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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2025 promossa da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Matteo Visigalli
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù delle quali la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. THEMA DECIDENDUM. L ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di condannare la a pagare l'importo di € 4.397,53 Parte_2 oltre interessi, preteso a titolo di pagamento del compenso per l'attività professionale prestata dagli Avvocati Prof. Stefano Zonca e Martina Rovetta nell'ambito del procedimento di correzione della sentenza n. 699/2015 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 24 marzo 2015.
A supporto della domanda l'associazione ricorrente ha prodotto la documentazione relativa al procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. in relazione al quale l'odierna convenuta ha conferito incarico professionale agli avvocati Zonca e Rovetta (docc. 1-6), oltre alla nota proforma n.
44218/2020 e i solleciti e diffida di pagamento (docc. 7 e 8).
1.1. Regolarmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. Parte_2
2. ORDINANZA EX ART. 101, I COMMA C.P.C. Trattenuta la causa in decisione, con provvedimento del
30 settembre 2025 adottato ai sensi dell'art. 101, II comma c.p.c., questo giudice ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione ad agire di parte ricorrente e, richiamata in ordine alla questione rilevata d'ufficio la giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis, v. da ultimo Cass. n. 11940/2024), in conformità al disposto dell'art. 101 c.p.c. e al cd. divieto delle sentenze della terza via, è stato assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di una memoria contenente osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
2.1. Nel termine di cui si è detto nel paragrafo che precede, parte ricorrente ha depositato una nota difensiva in cui, dopo aver dichiarato che il tema sollevato dal giudice è ben noto alla difesa della parte medesima, ha segnalato che:
“costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “l'art.36 c.c., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquistare la titolarità dei rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove il giudice accerti la predetta circostanza” (Cass. civ.,
Sez. I, 4.3.2016, n.4268). Conseguentemente, “ove il giudice del merito accerti tale circostanza tra-mite l'esame dello statuto dell'associazione, può riconoscersi in capo a quest'ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 29.4.2020, n. 8358).”
Nella stessa memoria parte ricorrente aggiunge:
“Di conseguenza, sulla scorta di tali principi, non vi è dubbio che il mandato professionale debba essere conferito al singolo avvocato facente parte dell'associazione, il quale ha l'onere (e l'onore) di occuparsi personalmente della pratica. Tuttavia, in relazione alla titolarità del diritto di credito che scaturisce dall'opera professionale del singolo avvocato occorrerà esaminare le regole associative e, in particolare, accertare l'eventuale attribuzione all'associazione nel suo complesso degli incarichi conferiti.”1
3. Rigetto della domanda. La domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'associazione ricorrente non ha provato la propria legittimazione ad agire, avendo mancato di produrre tempestivamente in giudizio lo Statuto associativo da cui poter desumere la sussistenza di regole associative in ragione delle quali inferire la sussistenza della legittimazione ad agire dell'associazione.
Vale osservare che, come emerge dal passaggio argomentativo di parte ricorrente riportato nel paragrafo che precede (là dove si è fatto ricorso all'enfasi della sottolineatura), è la stessa ricorrente a porre in evidenza l'imprescindibilità dell'esame delle regole statutarie per poter affermare la sussistenza della legittimazione ad agire. E' di tutta evidenza che tale esame è possibile da parte del giudice sempre che la parte provveda, nei termini posti dal codice di procedura civile, a produrre la documentazione necessaria, dunque lo Statuto dell'associazione.
E' proprio in ragione della mancata produzione in giudizio da parte dell'associazione Parte_1 del suo proprio Statuto associativo che è sorta la necessità processuale di sollevare d'ufficio la
[...] questione oggetto dell'ordinanza del 30 settembre 2025 di cui si è detto nel § 2: in assenza dello
Statuto, dal materiale di causa non era dato evincere la sussistenza della legittimazione ad agire della ricorrente.
L'Associazione ricorrente (che, come già chiarito, ha allegato al ricorso i soli documenti richiamati sopra sub § 1) in sede di prima udienza ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Solo con il deposito della memoria ex art. 101, II comma c.p.c. parte ricorrente ha prodotto lo Statuto dell'associazione.
Tale produzione è da ritenersi tardiva.
Sia pure in via di sintesi, vale osservare che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 101, II comma c.p.c. le parti, allorquando richieste di contraddire in ordine ad una questione di diritto - come avvenuto nel presente giudizio - devono limitarsi a dedurre osservazioni, senza poter produrre documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti in giudizio (diversamente - come osservato da attenta dottrina - le parti potranno fare allorquando la questione sollevata dal giudice renda rilevanti dei fatti nuovi, da provare).2
Consentire nuova produzione documentale con il deposito della memoria ex art. 101, II comma c.p.c. significherebbe, in estrema sintesi, consentire alle parti di violare i termini preclusivi posti per il passaggio dalla fase istruttoria alla fase decisoria, sussistenti anche nel rito semplificato di cognizione.
4. Spese di lite. Stante la contumacia di parte convenuta, non è dato pronunciare condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Enfasi della sottolineatura aggiunta. 2 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella motivazione non si riportano espresse citazioni di autori giuridici e delle loro opere (pur riportate nel testo della motivazione) che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero, come avviene in altri sistemi giuridici, parrebbe doveroso esplicitare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2025 promossa da:
, , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Matteo Visigalli
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù delle quali la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. THEMA DECIDENDUM. L ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di condannare la a pagare l'importo di € 4.397,53 Parte_2 oltre interessi, preteso a titolo di pagamento del compenso per l'attività professionale prestata dagli Avvocati Prof. Stefano Zonca e Martina Rovetta nell'ambito del procedimento di correzione della sentenza n. 699/2015 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 24 marzo 2015.
A supporto della domanda l'associazione ricorrente ha prodotto la documentazione relativa al procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. in relazione al quale l'odierna convenuta ha conferito incarico professionale agli avvocati Zonca e Rovetta (docc. 1-6), oltre alla nota proforma n.
44218/2020 e i solleciti e diffida di pagamento (docc. 7 e 8).
1.1. Regolarmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. Parte_2
2. ORDINANZA EX ART. 101, I COMMA C.P.C. Trattenuta la causa in decisione, con provvedimento del
30 settembre 2025 adottato ai sensi dell'art. 101, II comma c.p.c., questo giudice ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione ad agire di parte ricorrente e, richiamata in ordine alla questione rilevata d'ufficio la giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis, v. da ultimo Cass. n. 11940/2024), in conformità al disposto dell'art. 101 c.p.c. e al cd. divieto delle sentenze della terza via, è stato assegnato termine a parte ricorrente per il deposito di una memoria contenente osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
2.1. Nel termine di cui si è detto nel paragrafo che precede, parte ricorrente ha depositato una nota difensiva in cui, dopo aver dichiarato che il tema sollevato dal giudice è ben noto alla difesa della parte medesima, ha segnalato che:
“costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “l'art.36 c.c., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquistare la titolarità dei rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove il giudice accerti la predetta circostanza” (Cass. civ.,
Sez. I, 4.3.2016, n.4268). Conseguentemente, “ove il giudice del merito accerti tale circostanza tra-mite l'esame dello statuto dell'associazione, può riconoscersi in capo a quest'ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 29.4.2020, n. 8358).”
Nella stessa memoria parte ricorrente aggiunge:
“Di conseguenza, sulla scorta di tali principi, non vi è dubbio che il mandato professionale debba essere conferito al singolo avvocato facente parte dell'associazione, il quale ha l'onere (e l'onore) di occuparsi personalmente della pratica. Tuttavia, in relazione alla titolarità del diritto di credito che scaturisce dall'opera professionale del singolo avvocato occorrerà esaminare le regole associative e, in particolare, accertare l'eventuale attribuzione all'associazione nel suo complesso degli incarichi conferiti.”1
3. Rigetto della domanda. La domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'associazione ricorrente non ha provato la propria legittimazione ad agire, avendo mancato di produrre tempestivamente in giudizio lo Statuto associativo da cui poter desumere la sussistenza di regole associative in ragione delle quali inferire la sussistenza della legittimazione ad agire dell'associazione.
Vale osservare che, come emerge dal passaggio argomentativo di parte ricorrente riportato nel paragrafo che precede (là dove si è fatto ricorso all'enfasi della sottolineatura), è la stessa ricorrente a porre in evidenza l'imprescindibilità dell'esame delle regole statutarie per poter affermare la sussistenza della legittimazione ad agire. E' di tutta evidenza che tale esame è possibile da parte del giudice sempre che la parte provveda, nei termini posti dal codice di procedura civile, a produrre la documentazione necessaria, dunque lo Statuto dell'associazione.
E' proprio in ragione della mancata produzione in giudizio da parte dell'associazione Parte_1 del suo proprio Statuto associativo che è sorta la necessità processuale di sollevare d'ufficio la
[...] questione oggetto dell'ordinanza del 30 settembre 2025 di cui si è detto nel § 2: in assenza dello
Statuto, dal materiale di causa non era dato evincere la sussistenza della legittimazione ad agire della ricorrente.
L'Associazione ricorrente (che, come già chiarito, ha allegato al ricorso i soli documenti richiamati sopra sub § 1) in sede di prima udienza ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Solo con il deposito della memoria ex art. 101, II comma c.p.c. parte ricorrente ha prodotto lo Statuto dell'associazione.
Tale produzione è da ritenersi tardiva.
Sia pure in via di sintesi, vale osservare che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 101, II comma c.p.c. le parti, allorquando richieste di contraddire in ordine ad una questione di diritto - come avvenuto nel presente giudizio - devono limitarsi a dedurre osservazioni, senza poter produrre documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti in giudizio (diversamente - come osservato da attenta dottrina - le parti potranno fare allorquando la questione sollevata dal giudice renda rilevanti dei fatti nuovi, da provare).2
Consentire nuova produzione documentale con il deposito della memoria ex art. 101, II comma c.p.c. significherebbe, in estrema sintesi, consentire alle parti di violare i termini preclusivi posti per il passaggio dalla fase istruttoria alla fase decisoria, sussistenti anche nel rito semplificato di cognizione.
4. Spese di lite. Stante la contumacia di parte convenuta, non è dato pronunciare condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Enfasi della sottolineatura aggiunta. 2 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella motivazione non si riportano espresse citazioni di autori giuridici e delle loro opere (pur riportate nel testo della motivazione) che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero, come avviene in altri sistemi giuridici, parrebbe doveroso esplicitare.