero la cartella di pagamento n. 29320110028057789000 e l'avviso di addebito n.
59320130007893629000 sono stati oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023; l'avviso di addebito n. 59320120002401790000 è stata oggetto di stralcio;
mentre con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120000275835000,
richiedente il pagamento di contributi e sanzioni da DM insoluti dei periodi 12/2010 e
01/2011 è stato oggetto di parziale annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023, limitatamente alla partita del periodo 01/2011.
Tutto ciò premesso l'intimazione di pagamento impugnata è illegittima posto che dall'esame della documentazione in atti è risultato che la pretesa contributiva richiesta era inesistente già prima della notifica dell'intimazione di pagamento per effetto dell'annullamento ex lege e dello stralcio delle partite debitorie che per l'effetto non erano piu dovute.
Pag. 5 di 7 Con riferimento invece alle partite debitorie rimaste in essere in relazione all'avviso di addebito n. 59320120000275835000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata,
richiedente il pagamento di contributi e sanzioni da DM insoluti del periodo 12/2010, va dichiarata la prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Infatti non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che l'avviso di addebito n.
59320120000275835000 essendo stato notificato in data 26.3.2012 in mancanza di validi atti interruttivi medio tempore, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 22.3.2024) il credito era gia prescritto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Ed invero alcun valore interruttivo può essere riconosciuto alla domanda di definizione agevolata-rottamazione quater, presentata dal ricorrente in data 21.04.2023 quando gia la prescrizione era maturata ne tanto meno può attribuirsi il valore di riconoscimento del debito in quanto non riguardante specificamente il debito oggetto degli atti impositivi impugnati, peraltro annullati ex lege e stralciati, ma genericamente il carico tributario.
Anche la comunicazione di proposta di compensazione recapitata in data 22.7.2015 non ha interrotto la prescrizione anche con l'applicazione del periodo di sospensione
COVID pari a 542 giorni la prescrizione era maturata il 17.1.2022 quindi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento 22.3.2024 il credito era gia prescritto.
Pag. 6 di 7 Pertanto anche il credito residuo dell'avviso di addebito n. 59320120000275835000
non potrà essere portato in esecuzione in quanto prescritto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' tenuto conto che le pretese oggetto Controparte_2
dell'intimazione di pagamento erano state stralciate e annullate ex lege, si ritiene invece di compensare le spese nei confronti dell' . CP_1
PQM
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Alessia Trovato ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe , disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi indicati in parte motiva di sentenza e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29320229019399583000.
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi € 1.863,5, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
3. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti processuali.
Così deciso in Catania 14.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Alessia TROVATO
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