CASS
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2024, n. 16358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16358 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SI LU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ET IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 13 marzo 2024 dal difensore di fiducia del ricorrente avv. Tamara Fattore, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16358 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/03/2024 . RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con i primi due motivi una non assecondabile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nella duplice conformità "verticale" e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa contrattuale, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata, che ha riconosciuto sia il dolo iniziale nell'opera di induzione del deceptus a contrarre, essendo l'agente consapevole della indisponibilità della vettura offerta in vendita (per la quale era stata ottenuta una caparra dell'ammontare di 68.000 euro), che gli artifizi consistenti nel far apparire come imminente la disponibilità della vettura estera, così da raggirare la vittima ed indurla al versamento della sostanziosa caparra. Il secondo motivo, con il quale si censura la dimensione sanzionatoria e la valorizzazione della applicata (aumento della pena base della metà) recidiva qualificata è del pari manifestamente infondato e meramente reiterativo. 1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus - la prospettazione difensiva non consente di percorrere ipotesi logicamente alternative, avendo la Corte di merito ben spiegato come del tutto ininfluente, ai fini del perfezionamento della fattispecie, fosse l'ammanco di cassa che l'imputato attribuisce alla condotta di un terzo. 1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che solo grazie agli artifizi strategicamente utilizzati l'agente è riuscito a conseguire la consegna della somma ingente offerta a titolo di caparra dal soggetto raggirato. 2. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, ivi compresa la doglianza in ordine alla ritenuta e calcolata recidiva qualificata, che la difesa avrebbe voluto esclusa, in difetto dei presupposti giuridici, art. 106, comma secondo, cod. pen, (prime tre applicazioni della pena sospesa relative a reati estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., conseguente difetto della recidiva reiterata e specifica, in quanto la più recente condanna intervenuta nel quinquennio attiene a reati di indole ed oggetto giuridico non patrimoniale). La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, valorizzando le modalità articolate della condotta, l'ininterrotto vissuto criminale del ricorrente, sintomo di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza. L'aumento di pena -contenuto nella metà- è del resto perfettamente legittimo (art. 99, comma terzo, in riferimento alle condizioni indicate al comma secondo, n. 2 e 3, cod. pen.), giacché tiene conto della recidiva infraquinquennale, ove l'ultimo reato è stato commesso (2017) subito dopo la esecuzione della pena (detenzione domiciliare fino al febbraio 2017) irrogata con la precedente condanna del 2013. li 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,i in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. Motivazione redatta in forma semplificata in ragione dell'applicazione di principi di diritto consolidati nella esperienza della Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ET IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 13 marzo 2024 dal difensore di fiducia del ricorrente avv. Tamara Fattore, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16358 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/03/2024 . RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con i primi due motivi una non assecondabile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nella duplice conformità "verticale" e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa contrattuale, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata, che ha riconosciuto sia il dolo iniziale nell'opera di induzione del deceptus a contrarre, essendo l'agente consapevole della indisponibilità della vettura offerta in vendita (per la quale era stata ottenuta una caparra dell'ammontare di 68.000 euro), che gli artifizi consistenti nel far apparire come imminente la disponibilità della vettura estera, così da raggirare la vittima ed indurla al versamento della sostanziosa caparra. Il secondo motivo, con il quale si censura la dimensione sanzionatoria e la valorizzazione della applicata (aumento della pena base della metà) recidiva qualificata è del pari manifestamente infondato e meramente reiterativo. 1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus - la prospettazione difensiva non consente di percorrere ipotesi logicamente alternative, avendo la Corte di merito ben spiegato come del tutto ininfluente, ai fini del perfezionamento della fattispecie, fosse l'ammanco di cassa che l'imputato attribuisce alla condotta di un terzo. 1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che solo grazie agli artifizi strategicamente utilizzati l'agente è riuscito a conseguire la consegna della somma ingente offerta a titolo di caparra dal soggetto raggirato. 2. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, ivi compresa la doglianza in ordine alla ritenuta e calcolata recidiva qualificata, che la difesa avrebbe voluto esclusa, in difetto dei presupposti giuridici, art. 106, comma secondo, cod. pen, (prime tre applicazioni della pena sospesa relative a reati estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., conseguente difetto della recidiva reiterata e specifica, in quanto la più recente condanna intervenuta nel quinquennio attiene a reati di indole ed oggetto giuridico non patrimoniale). La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, valorizzando le modalità articolate della condotta, l'ininterrotto vissuto criminale del ricorrente, sintomo di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza. L'aumento di pena -contenuto nella metà- è del resto perfettamente legittimo (art. 99, comma terzo, in riferimento alle condizioni indicate al comma secondo, n. 2 e 3, cod. pen.), giacché tiene conto della recidiva infraquinquennale, ove l'ultimo reato è stato commesso (2017) subito dopo la esecuzione della pena (detenzione domiciliare fino al febbraio 2017) irrogata con la precedente condanna del 2013. li 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,i in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. Motivazione redatta in forma semplificata in ragione dell'applicazione di principi di diritto consolidati nella esperienza della Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.